lunedì 12 novembre 2012

Cessione di aree a scomputo degli oneri di urbanizzazione: conseguenze ai fini Iva

di Sandro CERATO

Nell’ambito del settore edile, gli interventi che costituiscono trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, sono subordinati al rilascio del permesso di costruire al proprietario o a chi ha titolo per richiederlo (D.P.R. 6.6.2001, n. 380 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). Il rilascio del suddetto permesso comporta la corresponsione di un contributo, come previsto dall’art. 16 del D.P.R. n. 380/2001, “commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione”. Il contributo concessorio si compone dunque di due parti:
·    una quota relativa agli oneri di urbanizzazione, da corrispondersi all’atto del rilascio del permesso, e rateizzabile;
·   una quota relativa al costo di costruzione, determinata all’atto del rilascio e corrisposta in corso d’opera.
Tralasciando la quota relativa al costo di costruzione, non rilevante ai fini della trattazione in esame, è opportuno osservare che l’art. 16, co. 2, del D.P.R. n. 380/2001, consente al titolare del permesso a costruire, a scomputo totale o parziale della quota relativa agli oneri di urbanizzazione, di “obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione (….) con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del Comune”.
Le norme urbanistiche, pertanto, prevedono, quale presupposto indispensabile per l’esercizio dell’attività edilizia, un’obbligazione di natura pecuniaria, al cui adempimento è subordinato il rilascio della concessione, con possibilità per il soggetto debitore di eseguire, alternativamente al pagamento in denaro, un facere, ossia la realizzazione delle opere vere e proprie, da cedersi successivamente al Comune gratuitamente.
Ai fini Iva, mentre il pagamento degli oneri in denaro non comporta particolari problematiche, come si dirà in seguito, la cessione gratuita di aree ed opere al Comune, quale alternativa al pagamento del denaro, può presentare alcune difficoltà in merito al corretto trattamento Iva.
Prima dell’entrata in vigore della Legge n. 342/2000, di cui si dirà tra poco, l’Amministrazione Finanziaria (Nota 20.4.1979, n. 363977, e Nota 14.6.1984, n. 397527) aveva ritenuto che l’esclusione da Iva, che si realizza nel caso in cui vi sia pagamento in denaro degli oneri di urbanizzazione, non potesse essere riconosciuta laddove il titolare della concessione si fosse obbligato a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale della quota di contributo dovuta al Comune. In tale ipotesi, infatti, si sarebbe realizzato un “distinto rapporto in base al quale l’impresa concessionaria si obbliga ad eseguire nell’interesse del comune i lavori relativi alle opere di urbanizzazione”, configurabile quindi come “prestazione si servizi imponibile all’Iva ai sensi dell’art. 3, co. 1, del D.P.R. n. 633/72, il cui corrispettivo è costituito dagli importi parzialmente o totalmente scomputati a favore del titolare della concessione”.
Tale posizione, tuttavia, non era condivisa dalla prevalente giurisprudenza tributaria, in quanto, partendo dal presupposto che gli oneri di urbanizzazione costituiscono prestazioni tributarie, come tali non soggette ad Iva, concludeva per il non assoggettamento ad Iva anche nell’ipotesi in cui i medesimo oneri non venissero corrisposti in denaro, bensì mediante l’esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione (Comm. Trib. I grado di Alessandria 26.6.1986, n. 380, Comm. Trib. II grado di Alessandria 27.10.1988, n. 505, e Comm. Trib. I grado di Piacenza 5.7.1986, n. 482).
La questione è stata definitivamente risolta dal legislatore con l’art. 51 della Legge n. 342/2000, che espressamente dispone che “non è da intendere rilevante ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, neppure agli effetti delle limitazioni al diritto alla detrazione, la cessione nei confronti dei comuni di aree o di opere di urbanizzazione, a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione”. La citata disposizione, dunque, che supera il precedente orientamento ministeriale, sancisce definitivamente l’irrilevanza ai fini Iva della cessione di aree ed opere di urbanizzazione ai comuni, a scomputo della quota dovuta per oneri di urbanizzazione, in analogia a quanto già ritenuto per il pagamento in denaro degli oneri stessi.

domenica 11 novembre 2012

Dichiarazione Imu, obbligo per gli immobili beneficiari di riduzioni d’imposta


di Michele BANA

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, nel rispetto del combinato disposto di cui agli artt. 9, co. 6, del D.Lgs. n. 23/2011, e 13, co. 12-ter, del D.L. n. 201/2011, ha emanato – dopo aver sentito l’Associazione Nazionale dei Comuni – il D.M. 30 ottobre 2012 di approvazione della dichiarazione Imu, precisandone altresì i casi di obbligatoria presentazione.
I soggetti passivi del tributo devono presentare la dichiarazione Imu entro 90 giorni dalla data in cui ha avuto inizio il possesso dell’immobile, oppure da quella in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta: tale adempimento ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verifichino modifiche nei dati e negli elementi dichiarati da cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. A questo proposito, le istruzioni alla compilazione della dichiarazione Imu, con riferimento alle ipotesi in cui deve essere obbligatoriamente presentato il modello, citano gli immobili che godono di una riduzione della base imponibile e, quindi, del prelievo, quali, ad esempio:
·    i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, per i quali – a norma dell’art. 13, co. 3, del D.L. n. 201/2011 – è prevista la decurtazione del 50% della base imponibile Imu, purchè i requisiti di inagibilità/inabitabilità e inutilizzabilità sussistano congiuntamente. Sul punto, le istruzioni chiariscono altresì che l’inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante o fatiscente) oppure in un’obsolescenza funzionale, struttura e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione. L’agevolazione si applica limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono le predette condizioni. L’inagibilità od inabitabilità deve essere accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione: in alternativa, il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso di una perizia accertante l’inagibilità od inabitabilità, redatta da un tecnico abilitato. Nella fattispecie in parola, le riduzioni devono essere dichiarate soltanto nel caso in cui si perda il relativo diritto, poiché è in questa ipotesi che il comune non dispone delle informazioni necessarie per verificare il venir meno delle condizioni richieste dalla legge per l’agevolazione;
·    i fabbricati di interesse storico o artistico, per i quali – analogamente a quelli di cui al punto precedente – è stabilita una riduzione del 50% della base imponibile;
·    gli immobili per i quali il comune ha deliberato la riduzione dell’aliquota, ai sensi del’art. 13, co. 9, del D.L. n. 201/2011, ovvero non produttivi di reddito fondiario di cui all’art. 43 del D.P.R. n. 917/1986 – relativi ad imprese commerciali o costituenti beni strumentali per l’esercizio di arti o professioni – oppure quelli posseduti da soggetti passivi Ires, locati od affittati (C.M. 18 maggio 2012, n. 3/DF). La dichiarazione Imu non deve, tuttavia, essere presentata nel caso di contratti di locazione od affitto registrati a partire dal 1° luglio 2010, in quanto al momento della registrazione hanno già formato oggetto di comunicazione, al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate, dei relativi dati catastali (art. 19, co. 15 e 16, del D.L. n. 78/2010): permane, quindi, l’obbligo per gli atti registrati prima della predetta data, salvo che i dati catastali siano stati comunicati al momento della cessione, risoluzione o proroga del contratto. In ogni caso, la dichiarazione Imu non deve essere, tuttavia, presentata qualora il comune abbia previsto, ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta, specifiche modalità per il riconoscimento del beneficio, consistenti nell’assolvimento – da parte del contribuente – di peculiari adempimenti formali, e comunque non onerosi, come la consegna del contratto di locazione o la presentazione di un’autocertificazione;
·    i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, per i quali il comune ha deliberato la riduzione dell’aliquota, ai sensi dell’art. 13, co. 9-bis, del D.L. n. 201/2011, che riconosce la possibilità di decurtazione dell’aliquota base sino allo 0,38% finchè permanga tale destinazione e non siano locati, per un periodo non superiore a 3 anni dall’ultimazione dei lavori;
·    i terreni agricoli, e quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP). Tale casistica ricomprende anche le aree fabbricabili possedute e condotte dai predetti soggetti, sulle quali persiste l’utilizzazione agro-pastorale, mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali.
Le riduzioni vanno dichiarate sia nel caso in cui si acquista che in quello in cui si perde il relativo diritto.

giovedì 8 novembre 2012

Le diverse forme di costituzione della s.r.l. dopo il D.L. n. 83/2012


di Michele BANA

La normativa vigente in materia di società a responsabilità limitata prevede tre distinte ed autonome possibilità di costituzione: ordinaria, semplificata ed ad capitale ridotto, di cui le prima due stabilite dalla disciplina civilistica, e la terza prevista dal Decreto Crescita.
Il criterio generale è delineato dall’art. 2463 c.c., per effetto del quale la s.r.l. può essere costituita con contratto od atto unilaterale, redatto per atto pubblico, e riportante alcune specifiche informazioni, tra le quali:
— la denominazione, contenente l’indicazione di società a responsabilità limitata, e il comune ove sono poste la sede della società e quelle secondarie;
— l’attività costituente l’oggetto sociale (lecito, possibile, determinato o almeno determinabile);
— l’ammontare del capitale sociale, non inferiore ad euro 10.000, sottoscritto e di quello versato;
— i conferimenti di ciascun socio e il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura (art. 2464 c.c.);
— le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l’amministrazione e la rappresentanza;
— le persone cui è affidata l’amministrazione e l’eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti.
Una prima deroga a tale forma ordinaria di costituzione è stata introdotta dall’art. 3, co. 1, del D.L. n. 1/2012, mediante l’inserimento – nel codice civile – dell’art. 2463-bis c.c., che prevede la facoltà di costituzione della società a responsabilità limitata semplificata (s.r.l.s.), con contratto od atto unilaterale, riservata a persone fisiche che non abbiano ancora compiuto, alla data della costituzione, 35 anni di età. Conseguentemente, il capitale della s.r.l.s. può essere detenuto da un unico socio o da una pluralità di persone, purchè risulti soddisfatto il predetto requisito anagrafico, da verificarsi a cura del notaio (art. 2 del D.M. 23 giugno 2012). L’atto costitutivo di tale s.r.l.s. deve essere redatto per atto pubblico, in conformità del modello standard tipizzato (art. 1 del D.M. n. 138/2012), contenente le seguenti informazioni:
— il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita, il domicilio e la cittadinanza di ciascun socio;
— la denominazione sociale, con l’indicazione di società a responsabilità limitata semplificata, e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
— l’ammontare del capitale sociale, pari ad almeno euro 1 ed inferiore ad euro 10.000, sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve essere effettuato in denaro, direttamente all’amministratore, per l’intero importo, alla data della costituzione;
— alcune informazioni previste per la s.r.l. ordinaria (art. 2463, co. 2, n. 3, 6), 7) e 8), c.c.);
— gli amministratori, da scegliersi tra i soci.
Le quote di partecipazione nella s.r.l.s. non possono essere cedute a soggetti aventi almeno 35 anni: la violazione di tale divieto comporta la nullità del trasferimento. Analogamente, non può essere deliberato un aumento di capitale sociale comportante l’ingresso nella compagine sociale di una persona giuridica oppure di una persona fisica priva del requisito anagrafico. Diversamente, il successivo compimento, da parte di uno dei soci, dei 35 anni di età non produce alcuna conseguenza giuridica rilevante (Notai Triveneto, settembre 2012): in altri termini, non è necessario sciogliere o trasformare la società in s.r.l. ordinaria o a capitale ridotto, né escludere il socio. Tale orientamento trova giustificazione nella considerazione che si deve “applicare alla s.r.l.s., per quanto non specificatamente previsto la disciplina della s.r.l. ordinaria”, ed il vincolo anagrafico è previsto soltanto per la costituzione. L’art. 3, co. 3, del D.L. n. 1/2012 ha, inoltre, stabilito che l’atto costitutivo e l’iscrizione nel registro delle imprese della s.r.l.s. sono esenti dal diritto di bollo e segreteria, così come non sono dovuti onorari notarili.
L’art. 44 del D.L. n. 83/2012 ha, infine, introdotto la possibilità di costituire la società a responsabilità limitata a capitale ridotto (s.r.l.c.r.), da parte delle persone fisiche che hanno compiuto i 35 anni di età, fermo restando quanto previsto dall’art. 2463-bis c.c. (s.r.l.s.). In altri termini, viene stabilito un limite minimo anagrafico – e non massimo come nel caso della società a responsabilità semplificata –  e si prevede l’accesso ad alcuni benefici della s.r.l.s., come la redazione ed il contenuto dell’atto costitutivo (con la distinzione sull’amministrazione, che può essere affidata anche a persone fisiche diverse dai soci). A differenza della società a responsabilità limita semplificata, la s.r.l.c.r. è tenuta a pagare le spese di costituzione (imposte di bollo, diritti di segreteria ed onorari notarili), così come la s.r.l. ordinaria. L’unica vera agevolazione è, pertanto, rappresentata dal versamento di un capitale sociale inferiore ad euro 10.000, seppure in un’unica soluzione in denaro, a dispetto della tradizionale società a responsabilità limitata, il cui versamento iniziale obbligatorio è fissato nel 25%.

mercoledì 7 novembre 2012

Patti parasociali delle s.p.a., disciplina civilistica estesa solo a s.a.p.a. e cooperative

di Michele BANA

Il patto parasociale rappresenta un accordo tra i soci – anche successivo alla costituzione della partecipata – diretto a regolare specifici rapporti o diritti che potrebbero derivare dall’atto costitutivo o dallo statuto, oppure porre determinati obblighi nei confronti di alcuni soggetti. All’intesa possono partecipate anche “non soci”, purchè riguardi l’esercizio di diritti, facoltà o poteri dei soci (Cass. n. 15963/2010), come il creditore pignoratizio, il custode giudiziario o l’usufruttuario: in ogni caso, l’accordo non è suscettibile di produrre effetti rispetto alla società ed ai terzi, rilevando esclusivamente nei rapporti interni tra i soggetti aderenti (Trib. Milano 19 aprile 2010).
La disciplina civilistica dei patti parasociali è contenuta negli artt. 2341-bis e 2341-ter c.c., nell’ambito della normativa riguardante le s.p.a. differenti da quelle appartenenti ad un gruppo (art. 26, co. 2, del D.Lgs. n. 127/1991), finanziarie – art. 23, co. 1, del D.Lgs. n. 385/1993 – o quotate. In particolare, l’art. 2341-bis, co. 1, c.c. stabilisce le caratteristiche di tali strumenti:
·    hanno per oggetto l’esercizio del diritto di voto nella partecipata, oppure in proprie controllanti (c.d. sindacato di voto o di organizzazione delle decisioni);
·   pongono dei limiti al trasferimento delle relative partecipazioni delle controllanti (c.d. sindacato di blocco);
·  determinano l’effetto della disponibilità, anche congiunta, dell’influenza dominante sulla società interessata (c.d. sindacato di gestione). L’adesione a tale tipologia di patto da parte degli amministratori può, tuttavia, costituire una giusta causa di revoca, se la partecipazione all’accordo comporta il vincolo di svolgere i propri compiti gestori in conformità a quanto deciso dai partecipanti al patto (Cass. n. 8221/2012), generando un sostanziale conflitto d’interessi, suscettibile di ledere il necessario rapporto fiduciario sul quale deve fondarsi il mandato conferito dalla società amministrata;
·    non possono avere durata superiore ai 5 anni – rinnovabili alla scadenza, ma non tacitamente (diversamente, il patto si considera contratto a tempo indeterminato) –  e si intendono stipulati per questo periodo massimo anche se le parti hanno stabilito un termine maggiore.
Il successivo co. 2 disciplina, inoltre, il caso di mancata previsione della durata, per effetto della quale – ferma restando la validità del patto (Cass. n. 6898/2010) – è riconosciuto a ciascun contraente il diritto di recesso, con un preavviso di almeno 180 giorni. Sul punto, la giurisprudenza di merito ha osservato che l’attribuzione di tale facoltà deve essere considerata come un principio generale dell’ordinamento, in funzione di limite ad una durata indefinita del vincolo, e quale espressione di manifesto disfavore, segnalato dalla coerente pluralità di dati normativi, nei confronti di esso: un potere che, in quanto tale, appare suscettibile di trovare riconoscimento ed applicazione anche in schemi contrattuali atipici, quali sono i patti di sindacato, ponendosi chiaramente anche in essi, a fronte della previsione di una durata indeterminata, l’esigenza di tutela dei valori essenziali sia di libera determinazione del soggetto, sia di circolazione delle risorse economiche (Trib. Milano n. 747/2009).
I predetti criteri non sono, tuttavia, applicabili ai patti strumentali ad accordi di collaborazione nella produzione o nella scambio di beni o servizi, e relativi a società interamente possedute dai partecipanti all’accordo.
L’art. 2341-ter c.c. disciplina, invece, il regime di pubblicità dei patti parasociali previsto per le s.p.a. che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio di cui all’art. 2325-bis, co. 1, c.c.: l’accordo deve essere comunicato alla partecipata, e dichiarato in apertura di ogni assemblea, con relativa trascrizione del verbale, da depositarsi – a cura del segretario dell’adunanza o, nel caso di assemblea straordinaria, del notaio – per l’iscrizione presso il registro delle imprese. In mancanza, i possessori di partecipazioni cui si riferisce il patto parasociale non possono esercitare il diritto di voto, e le deliberazioni assunte con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell’art. 2477 del codice civile.
La suddetta disciplina civilistica è applicabile anche alle s.a.p.a. ed alle società cooperative che applicano le disposizioni delle s.p.a., per espresso rinvio normativo (artt. 2454 e 2519, co. 1, c.c.), ma non alle s.r.l. ed alle società di persone, le quali possono comunque essere interessate dai patti parasociali, che non trovano però regolamentazione negli artt. 2341-bis e 2341-ter c.c., come precisato nella reazione al D.Lgs. n. 6/2003, bensì nei principi generali: in senso conforme, si riscontra anche l’orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 6703/2010).

martedì 6 novembre 2012

Giustizia digitale e fallimento, nuovi criteri per l’insinuazione del creditore


di Michele BANA

L’art. 17 del D.L. n. 179/2012 (c.d. Decreto Sviluppo-bis) non è intervenuto soltanto sulla disciplina del concordato preventivo, come riportato nel commento di ieri, ma anche su quella riguardante i rapporti tra curatore fallimentare e creditori, con particolare riferimento alla formazione dello stato passivo. In primo luogo, è stato sostituito il co. 1 dell’art. 92 del R.D. n. 267/1942, stabilendo che il curatore – esaminate le scritture contabili dell’imprenditore fallito ed altre fonti di informazione – comunica, senza indugio, l’intervenuta dichiarazione di fallimento del debitore ai suoi creditori ed ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili ed immobili di proprietà o in possesso del medesimo. Tale avviso deve essere trasmesso mediante posta elettronica certificata (Pec), se il relativo indirizzo del creditore destinatario risulta dal registro delle imprese o dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti: in mancanza, deve provvedere tramite lettera raccomandata o telefax presso la sede dell’impresa o la residenza del creditore. La missiva in parola è finalizzata informare costoro dei propri diritti e doveri, nonché dei principali aspetti della procedura:
·    la loro facoltà di partecipare al concorso, trasmettendo la domanda secondo le modalità indicate nell’art. 93 L.F., anch’esso modificato dal D.L. n. 179/2012, come meglio illustrato nel prosieguo;
·    la data fissata per l’esame dello stato passivo, e quella entro cui devono essere presentate le richieste di ammissione;
·    ogni informazione utile per il deposito dell’istanza, con l’avvertimento di cui all’art. 31-bis, co. 2, del R.D. n. 267/1942, ovvero che – nel caso dell’omessa precisazione dell’indirizzo Pec di cui all’art. 93, co. 5, L.F., così come in quello di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata, per cause imputabili al creditore destinatario – tutte le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito nella competente cancelleria del tribunale;
·    l’indirizzo Pec del curatore.
È stato, inoltre, modificato significativamente l’art. 93 del R.D. n. 267/1942, non tanto nel co. 1 – dove si introduce il concetto di “trasmissione” dell’insinuazione, in luogo di quello di “deposito” – quanto nel correlato co. 2. Quest’ultimo è stato rivisto radicalmente nella procedura, poiché stabilisce che il ricorso per l’ammissione allo stato passivo:
·    può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte;
·    è formato ai sensi dell’art. 21, co. 2, del D.Lgs. n. 82/2005 – come documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale – o del successivo art. 22, co. 3, del medesimo Decreto (copia per immagine su supporto informatico di documenti originali formati su supporto analogico);
·    è trasmesso, almeno 30 giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo, all’indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, così come indicato nel suddetto avviso di cui all’art. 92 L.F., unitamente ai documenti dimostrativi del diritto del creditore o del terzo che chiede la restituzione o rivendica il bene.
Successivamente, il curatore provvede a esaminare le domande, redigere il progetto di stato passivo, depositandolo in cancelleria, ed allegandovi le istanze dei creditori, almeno 15 giorni prima dell’udienza fissata per la verifica dello stato passivo: il documento è, inoltre, trasmesso – a cura del medesimo pubblico ufficiale, ai sensi del novellato art. 95, co. 2, L.F. – ai creditori e ai titolari di diritti sui beni all’indirizzo indicato nell’istanza di ammissione. L’adempimento in parola è assolto per consentire a tali soggetti, analogamente al fallito, di presentare al curatore eventuali osservazioni scritte e documenti integrativi, sino a 5 giorni prima dell’udienza.
Le suddette novità normative sono applicabili a partire dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del D.L. n. 179/2012, anche rispetto alle procedure di fallimento pendenti, rispetto alle quali, alla medesima data, non risulti ancora effettuata la comunicazione di cui all’art. 92 del R.D. n. 267/1942.

lunedì 5 novembre 2012

Giustizia digitale e concordato preventivo, effetti su creditori e liquidatore giudiziale


di Michele BANA

L’art. 17 del D.L. n. 179/2012 (c.d. Decreto Sviluppo-bis), teso ad incentivare una maggiore celerità nell’informativa delle procedure di soluzione della crisi d’impresa, ha introdotto alcune novità anche in materia di concordato preventivo. La prima riguarda l’informativa di cui all’art. 171, co. 2, del R.D. n. 267/1942 che il commissario giudiziale, nominato dal tribunale in sede di decreto di ammissione alla procedura, deve inviare a tutti i creditori. Tale disposizione è stata integralmente sostituita, stabilendo che il pubblico ufficiale in parola è tenuto a formulare la predetta comunicazione, mediante posta elettronica certificata (Pec), se il relativo indirizzo del creditore destinatario risulta dal registro delle imprese o dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti: in mancanza, deve provvedere tramite lettera raccomandata o telefax presso la sede dell’impresa o la residenza del creditore. La predetta missiva deve contenere alcune informazioni essenziali:
·    la data di convocazione dei creditori;
·    la proposta del debitore;
·    il decreto di ammissione;
·    l’indirizzo di posta elettronica certificata del commissario giudiziale, e l’invito al creditore ad indicare il proprio, le cui variazioni dovranno, poi, essere comunicate al medesimo pubblico ufficiale;
·    l’avvertimento di cui all’art. 92, co. 1, n. 3), L.F., secondo cui – nel caso dell’omessa precisazione dell’indirizzo Pec di cui al punto precedente, entro 15 giorni dall’avviso, così come in quello di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata, per cause imputabili al creditore destinatario – tutte le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito nella competente cancelleria del tribunale (art. 31-bis, co. 2, del R.D. n. 267/1942).
Il novellato art. 171, co. 2, L.F. stabilisce, inoltre, che le successive comunicazioni sono effettuate dal commissario giudiziale tramite posta elettronica certificata.
Analogamente, è stato sostituito l’art. 172, co. 1, del R.D. n. 267/1942, introducendo il riferimento alla Pec, e modificando altresì la tempistica posta a carico del commissario giudiziale. La disposizione stabilisce, infatti, che costui redige l’inventario del patrimonio del debitore ed una relazione particolareggiata – da depositarsi in cancelleria almeno 10 giorni prima dell’adunanza dei creditori, in luogo dei previgenti 3 giorni – sui seguenti aspetti:
·    cause del dissesto;
·    condotta del debitore;
·    proposte di concordato e garanzie offerte ai creditori.
Nel medesimo termine, la relazione deve essere comunicata ai creditori, mediante posta elettronica certificata, in base ai criteri sopra riportati.
È rimasto, invece, invariato il successivo co. 2 dell’art. 172 L.F., che riconosce al commissario giudiziale la facoltà di richiedere al giudice delegato la nomina di un perito stimatore che lo assista nella valutazione dei beni.
È stato altresì integrato l’art. 173, co. 1, del R.D. n. 267/1942, che disciplina il caso in cui il commissario giudiziale abbia accertato che il debitore si è reso responsabile di una delle seguenti condotte:
·    occultamento o dissimulazione di parte dell’attivo;
·    omissione dolosa dell’indicazione di uno o più crediti;
·    esposizione di passività insussistenti;
·    commissione di altri atti di frode.
Al ricorrere di una di tali ipotesi, così come in quella di omessa costituzione del deposito giudiziale (art. 163, co. 2, n. 4), L.F.), il commissario giudiziale è tenuto a darne immediata notizia al tribunale, il quale apre d’ufficio il procedimento per la revoca del concordato preventivo, disponendo la comunicazione al pubblico ministero e quella ai creditori. L’art. 17 del D.L. n. 179/2012 è intervenuto proprio su quest’ultimo adempimento, stabilendo che l’informativa ai creditori è eseguita dal commissario giudiziale, mediante posta elettronica certificata, nel rispetto dei predetti criteri di cui all’art. 171, co. 2, del R.D. n. 267/1942.
È stata, infine, aggiunta una disposizione all’art. 182 L.F., riguardante la disciplina del liquidatore giudiziale, nominato – salvo che la proposta del debitore disponga diversamente – in sede di omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni. In particolare, è stato inserito il co. 6, che stabilisce l’applicabilità degli adempimenti, posti a carico del curatore, di cui all’art. 33, co. 5, primo, secondo e terzo periodo, L.F., per effetto del quale:
·    il liquidatore giudiziale, ogni sei mesi successivi alla propria nomina, redige un rapporto riepilogativo delle attività svolte, con indicazione di tutte le informazioni raccolte, accompagnate dal proprio conto della gestione;
·    una copia di tale documento deve essere trasmessa al comitato dei creditori, anch’esso nominato in sede di omologazione del concordato preventivo, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al semestre. L’adempimento in parola è, pertanto, funzionale alla necessità di consentire al comitato dei creditori di formulare eventuali osservazioni scritte. Non è, invece, richiamato il quarto periodo dell’art. 33, co. 5, L.F., relativo all’iscrizione camerale del rapporto riepilogativo, che rimane, pertanto, applicabile soltanto in caso di fallimento;
·    il liquidatore giudiziale deve trasmettere il rapporto riepilogativo semestrale, mediante posta elettronica certificata, al commissario giudiziale, il quale è tenuto a darne comunicazione ai creditori, ai sensi dell’art. 171, co. 2, del R.D. n. 267/1942.
Le suddette novità normative sono applicabili a partire dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del D.L. n. 179/2012, anche rispetto alle procedure di concordato preventivo pendenti, rispetto alle quali, alla medesima data, non risulti ancora effettuata la comunicazione di cui all’art. 171 del R.D. n. 267/1942.

domenica 4 novembre 2012

Operazioni straordinarie e trasferimento del plafond di esportatore abituale


di Sandro CERATO

 
Nell’ambito delle operazioni straordinarie che hanno ad oggetto la circolazione dell’azienda, quali ad esempio la cessione ed il conferimento, accade sovente che il dante causa, con la qualifica di esportatore abituale ai fini Iva, intenda trasferire, unitamente all’azienda, anche la posizione soggettiva connessa al plafond maturato, al fine di consentire all’avente causa di acquistare beni e servizi senza applicazione dell’Iva.
La questione “nasce” già negli anni precedenti (R.M. n. 165/E/2008), con alcune prese di posizione dell’Agenzia che consentivano tale passaggio a condizione che con l’azienda venissero trasferite tutte le posizioni creditorie e debitorie, con conseguente difficoltà in tutti quei casi, assai frequenti, in cui le parti trasferiscono solamente i cespiti, il magazzino e l’avviamento, lasciando in capo al dante causa i crediti ed i debiti dell’azienda.
Nel più recente passato, invece, la posizione dell’Agenzia si è “ammorbidita”, ed in particolare con la R.M. 14.12.2011, n. 124/E, l’Amministrazione Finanziaria ha innovato il proprio pensiero. L’elemento di novità del predetto documento di prassi risiede nel fatto che in tale circostanza a seguito del conferimento:
  • l’attività di produzione (di macchinari, nella fattispecie), è trasferita in capo alla società neo-costituita a seguito del conferimento (conferitaria);
  • l’attività commerciale di vendita dei prodotti, e delle correlate prestazioni di servizi, rimane in capo alla società conferente (che ha presentato l’istanza di interpello).
A seguito di tale configurazione giuridica, la società conferitaria (newco) assume la veste di primo cedente per le operazioni triangolari che la società conferente effettua nei confronti dell’acquirente finale situato in un Paese extraUe. Ne consegue che entrambe le società continueranno ad effettuare operazioni che conferiscono lo status di esportatore abituale, sia pure tenendo conto che in capo al secondo cedente (società interpellante e conferente), si matura anche una quota di plafond vincolato (fino a concorrenza del costo di acquisto presso il primo cedente), e solamente per il “margine” sulla successiva vendita il plafond è libero.
Sulla questione rappresentata, l’Agenzia dopo aver confermato la possibilità di trasferimento del plafond di esportatore abituale maturato in capo alla società conferente in capo alla società avente causa (conferitaria) in occasione del conferimento d’azienda, e ribadendo il contenuto della R.M. n. 165/E/2008 (con cui si chiedono due condizioni per tale trasferimento: continuazione da parte della conferitaria dell’attività svolta dalla conferente, e subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi relativi al complesso aziendale conferito), precisa tuttavia che “il trasferimento del plafond non sia condizionato al trasferimento di tutti i rapporti con la clientela non residente o, più in generale, di tutte le posizioni creditorie e debitorie relative al ramo d’azienda conferito”. Il diritto di godere dei benefici connessi dall’assumere la qualifica di esportatore abituale, continua l’Agenzia, dipende infatti “dall’essere esportatore abituale nei limiti quantitativi previsti dalla relativa disciplina. Situazione nella quale il conferita rio subentra per effetto del conferimento del ramo aziendale dedito all’attività di esportazione”.
Dopo aver quindi avallato la possibilità di trasferimento del plafond in occasione del conferimento, con le puntualizzazioni descritte (innovative rispetto alla precedente posizione più rigida assunta con la R.M. n. 165/E/2008), l’Agenzia, accettando la soluzione proposta dalla società interpellante, ritiene che, in forza del fatto che dopo il conferimento conferente e conferitaria effettuano operazioni triangolari in cui assumo rispettivamente la veste di secondo cedente e primo cedente, il plafond maturato nell’anno 2011 (in capo alla conferente, posto che l’operazione ha effetto all’1.1.2012) potrà essere utilizzato:
  • dalla Newco (conferitaria), in funzione del rapporto tra l’ammontare stimato delle operazioni non imponibili presunte per l’anno 2012 (numeratore) e la somma di tale ammontare e di quello delle operazioni non imponibili che si presume saranno effettuate dalla conferente nell’anno 2012 (denominatore), tenendo conto che per tali ultime operazioni è necessario prendere come riferimento solamente il “margine” applicato nell’operazione triangolare (prezzo di vendita al cliente finale meno costo di acquisto presso la Newco primo cedente);
  • dalla società conferente per il residuo importo.
Infine, per quanto riguarda gli adempimenti da porre in essere, l’Agenzia ritiene che la società conferente deve indicare nell’atto di conferimento il passaggio anche del plafond, nonché i criteri di attribuzione dello stesso in funzione del criterio sopra indicato. La società conferitaria, a sua volta, deve indicare l’operazione effettuata nella comunicazione di variazione dati, di cui all’art. 35, co. 3, del DPR 633/72.