di
Michele BANA
L’art. 1 del D.Lgs. n. 123/2012,
entrato in vigore lo scorso 18 agosto, ha reso meno complesso il procedimento
civilistico di fusione, ampliando il novero dell’ipotesi in cui i titolari di
azioni o quote del capitale sociale delle partecipanti al progetto aggregativo
possono rinunciare, all’unanimità, alla predisposizione di
particolari documenti. È stato, ad esempio, integrato l’art. 2501-quater, co.
3, c.c., ricomprendendo tra gli atti rinunciabili anche la situazione
patrimoniale di fusione: analoga rettifica, è stata inserita nell’art.
2501-quinquies, co. 4, c.c., relativo alla relazione dell’organo
amministrativo, prevedendo, quindi, una facoltà già contemplata dall’art.
2501-sexues, co. 8, c.c., per la relazione degli esperti. La medesima
possibilità è riconosciuta con riferimento ad alcuni termini specifici previsti
dalla disciplina civilistica, come quello del decorso di almeno 30 giorni tra la data di iscrizione del progetto di fusione presso il registro delle
imprese, o di pubblicazione sul sito Internet aziendale, e quella fissata per
la decisione dei soci in merito allo
stesso (art. 2501-ter, co. 4, c.c.): a questo proposito, si osservi l’ulteriore
novità introdotta dal D.Lgs. n. 123/2012 che ammette – con riferimento al
progetto di fusione, in alternativo al deposito del registro delle imprese – la
pubblicazione sul sito Internet delle società partecipanti all’operazione. A
tale fine, è, tuttavia, necessario che tale adempimento sia assolto con modalità atte a garantire la sicurezza del
sito stesso, l’autenticità dei documenti e la certezza della data di
pubblicazione Sul punto, in mancanza di specifiche indicazioni da parte
della norma, alcune soluzioni adottabili
dalle società per beneficiare della predetta semplificazione sono state
individuate dall’Assonime, nel Caso n. 7/2012: indicare nel registro
delle imprese il sito Internet istituzionale in cui sarà pubblicato il
documento; pubblicare nel sito un documento
sottoscritto con una firma digitale, attraverso un certificato riferibile
alla società; eseguire una copia
autentica della pagina web, che garantisce la data certa della
pubblicazione, oppure far attestare dal
collegio sindacale la data di pubblicazione. Nel caso delle società quotate, il particolare regime
di diffusione, stoccaggio e deposito delle informazioni regolamentate (tra cui
il progetto di fusione) imposto dal regolamento emittenti è, invece, ritenuto
idoneo a soddisfare il requisito di certezza della data di pubblicazione. Il
consenso unanime dei soci consente, inoltre, di rinunciare al termine di 30 giorni precedenti
l’assemblea fissata per la decisione dei soci in merito alla fusione,
riguardante il deposito presso la sede delle società partecipanti – o la
pubblicazione sul sito Internet delle stesse – di alcuni atti dell’operazione di fusione (art. 2501-septies, co.
1, c.c.): il progetto, la relazione degli amministratori e degli esperti, i
bilanci degli ultimi tre esercizi e le situazioni patrimoniali di riferimento.
Rimane, inoltre, fermo il principio secondo cui i
predetti termini di 30 giorni, così come quello di
60 giorni per l’esecuzione della fusione (art. 2503, co. 1, c.c.), sono ridotti
della metà, nel caso in cui alla fusione non partecipino società il
cui capitale sia formato da azioni (art. 2505-quater c.c.), ovvero s.p.a., s.a.p.a. o società
cooperative per azioni. In altre parole, qualora la fusione sia realizzata esclusivamente
tra s.r.l., non trovano applicazione i termini
ordinari, bensì quelli dimezzati.
Al di fuori delle
predetti ipotesi di rinunciabilità, è stata altresì introdotta la facoltà di
presentazione, da parte delle società
quotate, di un documento alternativo alla situazione patrimoniale: la relazione finanziaria semestrale
prevista dalle leggi speciali, purchè non riferita ad una data antecedente sei mesi dal giorno di deposito o
pubblicazione del progetto di fusione.
L’art. 1, co. 3, del D.Lgs. n. 123/2012 ha,
inoltre, modificato l’art.
2501-quinquies c.c., inserendo, tra l’altro, il co. 2, per effetto del quale l’organo amministrativo è tenuto a
segnalare ai soci in assemblea, nonché all’organo amministrativo delle altre
società partecipanti alla fusione, le modifiche
rilevanti degli elementi dell’attivo e del passivo eventualmente
intervenute tra la data di deposito presso
la sede delle società partecipanti alla fusione – o pubblicazione sul sito
Internet delle stesse – e quella di decisione
sulla fusione.
Il legislatore è, infine, intervenuto sul diritto
dei soci di prendere visione dei documenti della fusione, ed ottenerne
gratuitamente copia: in particolare, l’art. 1, co. 5, lett. d), del D.Lgs. n.
123/2012 ha inserito il principio secondo cui il socio può richiedere che le copie gli siano trasmesse
telematicamente, riconoscendo, però, alla società l’esonero dalla produzione di tali atti, qualora siano pubblicati sul proprio sito Internet,
con possibilità di libera effettuazione
di copia o stampa degli stessi.