domenica 6 gennaio 2013

Fusioni più semplici con il consenso unanime dei soci


di Michele BANA

L’art. 1 del D.Lgs. n. 123/2012, entrato in vigore lo scorso 18 agosto, ha reso meno complesso il procedimento civilistico di fusione, ampliando il novero dell’ipotesi in cui i titolari di azioni o quote del capitale sociale delle partecipanti al progetto aggregativo possono rinunciare, all’unanimità, alla predisposizione di particolari documenti. È stato, ad esempio, integrato l’art. 2501-quater, co. 3, c.c., ricomprendendo tra gli atti rinunciabili anche la situazione patrimoniale di fusione: analoga rettifica, è stata inserita nell’art. 2501-quinquies, co. 4, c.c., relativo alla relazione dell’organo amministrativo, prevedendo, quindi, una facoltà già contemplata dall’art. 2501-sexues, co. 8, c.c., per la relazione degli esperti. La medesima possibilità è riconosciuta con riferimento ad alcuni termini specifici previsti dalla disciplina civilistica, come quello del decorso di almeno 30 giorni tra la data di iscrizione del progetto di fusione presso il registro delle imprese, o di pubblicazione sul sito Internet aziendale, e quella fissata per la decisione dei soci in merito allo stesso (art. 2501-ter, co. 4, c.c.): a questo proposito, si osservi l’ulteriore novità introdotta dal D.Lgs. n. 123/2012 che ammette – con riferimento al progetto di fusione, in alternativo al deposito del registro delle imprese – la pubblicazione sul sito Internet delle società partecipanti all’operazione. A tale fine, è, tuttavia, necessario che tale adempimento sia assolto con modalità atte a garantire la sicurezza del sito stesso, l’autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione Sul punto, in mancanza di specifiche indicazioni da parte della norma, alcune soluzioni adottabili dalle società per beneficiare della predetta semplificazione sono state individuate dall’Assonime, nel Caso n. 7/2012: indicare nel registro delle imprese il sito Internet istituzionale in cui sarà pubblicato il documento; pubblicare nel sito un documento sottoscritto con una firma digitale, attraverso un certificato riferibile alla società; eseguire una copia autentica della pagina web, che garantisce la data certa della pubblicazione, oppure far attestare dal collegio sindacale la data di pubblicazione. Nel caso delle società quotate, il particolare regime di diffusione, stoccaggio e deposito delle informazioni regolamentate (tra cui il progetto di fusione) imposto dal regolamento emittenti è, invece, ritenuto idoneo a soddisfare il requisito di certezza della data di pubblicazione. Il consenso unanime dei soci consente, inoltre, di rinunciare al termine di 30 giorni precedenti l’assemblea fissata per la decisione dei soci in merito alla fusione, riguardante il deposito presso la sede delle società partecipanti – o la pubblicazione sul sito Internet delle stesse – di alcuni atti dell’operazione di fusione (art. 2501-septies, co. 1, c.c.): il progetto, la relazione degli amministratori e degli esperti, i bilanci degli ultimi tre esercizi e le situazioni patrimoniali di riferimento.
Rimane, inoltre, fermo il principio secondo cui i predetti termini di 30 giorni, così come quello di 60 giorni per l’esecuzione della fusione (art. 2503, co. 1, c.c.), sono ridotti della metà, nel caso in cui alla fusione non partecipino società il cui capitale sia formato da azioni (art. 2505-quater c.c.), ovvero s.p.a., s.a.p.a. o società cooperative per azioni. In altre parole, qualora la fusione sia realizzata esclusivamente tra s.r.l., non trovano applicazione i termini ordinari, bensì quelli dimezzati.
Al di fuori delle predetti ipotesi di rinunciabilità, è stata altresì introdotta la facoltà di presentazione, da parte delle società quotate, di un documento alternativo alla situazione patrimoniale: la relazione finanziaria semestrale prevista dalle leggi speciali, purchè non riferita ad una data antecedente  sei mesi dal giorno di deposito o pubblicazione del progetto di fusione.
L’art. 1, co. 3, del D.Lgs. n. 123/2012 ha, inoltre, modificato l’art. 2501-quinquies c.c., inserendo, tra l’altro, il co. 2, per effetto del quale l’organo amministrativo è tenuto a segnalare ai soci in assemblea, nonché all’organo amministrativo delle altre società partecipanti alla fusione, le modifiche rilevanti degli elementi dell’attivo e del passivo eventualmente intervenute tra la data di deposito presso la sede delle società partecipanti alla fusione – o pubblicazione sul sito Internet delle stesse – e quella di decisione sulla fusione.
Il legislatore è, infine, intervenuto sul diritto dei soci di prendere visione dei documenti della fusione, ed ottenerne gratuitamente copia: in particolare, l’art. 1, co. 5, lett. d), del D.Lgs. n. 123/2012 ha inserito il principio secondo cui il socio può richiedere che le copie gli siano trasmesse telematicamente, riconoscendo, però, alla società l’esonero dalla produzione di tali atti, qualora siano pubblicati sul proprio sito Internet, con possibilità di libera effettuazione di copia o stampa degli stessi.

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