Lo scorso 2 marzo, come noto, il Governo ha licenziato il decreto n. 16/2012, denominato decreto "semplificazioni", in cui sono contenute numerose modifiche relative ad alcuni adempimenti che negli ultimi anni hanno comportato non poche difficoltà agli operatori economici. Tra queste modifiche particolare rilevanza rivestono quelle relative alla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva, di importo almeno pari ad euro 3.000, di cui all'art. 21 del D.L. 78/2010 (cd. "spesometro"), nonché quelle attinenti all'obbligo di comunicazione delle operazioni effettuate o ricevute con operatori economici di cui all'art. 2 del D.L. 40/2010.
In merito alla prima delle due modifiche citate (per l'altra rinviamo ad un successivo commento), abbiamo già avuto modo di sottolineare (www.eutekne.info, dell'8 marzo 2012, "Spesometro per tutte le operazioni dei professionisti") come le novità legislative possano portare (paradossalmente) ad un peggioramento della situazione per i contribuenti. In particolare, il citato decreto individua due tipologie di operazioni:
- con obbligo di emissione della fattura, per le quali la comunicazione deve essere effettuata a prescindere dall'importo dell'operazione, ricalcando in buona sostanza quanto già previsto per i "vecchi" elenchi clienti e fornitori;
- senza obbligo di emissione della fattura, per le quali invece rimangono invariate le regole già applicate, in quanto devono essere inserite nella comunicazione solo se di importo almeno pari a euro 3.600, Iva compresa.
Tale distinzione, se da un lato lascia immutata la posizione dei soggetti di cui all'art. 22 del DPR 633/72 (per i quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura, salvo che non sia richiesta dal cliente), dall'altro comporta maggiori oneri per i soggetti obbligati all'emissione della fattura (tutti i soggetti passivi Iva, ad eccezzione di quelli di cui al citato art. 22), i quali devono raccogliere tutti i dati della controparte con cui effettuano l'operazione (compreso il codice fiscale), in modo da poter compilare in tutte le sue parti gli elenchi clienti e fornitori (i modelli, a tale proposito, dovranno essere adattati al nuovo contenuto richiesto). In proposito, abbiamo suggerito (anche nelle opportune sedi parlamentari) di distinguere non tanto in relazione all'esistenza dell'obbligo di emissione della fattura, bensì in funzione della natura soggettiva dell'acquirente/committente, e più in particolare come segue:
- acquirente/committente che non agisce nell'esercizio d'impresa, o arte e professione: limitazione dell'obbligo di comunicazione alle operazioni almeno pari ad euro 3.600;
- acquirente/committente che agisce nell'esercizio d'impresa, o arte e professione: obbligo di comunicazione di tutte le operazioni, a prescindere dall'importo delle stesse.
In tal modo, si evita al soggetto che pone in essere l'operazione nei confronti di soggetti "privati" di dover raccogliere tutti i dati di tali soggetti, anche per operazioni di importo modesto, per le quali non sussiste, da parte del Fisco, l'esigenza di monitoraggio anche ai fini di un eventuale accertamento sintetico. Sarà nostra cura seguire l'iter di conversione in legge, e di tenervi aggiornati sulla materia.
Sandro Cerato
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