L'iter parlamentare di conversione in legge del decreto n. 16/2012 (approvato dal Governo lo scorso 2 marzo) contiene importanti novità in materia di leasing per le imprese. In particolare, un emendamento presentato al decreto prevede l'eliminazione del vincolo di durata minima del contratto anche se, come si dirà, nulla cambia per il periodo di deduzione dal reddito d'impresa. Come noto, infatti, l'art. 102, co. 7, del TUIR, prevede una durata minima del contratto di locazione finanziaria quale requisito per poter dedurre i canoni dal reddito d'impresa, ed in particolare:
- 2/3 del periodo di ammortamento, desumibile dalle tabelle di cui al D.M. 31.12.1988, per i beni mobili;
- 4 anni per le autovetture, di cui all'art. 164 del TUIR;
- da 11 a 18 anni per i beni immobili (durata variabile in funzione del coefficiente di ammortamento applicabile).
L'emendamento presentato propone di eliminare l'obbligo di stipula del contratto nel rispetto delle durate minime di cui in precedenza, ma solamente dal punto di vista finanziario, in quanto la deduzione dal reddito d'impresa rimane ancorata al periodo poc'anzi ricordato. L'obiettivo di tale modifica, sembra di capire, è duplice: accorciare il periodo di esposizione finanziaria da parte delle società di leasing, e consentire alle imprese "virtuose" di ottenere condizioni contrattuali vantaggiose, sulla scia della riduzione del termine di rientro del debito. Resta, purtroppo, il vincolo temporale per la deduzione dei canoni dal reddito d'impresa, il che costringerà i soggetti interessati ad una sorta di "doppio binario" finanziario-fiscale, con conseguente gestione delle differenze nel modello Unico. La modifica, se andrà in porto, si renderà applicabile ai contratti stipulati a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.
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