martedì 17 aprile 2012

La riforma della tassazione delle attività d'impresa

Lo schema di legge delega per la riforma fiscale, approvato nella giornata di ieri, prevede numerose novità per tutti i contribuenti. In particolare, l'art. 12 di tale legge delega contiene la revisione del sistema di tassazione, in funzione della crescita e dell'internazionalizzazione, delle imprese commerciali, prevedendo tre obiettivi.
Il primo riguarda l'istituzione di un'imposta unica, sostituiva di quelle attualmente esistenti (Ires e Irpef) cui assoggettare tutte le attività d'impresa o di lavoro autonomo, a prescindere dalla forma giuridica adottata per lo svolgimento dell'attività stessa (compresi i redditi derivanti dalla partecipazione in società). In buona sostanza, l'obiettivo è di separare il reddito d'impresa o di lavoro autonomo dagli altri redditi eventualmente posseduti dal contribuente, prevedendo una tassazione proporzionale (imposta unica), così da rendere neutra la scelta della forma giuridica a mezzo della quale è svolta l'attività d'impresa o professionale. E' poi previsto che dalla base imponibile siano deducibili le somme prelevate dall'imprenditore, dal professionista, ovvero dai soci ed associati, e la contestuale concorrenza di tali somme al reddito complessivo tassato ai fini Irpef. Un aspetto che dovrà essere chiarito riguarda l'esatta individuazione delle predette somme deducibili dal reddito d'impresa o di lavoro autonomo, soprattutto considerando che l'attuale sistema distingue i "prelievi" dei soci in funzione della natura giuridica della società cui partecipano (redditi di partecipazione per i soci di società di persone, dividendi per i soci di società Ires, ecc.)
Il secondo obiettivo della disposizione in esame riguarda l'istituzione, per i soggetti di minori dimensioni, di regimi che prevedano il pagamento di un tributo forfetario, la cui misura non è specificata, in sostituzione delle imposte ordinarie dovute, pur precisando che si deve garantire l'invarianza dell'importo complessivamente dovuto, coordinando tali regimi di nuova istituzione con quelli già esistenti. Sembra quuindi di capire che non saranno aboliti i regimi attualmente esistenti per i soggetti "minimi", anche se non si può non evidenziare che il rischio è quello di complicare l'attuale quadro normativo, affiancando nuovi regimi agevolati a quelli già in essere, squilibrando il sistema.
Infine, pur in modo laconico, la disposizione in esame prevede la possibilità di prevedere forma di opzionalità anche se non è chiaro se ci si voglia riferire a quelli in questione, ovvero se trattasi di un obiettivo generico che potrà essere introdotto anche in relazione a differenti situazioni. Su tale ultimo aspetto, sarà necessario attendere l'emanazione dei decreti delegati, entro nove mesi dall'approvazione definitiva della legge delega.
Da una prima lettura della norma in questione, è probabilmente ancora prematuro esprimere un giudizio, anche se, a parere di chi scrive, la "sostanza" dell'intervento appare modesta, e non del tutto nuova. In particolare, già qualche anno fa il legislatore aveva tentato di introdurre un sistema opzionale, per i soggetti Irpef, di assoggettamento a tassazione separata del reddito d'impresa, così da evitare la tassazione progressiva Irpef, che tuttavia è rimasto sulla carta, in quanto non sono mai stati emanati i decreti attuativi. Per quanto riguarda, invece, l'introduzione di un regime forfetario per i contribuenti minori, prima di poter sbilanciarsi in qualche giudizio, è necessario conoscere il significato da attribuire alle imprese di minori dimensioni, in quanto l'individuazione dei parametri diventa fondamentale per comprendere la potenziale platea di soggetti interessati, nonchè l'eventuale "accavallamento" con i regimi forfetari già esistenti.

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