Entro il prossimo 18 giugno (il giorno 16, infatti, cade di sabato), moltissimi contribuenti italiani dovranno fare i conti con il versamento del primo acconto della nuova Imposta Municipale Unica, la cui struttura ricalca in buona sostanza, anche se in maniera peggiorativa, quella già esistente per la "vecchia" ICI. Gli aspetti maggiormente critici riguardano la tempistica di versamento e le modalità di pagamento.
In relazione al primo aspetto, dopo il "travaglio" degli emendamenti al decreto "semplificazioni" (D.L. 2.3.2012, n. 16), la situazione è la seguente:
- l'imposta dovuta in relazione all'abitazione principale (la cui nozione è più ristretta rispetto a quella esistente in precedenza per l'ICI), e relative pertinenze, può essere eseguito in tre rate, di cui le prime due scadenti il 18 giugno ed il 17 settembre (il 16 cade di domenica), applicando a ciascuna di esse l'aliquota base dello 0,4% e le detrazioni base, e la terza entro il 16 dicembre 2012, in cui si effettuerà una sorta di conguaglio, tenendo conto dell'aliquota nel frattempo deliberata dal Comune (è consentito infatti ai Comuni di modificare la predetta aliquota base dello 0,2% in più o in meno);
- l'imposta dovuta in relazione agli altri fabbricati, ovvero ai terreni ed aree fabbricabili, resta dovuta in due rate di uguale importo, la prima da versare entro il 18 giugno e la seconda entro il 16 dicembre. Al pari di quanto visto per l'abitazione principale, mentre la prima rata dovrà essere versata tenendo conto dell'aliquota base dello 0,76%, in sede di versamento del saldo entro il 16 dicembre dovrà essere versata la differenza, tenendo conto tuttavia delle variazioni di aliquota nel frattempo deliberate dai Comuni (l'aliquota dello 0,76% è innalzabile fino all'1,06% o riducibile fino allo 0,46%).
Mentre per l'imposta riferita all'abitazione principale (nonché per quella relativa ai fabbricati rurali strumentali), si prevede che l'intero gettito sia di competenza dell'ente locale (Comune), per il tributo afferente le altre fattispecie l'art. 13, co. 11, del D.L. 201/2011 afferma che metà dell'imposta sia riservata allo Stato. Sul punto, è bene evidenziare che la quota erariale è pari alla metà dell'aliquota base (e quindi lo 0,38%), senza quindi tener conto di eventuali variazioni di aliquota deliberate dai Comuni. E' appena il caso di osservare che tale "vincolo" non costituisce certamente un incentivo alla riduzione delle aliquote da parte dei Comuni, ma al contrario la tendenza degli enti locali sarà quella di incrementare l'aliquota al fine di ottenere un maggior gettito .
Relativamente alla seconda questione, ossia la modalità di versamento del tributo, è bene ricordare anzitutto che le disposizioni normative che hanno introdotto l'IMU prevedono quale unica modalità di versamento il modello F24. Tuttavia, al fine di evitare possibili difficoltà, con la conversione in legge del decreto n. 16/2012, è stato approvato un emendamento che consentirà l'utilizzo anche del bollettino postale, ma non per il versamento del prossimo mese di giugno, in quanto i tempi sono ormai troppo stretti.
Detto ciò, veniamo al cuore del problema, ossia alla modalità di versamento del tributo che, ad esclusione di quello riferito all'abitazione principale (in tal caso, come visto, l'intero gettito è di pertinenza dei Comuni), deve avvenire contestualmente a quello dell'imposta stessa al Comune. L'utilizzo della locuzione "contestualmente" poteva essere interpretato nel senso che il contribuente potesse versare l'intero tributo dovuto, senza doversi preoccupare della suddivisione tra quota di competenza del Comune e quella di pertinenza dell'Erario. Purtroppo tale chiave di lettura è stata smentita recentemente da parte dell'Agenzia, che con la R.M. 12.4.2012, n. 35/E, ha approvato i codici tributo per il versamento del tributo, da indicare nel modello F24, distinguendo tra imposta dovuta al Comune (codice "3918") e imposta dovuta allo Stato (codice "3919"). E' evidente che tale distinzione complica il lavoro dei contribuenti, e dei loro professionisti, non tanto in sede di versamento della rata di giugno in quanto, come detto, tale prima rata va versata tenendo conto dell'aliquota base dello 0,76%, e quindi dividendo a metà tra Comune e Stato, bensì in occasione del saldo di dicembre 2012, in cui oltre ad effettuare il conguaglio il contribuente (o chi per esso) dovrà preoccuparsi di distinguere le due quote di tributo nel modello F24.
In conclusione, è abbastanza evidente che l'IMU, oltre ad essere stata introdotta tra le polemiche, non avrà vita facile nemmeno nella gestione, in quanto oltre ad esservi margini di errore sono notevoli, si fatica a comprendere le motivazioni sottostanti alla decisione di frazionare in tre parti il versamento del tributo per l'abitazione principale, mentre per le altre fattispecie le rate sono solamente due. Sulla questione, tuttavia, ci torneremo ben presto, e nel frattempo aspettiamo i vostri commenti.
Sandro Cerato
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