giovedì 26 aprile 2012

Studi di settore: premio per i congrui "fedeli"

di SANDRO CERATO

Siamo a fine aprile e già si parla di studi di settore per l'anno 2011, anche se in realtà non conosciamo ancora l'impatto dei correttivi congiunturali anti-crisi per l'anno 2011. Per tale motivo, già si sta profilando un possibile slittamento del termine di versamento delle imposte previsto per il 16 giugno, probabilmente di una ventina di giorni, e quindi nella prima decade di luglio. Sappiamo che non è una novità, già da diversi anni il termine per il versamento delle imposte è ormai "mobile", in quanto il cronico ritardo nell'approvazione degli studi di settore finisce per condizionare il calendario di Unico, a scapito di tutti gli operatori del settore, che sono costretti a rivoluzionare le proprie agende lavorative (e non solo).
Tuttavia, questo possibile rinvio offre una sorta di "opportunità", in quanto nel 2011 impatta per la prima volta la norma premiale voluta dal decreto "Salva Italia" (D.L. 201/2011), secondo cui ai contribuenti congrui (anche per adeguamento) e coerenti alle risultanze di Gerico sono attribuiti i seguenti benefici:
- accorciamento di un anno del termine per la notifica degli accertamenti (salvo che non ricorrano fattispecie penalmente rilevanti);
- non esperibilità di qualsiasi forma di accertamento analitico induttivo (di cui gli studi di settore fanno parte, ossia accertamenti basati sui dati contabili, dai quali per presunzione, purché grave, precisa e concordante, si desume un maggior reddito);
- applicazione di una maggiore copertura per l'applicazione dell'accertamento sintetico, in quanto si prevede la necessità di uno scostamento tra reddito dichiarato e reddito accertato sinteticamente almeno pari ad 1/3, e non 1/5.
I descritti effetti premiali, oggettivamente importanti, sono tuttavia subordinati alla fedeltà dei dati dichiarati dal contribuente per l'applicazione degli studi di settore, in quanto è evidente che il legislatore voglia scoraggiare "taroccamenti" volti ad ottenere una congruità non fedele. La questione è delicata, atteso che si rende necessario comprendere con chiarezza il significato di fedeltà dei dati quale elemento discriminante per ottenere i benefici descritti. A parere di chi scrive, ed in attesa di necessari chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, i dati possono essere considerati infedeli solo se l'indicazione del dato non corretto porta il contribuente ad ottenere la congruità e coerenza altrimenti non raggiungibile. Al contrario, laddove l'indicazione di un dato non corretto (o meglio non fedele) sia neutro nella funzione di Gerico (cioè non cambi il risultato finale), non si può certo affermare che lo studio di settore sia infedele, in quanto, come detto, l'obiettivo del legislatore è quello di scoraggiare il "taroccamento" dei dati, ossia l'indicazione di dati infedeli che portino il contribuente al livello di congruità altrimenti non ottenibile.
Resta inoltre la questione della coerenza, che dovrebbe riferirsi non tanto agli indicatori di normalità economica ("incorporati" nel risultato di congruità), bensì a quelli "tradizionali" che, come noto, non influenzano il risultato di congruità. Purtroppo la coerenza, come sappiamo, non è raggiungibile per adeguamento, ma costituisce un fatto "naturale", anche se in diversi studi è difficile da raggiungere.

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