mercoledì 25 aprile 2012

Spesometro: verso un rinvio?

di SANDRO CERATO

Dalle notizie apparse questa mattina sulla stampa specializzata, sembrerebbe possibile che la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva, di cui all'art. 21 del D.L. 78/2010 (cd. "spesometro"), la cui scadenza per l'anno 2011 è fissata al prossimo 30 aprile, possa essere posticipata di qualche giorno. Tale mini proroga, infatti, sarebbe allo studio dei tecnici dell'Amministrazione finanziaria, in quanto la scadenza cade in un periodo compreso tra le festività del 25 aprile e del 1° maggio. Rinviando ai precedenti commenti (www.eutekne.info per maggiori approfondimenti), in questa sede ci si limita a ricordare che, a seguito del comunicato stampa del 5 aprile scorso, la comunicazione per l'anno 2011 può essere effettuata inserendo tutte le operazioni effettuate e ricevute, a prescindere dall'importo delle stesse, seguendo in buona sostanza lo stile dei "vecchi" elenchi clienti e fornitori. Tale modalità, tra l'altro, diventerà la regola per le comunicazioni future, atteso che l'art. 2 del D.L. n. 16/2012 ha modificato l'impostazione normativa, stabilendo che per le operazioni con obbligo di emissione della fattura, è necessario inserire nella comunicazione tutte le operazioni effettuate e ricevute, a prescindere dall'importo delle stesse. Resta invece ferma la soglia minima di euro 3.600, iva compresa, per le operazioni senza obbligo di emissione della fattura (quelle documentate da scontrino o ricevuta, in buona sostanza).
Tornando alla comunicazione per l'anno 2011, pur tenendo conto del possibile spostamento di qualche giorno del termine di presentazione (che, a parere di chi scrive, sembra più un palliativo che un vero aiuto), gli operatori interessati sembrano orientati verso la scelta di inserire tutte le operazioni, anche quelle di importo inferiore ad euro 3.000, tenendo conto che il software dell'Agenzia, appositamente modificato, accetta il codice "1" (operazione non frazionata) anche per importo inferiori alla predetta soglia. Resta invece di fatto "obbligatorio" il rispetto della soglia di euro 3.600 per le operazioni non certificate da fattura, in quanto solo in presenza di importo almeno pari alla citata cifra è stato obbligatoriamente inserito il codice fiscale dell'acquirente/committente nel documento rilasciato. Per completezza, si ricorda che per tali operazioni l'obbligo di comunicazione decorre da quelle effettuate dal 1° luglio 2011, ed è in ogni caso escluso se il pagamento avvenga con carte di credito, di debito o prepagate, in quanto in tali casi l'obbligo di comunicazione ricade sull'operatore finanziario che ha emesso lo strumento di pagamento (per l'anno 2011, il termine di comunicazione per gli operatori finanziari è stato tra l'altro prorogato al 15 ottobre 2012).

Nessun commento:

Posta un commento