di Sandro CERATO
VIES
La R.M. n. 42/E pubblicata oggi dall'Agenzia conferma che in assenza di iscrizione al Vies da parte del soggetto Iva nazionale, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi intracomunitarie devono essere assoggettate ad Iva in Italia, mentre gli acquisti non possono considerarsi intracomunitari. Conseguentemente, l'acquirente italiano non deve applicare l'imposta sugli acquisti con il reverse charge (doppia annotazione), mentre il fornitroe comunitario dovrebbe applicare l'imposta del suo Paese. Domani su http://www.eutekne.info/ sarà pubblicato un mio commento a questa risoluzione.
La R.M. n. 42/E pubblicata oggi dall'Agenzia conferma che in assenza di iscrizione al Vies da parte del soggetto Iva nazionale, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi intracomunitarie devono essere assoggettate ad Iva in Italia, mentre gli acquisti non possono considerarsi intracomunitari. Conseguentemente, l'acquirente italiano non deve applicare l'imposta sugli acquisti con il reverse charge (doppia annotazione), mentre il fornitroe comunitario dovrebbe applicare l'imposta del suo Paese. Domani su http://www.eutekne.info/ sarà pubblicato un mio commento a questa risoluzione.
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