lunedì 10 dicembre 2012

Cessazione di un amministratore della s.r.l. e decadenza dell’intero organo di gestione

di Michele BANA

La disciplina civilistica delle società a responsabilità limitata non contiene una specifica disposizione in materia di durata in carica, rieleggibilità, cessazione e sostituzione degli amministratori: è, pertanto, necessario fare affidamento alle eventuali disposizioni dell’atto costitutivo, ovvero all'applicazione analogica di altre norme codicistiche. Non essendo stata prevista alcuna limitazione legale, a differenza delle s.p.a., l’atto costitutivo della s.r.l. può adottare soluzioni differenti:
  • determinare una durata massima, anche superando il limite di 3 anni imposto alle s.p.a. (Cass. n. 9482/1999);
  • non stabilire una durata, oppure fissarla a tempo indeterminato (Cass. n. 3312/2000). Al ricorrere di quest’ultima ipotesi, l’incarico dell’amministratore potrà interrompersi esclusivamente nei casi di dimissioni, revoca, morte oppure decorso del termine di durata della società.
Nel caso in cui si verifichi un motivo (revoca, dimissioni, decadenza o morte) di cessazione dall’incarico di un singolo amministratore, può determinarsi la decadenza dell’intero consiglio di amministrazione, qualora nell’atto costitutivo sia stata inserita la clasuola “simul stabunt simul cadent”: tale disposizione può, tuttavia, essere prevista in forme più attenuate, come nel caso in cui la decadenza dell’organo di gestione richieda la cessazione della propria maggioranza (Cass. n. 2197/1990, e 8551/1987) oppure di una minoranza qualificata (Trib. Milano 6 aprile 1995, e 22 dicembre 1989).
Nelle s.r.l., la previsione di tale disposizione statutaria comporta, inoltre, l’applicabilità delle norme dettate al riguardo per le società per azioni, anche nel caso in cui la forma di amministrazione prescelta sia quella dell’amministrazione congiuntiva o disgiuntiva. Conseguentemente, il verificarsi dell’evento della cessazione, costituente causa di decadenza dell’intero organo, comporta effetti differenti, a seconda che sussistano o meno due presupposti:
  • la presenza del collegio sindacale;
  • la previsione di una disposizione statutaria di applicabilità dell’art. 2386, co. 5, c.c., secondo cui “se vengono a cessare l’amministratore unico o tutti gli amministratori, l’assemblea per la nomina dell’amministratore o dell’intero consiglio deve essere convocata d’urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione”.
In presenza dei predetti presupposti, la cessazione di tutti gli amministratori è immediatamente efficace, in mancanza:
  • gli amministratori non rinuncianti rimangono in carica, fino alla ricostituzione dell’organo di gestione; 
  • gli amministratori rinuncianti cessano immediatamente, qualora rimanga in carica la maggioranza dell’organo di gestione. Le cessazioni successive sono, invece, efficaci dal momento in cui l’organo amministrativo è ricostituito; 
  • gli amministratori rimasti in carica hanno l’obbligo di convocare l’assemblea per la nomina del nuovo organo di gestione.
La cessazione degli amministratori, a prescindere dalla relativa causa, deve essere comunicata al Registro delle imprese, a norma dell’art. 2385, co. 3, c.c., applicabile, in via analogica, anche alle società a responsabilità limitata: in mancanza, provvede d’ufficio la Camera di Commercio.
Salvo che sia espressamente previsto da una disposizione statutaria, sussistono dubbi in merito all’applicazione analogica dell’art. 2386 c.c., in virtù del quale – se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori – gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall’assemblea (c.d. cooptazione). Gli amministratori così nominati rimangono in carica fino alla prossima assemblea. Diversamente, qualora venga, invece, meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l’assemblea per la sostituzione dei mancanti: i nuovi amministratori scadono con quelli rimasti in carica.

Nessun commento:

Posta un commento