martedì 4 dicembre 2012

S.r.l.s., principali criticità interpretative

di Michele BANA

I principali dubbi applicativi in materia di società a responsabilità limitata semplificata (art. 2463-bis c.c.) sono rappresentanti essenzialmente dalla possibilità di modificare l’atto costitutivo tipizzato, dal divieto di cessione delle quote a soggetti diversi dalle persone fisiche che non hanno compiuto i 35 anni di età e dagli effetti del raggiungimento, da parte del socio, di tale limite anagrafico.
Per quanto concerne il primo aspetto, si dovrebbe ritenere che il modello di s.r.l.s. possa essere mutato soltanto in forza di una formale, espressa, decisione dei soci, adottata ai sensi dell’art. 2480 c.c.: stante la tipicità di tale modello societario, avente una specifica disciplina normativa incompatibile con altri tipi o modelli societari, si deve, infatti, ritenere – come osservato dal Comitato dei Notai del Triveneto, nella massima R.A.4 – che non possano sussistere atti o fatti idonei a produrre implicitamente il proprio mutamento. Si pensi, ad esempio, all’adozione di delibere incompatibili con la disciplina legale delle s.r.l.s. – quali la nomina di un amministratore non socio, oppure l’approvazione di uno statuto diverso da quello tipizzato – o al compimento di 35 anni di età da parte del socio, al trasferimento mortis causa delle quote a soggetti non aventi i requisiti previsti dall’art. 2463-bis, co. 1, del codice civile. L’orientamento in parola ha, inoltre, precisato che – nel caso in cui il mutamento del modello di s.r.l.s. avvenga con l’adozione di quello della s.r.l.c.r. o della s.r.l. ordinarianon è configurabile una trasformazione in senso tecnico, in quanto la s.r.l.s. e la s.r.l.c.r. costituiscono dei sottotipi della s.r.l. ordinaria, e non dei tipi autonomi, essendo le stesse soggette – per quanto non espressamente delegato – alla disciplina legale della tradizione società a responsabilità limitata. Conseguentemente, il predetto mutamento avviene senza che trovino applicazione le regole di cui agli artt. 2498 e ss. c.c., a differenza di tutti gli altri casi. 
La seconda questione che potrebbe porre alcuni dubbi interpretativi è rappresentata dalla concreta applicazione dell’art. 2463-bis, co. 4, c.c., secondo cui è vietato cedere le quote di partecipazione nelle s.r.l.s. a soggetti che non soddisfano il requisito dell’età inferiore ai 35 anni: l’eventuale atto, stipulato in mancanza di tale presupposto, deve ritenersi nullo. La prescrizione in parola, contenuta nel co. 4 dell’art. 2463-bis c.c., evidenzia non soltanto il divieto di cessione delle quote, ma anche una serie di altre tematiche strettamente correlate: ad esempio, non può essere deliberato un aumento di capitale sociale mediante il quale entri nella compagine sociale una persona giuridica, ovvero una persona fisica che non rispetti il predetto limite anagrafico. Il divieto in commento riguarda esclusivamente i trasferimenti per atto tra vivi, comprese le operazioni di cessione o costituzione dei diritti di usufrutto o nuda proprietà sulle partecipazioni sociali, inclusa l’ipotesi in cui l’atto in parola preveda che il diritto di voto sia mantenuto in capo al socio infratrentacinquenne cedente o costituente: il divieto di cessione di cui all’art. 2463-bis, co. 4, c.c. rappresenta, infatti, una norma antielusiva, tendente ad evitare la costituzione di una s.r.l.s. da parte di soggetti compiacenti aventi i requisiti di legge che, successivamente, trasferiscano le proprie quote a soggetti privi dei necessari presupposti. Il divieto non esplica, invece, i propri effetti nei confronti della successione: nel caso di morte di un socio, la quota di costui si trasferisce agli eredi accettanti, anche se questi siano persone fisiche che hanno compiuto i 35 anni di età, ovvero altri soggetti di diritto diversi dalle persone fisiche, compreso lo Stato (Comitato dei Notai del Triveneto, massima R.A.2).
Un’ultima criticità interpretativa potrebbe essere rappresentata dal successivo compimento dei 35 anni di età, da parte di uno, più o tutti i soci: al ricorrere di tale ipotesi, si dovrebbe ritenere che non si produca alcuna conseguenza giuridica rilevante (Comitato dei Notai del Triveneto, massima R.A.3, e Circolare Assonime n. 29/2012): in altri termini, non è necessario sciogliere o trasformare la società in s.r.l. ordinaria o a capitale ridotto, né escludere il socio. Tale orientamento trova giustificazione nella considerazione che si deve “applicare alla s.r.l.s., per quanto non specificatamente previsto la disciplina della s.r.l. ordinaria”, ed il vincolo anagrafico è previsto soltanto per la costituzione. Il sopravvenuto compimento dei 35 anni di età in capo a uno, più o tutti i soci non incide sull’applicabilità dell’art. 2463-bis c.c., che continua, invece, ad esplicare i propri effetti, compreso il divieto di trasferimento delle quote a persone diverse da quelle fisiche che non hanno ancora compiuto i 35 anni di età.

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