martedì 18 dicembre 2012

Novità Iva dal 1° gennaio 2013: base imponibile, soggetti passivi e volume d’affari


di Michele BANA

L’art. 1 del D.L. n. 216/2012 (“Disposizioni urgenti volte a evitare l’applicazione di sanzioni dell’Unione Europea”), ha introdotto diverse novità normative riguardanti l’Iva, al fine di recepire il sistema comune dell’imposta, così come prospettato dalla Direttiva 2010/45/UE. Il legislatore ha, infatti, modificato – con effetto nei confronti delle operazioni che saranno effettuate dal 1° gennaio 2013 – il D.P.R. n. 633/1972 ed il D.L. n. 331/1993, con particolare riferimento alla disciplina della base imponibile, dei soggetti passivi e del volume d’affari – come meglio illustrato nel prosieguo – nonché della fatturazione e registrazione delle operazioni, che costituiranno oggetto di un successivo commento.
In primo luogo, l’art. 1, co. 2, lett. a), del D.L. n. 216/2012 ha riscritto l’art. 13, co. 4, del D.P.R. n. 633/1972 – cui ora rinvia, per le operazioni intracomunitarie, l’art. 43 del D.L. n. 331/1993 – in virtù del quale, ai fini della determinazione della base imponibile, i corrispettivi dovuti, le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno di effettuazione dell’operazione o –  nel caso di omessa indicazione nella fattura – del giorno di emissione della stessa. In mancanza, la quantificazione è eseguita sulla base della quotazione del giorno antecedente più prossimo. È, inoltre, stabilito che la conversione in euro, per tutte le operazioni effettuate nell’anno solare, può essere fatta in virtù del tasso di cambio pubblicato dalla Banca Centrale Europea: non è, pertanto, necessaria una specifica comunicazione all’Amministrazione Finanziaria.
Il Decreto “Salva infrazioni” ha, inoltre modificato la disciplina riguardante i soggetti passivi dell’Iva: nel co. 2 dell’art. 17 del D.P.R. n. 633/1972, è stato confermato il principio generale, secondo cui gli obblighi relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti, nei confronti di soggetti passivi ivi stabiliti, sono assolti dai cessionari o committenti. La novità è rappresentata dalla previsione che, nel caso di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione Europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione e registrazione di cui agli artt. 46 e 47 del D.L. n. 331/1993. Al successivo co. 5 del citato art. 17 del Decreto Iva, è stato altresì inserito l’obbligo di esposizione, nella fattura emessa dal cedente senza addebito dell’imposta, dell’annotazione “inversione contabile”, derubricando ad eventuale l’indicazione del riferimento normativo.
L’art. 1, co. 2, del D.L. n. 216/2012 ha, poi, rivisto il novero delle esclusioni dalla formazione del volume d’affari di cui all’art. 20, co. 1, primo periodo, del D.P.R. n. 633/1972: è stato ribadito l’esonero per i passaggi di beni tra attività separate (art. 36, co. 5, del Decreto Iva) e delle cessioni di beni ammortizzabili. Con riferimento a quest’ultimo aspetto, è stato, tuttavia, aggiunto che devono intendersi esclusi anche i trasferimenti relativi alle voci B.I.3) e B.I.4) dello stato patrimoniale attivo  di cui all’art. 2424 c.c. (diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, concessioni, licenze, marchi e diritti simili), in luogo della previgente formulazione che citava, invece, l’art. 2425, n. 3), del codice civile. È stata, invece, abrogata l’irrilevanza – introdotta dall’art. 1, co. 1, del D.Lgs. n. 18/2010 – delle prestazioni di servizi rese a soggetti stabiliti in un altro Stato membro della Comunità, non soggette all’imposta ai sensi dell’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972. Tali operazioni non rilevano, però, ai fini dell’acquisizione dello status di esportatore abituale, in virtù della modifica apportata dal Decreto “Salva infrazioni” all’art. 1, co. 1, lett. a), del D.L. n. 746/1983. In altri termini, si tratta di una norma di favore per il prestatore, in quanto, in mancanza, l’inclusione nel volume d’affari di tali prestazioni avrebbe reso maggiormente difficoltoso il superamento della quota del 10% – rispetto al fatturato – delle operazioni con l’estero (cessioni intracomunitarie, esportazioni, ecc.) che attribuisce la qualifica di esportatore abituale, con la conseguente facoltà di acquistare senza l’applicazione dell’Iva.

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