di
Michele BANA
L’art.
2498 c.c. stabilisce che, con la trasformazione, la società trasformata conserva i diritti e gli
obblighi e prosegue in tutti i rapporti, anche processuali, dell’ente che ha effettuato la trasformazione:
l’atto non è suscettibile di trascrizione nella conservatoria dei registri
immobiliari in quanto non comporta alcun effetto circolatorio per il patrimonio
immobiliare della società trasformata (Cass. n. 11180/1997). La trasformazione costituisce,
infatti, uno strumento giuridico al quale i soci possono ricorrere per
modificare la struttura organizzativa utilizzata dalla società nello
svolgimento della propria attività commerciale, rendendola più aderente alle
nuove esigenze imprenditoriali, attraverso una semplice modificazione dell'atto
costitutivo (R.M. n. 60/E/2005).
La trasformazione della società
può essere eseguita anche in pendenza di una procedura concorsuale, purchè non sia incompatibile con le finalità
della stessa (art. 2499 c.c.).
Le trasformazioni da un ente
commerciale ad una società del medesimo tipo si definiscono “omogenee”, potendo
assumere la forma progressiva (da società di persone ad una di capitali) o
regressiva (da società di capitali ad una di persone). La prima è disciplinata
dall’art. 2500 c.c. – la seconda sarà esaminata in un successivo commento – in
virtù del quale la trasformazione in
s.p.a., s.a.p.a. o s.r.l. deve risultare da atto pubblico,
contenente le indicazioni previste dalla legge per l’atto di costituzione del
tipo adottato. L’atto di trasformazione è soggetto alla disciplina prevista per
il tipo adottato ed alle forme di pubblicità relative, nonché alla pubblicità richiesta
per la cessazione dell’ente che effettua la trasformazione: l’operazione
straordinaria ha effetto dall’ultimo dei predetti adempimenti pubblicitari.
Salvo diversa disposizione del contratto sociale, la trasformazione di società
di persone in società di capitali è decisa con il consenso della maggioranza
dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili; in
ogni caso, al socio che non ha concorso alla decisione spetta il diritto di recesso (art. 2500-ter
c.c.).
Il capitale della società risultante dalla trasformazione deve essere
determinato sulla base dei valori
attuali degli elementi dell’attivo e del passivo, e deve risultare da una
relazione di stima redatta a norma dell’art. 2343 c.c. o, nel caso di società a
responsabilità limitata, dell’art. 2465 c.c.: si applicano altresì, nel caso di
s.p.a. e s.a.p.a., l’art. 2343, co. 2, 3 e – in quanto compatibile – 4, del
codice civile. Non sussiste alcun obbligo di legge di imputare a capitale della
società trasformata il patrimonio netto della società di persone eccedente il
capitale preesistente, quale risultante dalla perizia di stima ex art. 2500-ter
c.c. (Notai del Triveneto, settembre 2005).
Ciascun socio ha diritto all’assegnazione
di un numero di azioni o di una quota proporzionale alla sua
partecipazione: al socio d’opera spetta l’attribuzione di un numero di
azioni o di una quota in misura corrispondente alla partecipazione che l’atto
costitutivo gli riconosceva precedentemente alla trasformazione o, in mancanza,
d’accordo tra i soci ovvero, in difetto di accordo, determinata dal giudice
secondo equità.
La trasformazione non libera i
soci dalla responsabilità illimitata per le obbligazioni sorte prima
dell’esecuzione dei predetti adempimenti pubblicitari relativi all’atto di
trasformazione, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro
consenso alla trasformazione. Quest’ultimo si presume se costoro, ai quali la
deliberazione di trasformazione sia stata comunicata per raccomandata o
con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, non lo
hanno espressamente negato nel termine di 60 giorni dal ricevimento della
comunicazione.
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