mercoledì 12 dicembre 2012

Trasformazione in società di capitali, profili civilistici


di Michele BANA

L’art. 2498 c.c. stabilisce che, con la trasformazione, la società trasformata conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti, anche processuali, dell’ente che ha effettuato la trasformazione: l’atto non è suscettibile di trascrizione nella conservatoria dei registri immobiliari in quanto non comporta alcun effetto circolatorio per il patrimonio immobiliare della società trasformata (Cass. n. 11180/1997). La trasformazione costituisce, infatti, uno strumento giuridico al quale i soci possono ricorrere per modificare la struttura organizzativa utilizzata dalla società nello svolgimento della propria attività commerciale, rendendola più aderente alle nuove esigenze imprenditoriali, attraverso una semplice modificazione dell'atto costitutivo (R.M. n. 60/E/2005).
La trasformazione della società può essere eseguita anche in pendenza di una procedura concorsuale, purchè non sia incompatibile con le finalità della stessa (art. 2499 c.c.).
Le trasformazioni da un ente commerciale ad una società del medesimo tipo si definiscono “omogenee”, potendo assumere la forma progressiva (da società di persone ad una di capitali) o regressiva (da società di capitali ad una di persone). La prima è disciplinata dall’art. 2500 c.c. – la seconda sarà esaminata in un successivo commento – in virtù del quale la trasformazione in s.p.a., s.a.p.a. o s.r.l. deve risultare da atto pubblico, contenente le indicazioni previste dalla legge per l’atto di costituzione del tipo adottato. L’atto di trasformazione è soggetto alla disciplina prevista per il tipo adottato ed alle forme di pubblicità relative, nonché alla pubblicità richiesta per la cessazione dell’ente che effettua la trasformazione: l’operazione straordinaria ha effetto dall’ultimo dei predetti adempimenti pubblicitari. Salvo diversa disposizione del contratto sociale, la trasformazione di società di persone in società di capitali è decisa con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili; in ogni caso, al socio che non ha concorso alla decisione spetta il diritto di recesso (art. 2500-ter c.c.).
Il capitale della società risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell’attivo e del passivo, e deve risultare da una relazione di stima redatta a norma dell’art. 2343 c.c. o, nel caso di società a responsabilità limitata, dell’art. 2465 c.c.: si applicano altresì, nel caso di s.p.a. e s.a.p.a., l’art. 2343, co. 2, 3 e – in quanto compatibile – 4, del codice civile. Non sussiste alcun obbligo di legge di imputare a capitale della società trasformata il patrimonio netto della società di persone eccedente il capitale preesistente, quale risultante dalla perizia di stima ex art. 2500-ter c.c. (Notai del Triveneto, settembre 2005).
Ciascun socio ha diritto all’assegnazione di un numero di azioni o di una quota proporzionale alla sua partecipazione: al socio d’opera spetta l’attribuzione di un numero di azioni o di una quota in misura corrispondente alla partecipazione che l’atto costitutivo gli riconosceva precedentemente alla trasformazione o, in mancanza, d’accordo tra i soci ovvero, in difetto di accordo, determinata dal giudice secondo equità.
La trasformazione non libera i soci dalla responsabilità illimitata per le obbligazioni sorte prima dell’esecuzione dei predetti adempimenti pubblicitari relativi all’atto di trasformazione, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione. Quest’ultimo si presume se costoro, ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata per raccomandata o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, non lo hanno espressamente negato nel termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Nessun commento:

Posta un commento