mercoledì 5 dicembre 2012

Iva per cassa, presupposti per l’opzione


di Michele BANA

L’art. 32-bis del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 ha introdotto un nuovo regime speciale dell’Iva per cassa, accanto a quello “ordinario” di cui all’art. 6, co. 5, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, riguardante le operazioni effettuate con soggetti “istituzionali” (enti pubblici, università, ecc.): il nuovo regime ha sostituito quello disciplinato dall’art. 7 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, a partire dalle cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere dallo scorso 1° dicembre 2012, da soggetti passivi Iva con contribuenti agenti nell’esercizio di imprese, arti e professioni, non necessariamente residenti nello Stato, purchè l’operazione sia ivi rilevante territorialmente (C.M. 30 aprile 2009, n. 20/E, par. 2.1).
Le disposizioni attuative del nuovo regime (D.M. 11 ottobre 2012) e le relative modalità di esercizio dell’opzione – definite dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 novembre 2012, n. 165764 – hanno formato oggetto di alcuni primi chiarimenti da parte dell’Amministrazione Finanziaria, con la C.M. 26 novembre 2012, n. 44/E, che si è soffermata, tra l’altro, sui presupposti di esercizio dell’opzione.
L’accesso al nuovo regime dell’Iva per cassa è riservato al soggetto passivo Iva che soddisfa alcuni specifici requisiti. In primo luogo, deve aver conseguito, nell’anno solare precedente, un volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro, oppure – nel caso di esercizio dell’opzione nell’anno di inizio dell’attività – presume di conseguire un volume d’affari non eccedente la predetta soglia. Al ricorrere di quest’ultima ipotesi, la C.M. n. 44/E/2012 ha precisato che tale limite non deve essere ragguagliato all’anno, riconoscendo, pertanto, un maggior beneficio ai nuovi soggetti passivi Iva. La predetta verifica deve essere effettuata sulla base di tutte le operazioni costituenti il volume d’affari di cui all’art. 20 del D.P.R. n. 633/1972, comprese anche quelle espressamente escluse dall’Iva per cassa, come le cessioni a privati e quelle soggette al meccanismo dell’inversione contabile (c.d. reverse charge). Il parametro in parola deve essere riscontrato non soltanto ai fini dell’accesso al regime, ma anche per la successiva permanenza: il superamento dello stesso in corso d’anno comporta, infatti, la fuoriuscita dal regime. Sul punto, si osservi che il D.M. 11 ottobre 2012, aveva stabilito la decadenza – e, quindi, il ritorno all’applicazione delle regole ordinarie, ovvero la esigibilità/detrazione dell’Iva in base al momento di effettuazione dell’operazione – dal regime a partire dal mese successivo allo splafonamento: con una conseguenza paradossale in capo al contribuente trimestrale, ovvero il rischio – nell’ambito del medesimo trimestre, quello del superamento del volume d’affari di 2 milioni di euro – di dover liquidare l’imposta per uno o più mesi in base all’Iva per cassa (oltre alle operazioni effettuate sino a quel momento, rispetto al quale non si era ancora verificato l’evento della riscossione o del pagamento), e per i restanti secondo le regole ordinarie di cui all’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972. La problematica è stata chiarita dall’Agenzia delle Entrate, con la C.M. n. 44/E/2012, secondo cui – a dispetto di quanto sostenuto dal Decreto attuativo – l’uscita dal regime dell’Iva per cassa ha efficacia, nell’ipotesi dei contribuenti trimestrali, a partire dal trimestre successivo a quello di superamento del limite di 2 milioni di euro di volume d’affari: nell’ultimo trimestre dell’Iva per cassa, come anticipato, deve essere liquidata l’Iva relativa alle operazioni attive effettuate sino a quel momento – a prescindere dalla circostanza che il relativo corrispettivo sia stato effettivamente riscosso – con la possibilità di detrarre l’imposta riguardante gli acquisti effettuati e non ancora pagati
Il soggetto passivo Iva che soddisfa i predetti requisiti può esercitare l’opzione per il regime di cui all’art. 32-bis del D.L. n. 83/2012, limitatamente alle cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell’esercizio di imprese, arti o professioni (ad eccezione di quelle espressamente escluse). Conseguentemente, le operazioni effettuate con i privati non rientrano nell’Iva per cassa, ma non precludono l’accesso al regime con riferimento ad altre operazioni compiute dal soggetto passivo.
La C.M. n. 44/E/2012 ha, inoltre, chiarito che l’opzione può essere esercitata anche dagli enti non commerciali, relativamente all’attività commerciale eventualmente svolta, nel rispetto delle predette condizioni.

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