di
Michele BANA
L’art. 32-bis del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 ha
introdotto un nuovo regime speciale dell’Iva per cassa, accanto a quello
“ordinario” di cui all’art. 6, co. 5, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, riguardante
le operazioni effettuate con soggetti “istituzionali” (enti pubblici,
università, ecc.): il nuovo regime ha sostituito quello disciplinato dall’art.
7 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, a partire dalle cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere dallo scorso
1° dicembre 2012, da soggetti passivi Iva con contribuenti agenti
nell’esercizio di imprese, arti e professioni, non necessariamente residenti
nello Stato, purchè l’operazione sia ivi rilevante territorialmente (C.M. 30 aprile 2009, n. 20/E, par. 2.1).
Le disposizioni attuative del nuovo regime (D.M.
11 ottobre 2012) e le relative modalità di esercizio dell’opzione – definite
dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 novembre
2012, n. 165764 – hanno formato oggetto di alcuni primi chiarimenti da parte
dell’Amministrazione Finanziaria, con la C.M.
26 novembre 2012, n. 44/E, che si è soffermata, tra l’altro, sui presupposti di esercizio dell’opzione.
L’accesso al nuovo regime dell’Iva per cassa è
riservato al soggetto passivo Iva che soddisfa alcuni specifici requisiti. In
primo luogo, deve aver conseguito, nell’anno solare precedente, un volume d’affari non superiore a 2 milioni
di euro, oppure – nel caso di esercizio dell’opzione nell’anno di inizio
dell’attività – presume di conseguire un volume d’affari non eccedente la
predetta soglia. Al ricorrere di quest’ultima ipotesi, la C.M. n. 44/E/2012 ha
precisato che tale limite non deve
essere ragguagliato all’anno, riconoscendo, pertanto, un maggior beneficio
ai nuovi soggetti passivi Iva. La predetta verifica deve essere effettuata
sulla base di tutte le operazioni
costituenti il volume d’affari di cui all’art. 20 del D.P.R. n. 633/1972,
comprese anche quelle espressamente escluse dall’Iva per cassa, come le cessioni
a privati e quelle soggette al meccanismo dell’inversione contabile (c.d. reverse charge). Il parametro in parola
deve essere riscontrato non soltanto ai fini dell’accesso al regime, ma anche
per la successiva permanenza: il superamento
dello stesso in corso d’anno comporta, infatti, la fuoriuscita dal regime.
Sul punto, si osservi che il D.M. 11 ottobre 2012, aveva stabilito la decadenza – e, quindi, il ritorno
all’applicazione delle regole ordinarie, ovvero la esigibilità/detrazione
dell’Iva in base al momento di effettuazione dell’operazione – dal regime a
partire dal mese successivo allo splafonamento: con una conseguenza paradossale
in capo al contribuente trimestrale, ovvero il rischio – nell’ambito del
medesimo trimestre, quello del superamento del volume d’affari di 2 milioni di
euro – di dover liquidare l’imposta per uno o più mesi in base all’Iva per
cassa (oltre alle operazioni effettuate sino a quel momento, rispetto al quale
non si era ancora verificato l’evento della riscossione o del pagamento), e per
i restanti secondo le regole ordinarie di cui all’art. 6 del D.P.R. n.
633/1972. La problematica è stata chiarita dall’Agenzia delle Entrate, con la
C.M. n. 44/E/2012, secondo cui – a dispetto di quanto sostenuto dal Decreto
attuativo – l’uscita dal regime dell’Iva
per cassa ha efficacia, nell’ipotesi dei contribuenti trimestrali, a partire
dal trimestre successivo a quello di superamento del limite di 2 milioni di
euro di volume d’affari: nell’ultimo trimestre dell’Iva per cassa, come
anticipato, deve essere liquidata l’Iva relativa alle operazioni attive
effettuate sino a quel momento – a prescindere dalla circostanza che il
relativo corrispettivo sia stato effettivamente riscosso – con la possibilità
di detrarre l’imposta riguardante gli acquisti effettuati e non ancora pagati
Il soggetto passivo Iva che soddisfa i predetti
requisiti può esercitare l’opzione per il regime di cui all’art. 32-bis del D.L.
n. 83/2012, limitatamente alle cessioni di beni o prestazioni di servizi nei
confronti di cessionari o committenti che agiscono nell’esercizio di imprese,
arti o professioni (ad eccezione di quelle espressamente escluse).
Conseguentemente, le operazioni
effettuate con i privati non rientrano nell’Iva per cassa, ma non
precludono l’accesso al regime con riferimento ad altre operazioni compiute dal
soggetto passivo.
La C.M. n. 44/E/2012 ha, inoltre, chiarito che
l’opzione può essere esercitata anche dagli enti non commerciali, relativamente all’attività commerciale
eventualmente svolta, nel rispetto delle predette condizioni.
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