martedì 4 dicembre 2012

Opzione per la trasparenza fiscale entro il 31 dicembre


di Sandro CERATO

Gli artt. 115 e 116 del D.P.R. 22.12.1986, n. 917, così come attuati dal D.M. 23.4.2004, contemplano la possibilità di derogare agli ordinari criteri d’imposizione Ires, applicando il medesimo regime vigente per le società di persone, ovvero l’imputazione ai soci del reddito tassabile, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, indipendentemente dall’effettiva percezione dei corrispondenti utili. Il principio non si estende, tuttavia, alla facoltà – riconosciuta ai soggetti trasparenti di cui all’art. 5 del Tuir – di riattribuzione delle eccedenze di ritenute non utilizzate dai partecipanti (R.M. 3.10.2011, n. 99/E).
Relativamente al primo aspetto, la formale adesione alla trasparenza fiscale, piccola o grande, deve essere preceduta dalla manifestazione del consenso di tutti i soci, da formularsi espressamente, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno inviata alla partecipata (art. 4, co. 1 , del D.M. 23.4.2004), con esclusione di quella a mano. Quest’ultima non permette, infatti, di rendere certa, nei rapporti con l’Agenzia delle Entrate, l’effettiva volontà dei soci (R.M. 17.7.2009, n. 185/E). L’assolvimento di tale incombente non è, tuttavia, dovuto qualora la partecipata sia costituita nella forma di s.r.l. unipersonale, caratterizzata dalla riunione, nella medesima persona, della qualità di socio ed amministratore unico, in quanto risulta soddisfatta la finalità della norma, consistente nella necessità della partecipata di conoscere la volontà del socio.(R.M. 11.12.2007, n. 361/E). L’acquisizione della volontà di tutti i soci consente alla partecipata, in presenza dei relativi presupposti, di esercitare e comunicare l’opzione – ovvero il rinnovo della stessa – per la trasparenza fiscale, mediante la presentazione telematica dell’apposito modello ministeriale: è, infatti, espressamente esclusa – nell’ipotesi di omessa o tardiva presentazione – la rilevanza del comportamento concludente (C.M. 18.6.2008, n. 47/E).
La manifestazione della suddetta facoltà è irrevocabile, ha efficacia triennale e deve essere espressa entro la conclusione del primo periodo d’imposta del triennio di validità della trasparenza fiscale: non deve, quindi, essere effettuata alcuna comunicazione nel secondo e terzo esercizio del periodo di efficacia della trasparenza. Con l’effetto che, nel caso di società di capitali aventi l’esercizio coincidente con l’anno solare, intenzionate ad avvalersi del regime in parola per i periodi d’imposta dal 2012 al 2014 (per la prima volta, oppure per rinnovo del precedente triennio 2009-2011 giunto a scadenza), l’opzione deve essere comunicata entro il 31.12.2012.
In merito all’eventuale mancato esercizio dell’opzione negli anni scorsi, l’art. 2, co. 1, del D.L. n. 16/2012 consente di “sanare”, con pagamento della sanzione di euro 258, il mancato esercizio dell’opzione. Tale “sanatoria”, come ha precisato anche l’Agenzia nella C.M. 28.9.2012, n. 38/E, richiede la presenza dei seguenti requisiti:
  • sussistenza dei requisiti sostanziali per l’accesso al regime;
  • esercizio dell’opzione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (tale termine, in sede di prima applicazione, è differito al 31 dicembre 2012);
  • contestuale versamento della sanzione di euro 258.
Ad esempio, se una s.r.l. non ha effettuato l’esercizio dell’opzione per la trasparenza per il triennio 2011 – 2013, entro lo scorso 31 dicembre 2011, pur avendone i requisiti, può sanare tale omissione con il versamento della sanzione minima di euro 258, e con la presentazione del relativo modello (e del previo invio delle raccomandate da parte dei soci) entro il prossimo 31 dicembre 2012.
Per quanto riguarda gli effetti derivanti dall’opzione, la principale conseguenza è rappresentata dall’imputazione del reddito Ires della partecipata ai soci, nel periodo d’imposta in corso alla chiusura dell’esercizio della trasparente, proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione degli utili risultanti a tale data, indipendentemente dall’effettiva percezione. Analogamente, sono attribuiti, secondo il medesimo criterio, i crediti per ritenute subite a titolo d’acconto e gli acconti Ires versati dalla società: le eventuali ritenute che dovessero residuare, dopo lo scomputo dalle imposte personali dei soci, non possono, tuttavia, essere riattribuite alla partecipata, come, invece, riconosciuto nel caso di società di persone ed associazioni di cui all’art. 5 del Tuir (C.M. 23.12.2009, n. 56/E). L’Agenzia delle Entrate è, infatti, dell’avviso che l’ammissione di tale facoltà, a beneficio dell’impresa che ha optato per il regime della trasparenza fiscale, conseguirebbe l’effetto  di ricondurre tale contribuente – anche se solo limitatamente alle ritenute – all’ordinaria modalità di imposizione Ires, in evidente contraddizione con la scelta operata (C.M. 3.10.2011, n. 99/E).
Il predetto principio di trasparenza, previsto per i redditi imponibili della partecipata, opera anche nei confronti delle eventuali perdite fiscali, prodotte durante il periodo di efficacia dell’opzione, nel limite massimo del patrimonio netto contabile della partecipata riferibile ad ogni singolo socio. Le perdite eccedenti la suddetta soglia sono, in ogni caso, scomputabili dal reddito della società, secondo le ordinarie prescrizioni dell’art. 84 del Tuir, così come quelle maturate in esercizi precedenti a quello di opzione per la trasparenza fiscale. L’applicazione di tale criterio risente, pertanto, delle novità introdotte dall’art. 23, co. 9, del D.L. 6.7.2011, n. 98, che ha sostanzialmente rivisto il regime di riporto delle perdite fiscali prodotte a partite dal quarto periodo d’imposta dalla costituzione, non più soggetto al limite del quinquennio dalla loro maturazione, bensì a quello quantitativo dell’80% del reddito imponibile oggetto di scomputo, senza più alcun vincolo di natura temporale. Conseguentemente, come confermato anche dalla C.M. n. 53/E/2011, le perdite fiscali maturate prima dell’adesione alla trasparenza, ed in un esercizio diverso dai primi tre della costituzione, possono essere utilizzare esclusivamente dalla partecipata, ed in qualsiasi momento, a scomputo del proprio reddito imponibile – in misura non eccedente all’80,00% dello stesso (art. 7, co. 2, del D.M. 23.4.2004) – prima di attribuirlo ai propri soci. Diversamente, le perdite prodotte durante il periodo di efficacia dell’opzione, e attribuite ai partecipanti, sono qualificate come “trasparenti” e, quindi, non soggette a vincoli quantitativi, bensì solo temporali, in quanto disciplinate dall’art. 8 del Tuir, rimasto invariato: con l’effetto che i soci, come già avveniva prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 98/2011, possono beneficiare della possibilità di compensare integralmente le perdite ricevute da un’impresa in contabilità ordinaria, con i propri redditi del periodo d’imposta, oppure nei successivi, ma non oltre il quinto.

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