di
Michele BANA
L’art.
2500-sexies c.c. stabilisce che, salva una diversa disposizione dello statuto, la deliberazione di
trasformazione di società di capitali in società di persone è adottata con le maggioranze
previste per le modifiche dello statuto, ovvero il voto favorevole di un
numero di soci rappresentanti più della metà del capitale sociale (art. 2368,
co. 2, c.c.). È comunque richiesto il consenso
dei soci che con la trasformazione assumono la responsabilità illimitata.
Gli amministratori devono
predisporre una relazione che illustri le motivazioni e gli effetti
della trasformazione: una copia della stessa deve restare depositata presso la
sede sociale durante i 30 giorni che precedono l'assemblea convocata per
deliberare la trasformazione, al fine di consentire ai soci di prenderne
visione e di ottenerne gratuitamente copia. Trattandosi di un documento
“interno” ai soci, si ritiene che gli stessi possano rinunciare al predetto
termine, nonché alla relazione stessa.
Ciascun socio ha diritto
all'assegnazione di una partecipazione proporzionale al valore della sua quota
o delle sue azioni: i soci che con la
trasformazione assumono responsabilità illimitata rispondono, nei medesimi
termini, anche per le obbligazioni sociali sorte anteriormente alla
trasformazione.
Ai fini
delle imposte dirette, l’art. 170, co. 1, del D.P.R. n. 917/1986 stabilisce che
la trasformazione
della società non costituisce realizzo né distribuzione delle
plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e
il valore di avviamento (c.d. principio di neutralità fiscale):
l’esecuzione dell’operazione straordinaria garantisce, pertanto, la continuità nei valori tributari,
indipendentemente dal fatto che vi siano plusvalenze o minusvalenze
civilistiche. In senso conforme, si era già espressa la R.M. n. 9/2715/1980,
che aveva riconosciuto il doppio binario nel caso di svalutazione dei cespiti. Il
recepimento in contabilità dei valori di perizia comporta che l’eventuale
plusvalenza iscritta non concorre a formare il reddito d’impresa della società
trasformata, e la vendita di cespiti comporta il conteggio di plusvalenze
fiscali diverse da quelle civilistiche: le differenze tra valori civili e
fiscali formeranno oggetto di variazioni in aumento o in diminuzione nella
dichiarazione dei redditi.
Atteso che la trasformazione
comporta il passaggio da un regime fiscale Ires ad uno sostanzialmente
differente, ovvero quello Irpef fondato sul principio di trasparenza (art. 5
del Tuir), è necessario determinare il reddito da assoggettare all’imposta sul
reddito delle società, maturato tra la data di inizio del periodo d’imposta e
quella di effetto della trasformazione – coincidente con quella di assolvimento
dell’ultimo adempimento pubblicitario di cui all’art. 2500 c.c. – sulla base
delle risultanze di un apposito conto
economico, applicando i criteri di riferimento del periodo
ante-trasformazione. La corrispondente dichiarazione dei redditi deve essere
presentata, in via telematica, entro l’ultimo giorno del nono mese
successivo alla data di effetto dell’operazione, ai sensi dell’art. 5-bis,
co. 1, del D.P.R. n. 322/1998. Si rammenta che, a norma del co. 2 dell’art. 170
del Tuir, i medesimi principi operano nel caso di trasformazione omogenea
progressiva, ovvero da società di persone in società di capitali: diversamente,
nel caso di trasformazione all’interno della medesima categoria di società (ad
esempio, da s.a.s. a s.n.c., o da s.p.a. a s.r.l.), non è necessaria la dichiarazione
dei redditi intermedia, in quanto il regime fiscale applicabile – così come il
contribuente, che ha semplicemente mutato la propria forma giuridica – è sempre
lo stesso, nonostante l’intervenuta trasformazione.
Le riserve costituite prima della trasformazione – ad esclusione di quelle
di cui all’art. 47, co. 5, del D.P.R. n. 917/1986 – sono imputate ai soci, a
norma dell'art 5 del Tuir, nel periodo di imposta in cui vengono distribuite o utilizzate per scopi diversi
dalla copertura di perdite d'esercizio, se dopo la trasformazione sono state
iscritte in bilancio con l’indicazione della loro origine. Diversamente,
l’effetto impositivo si verifica già nel periodo di imposta successivo alla
trasformazione, secondo le regole di tassazione delle distribuzione delle
riserve dei soggetti passivi Ires, ovvero in base alla disciplina dei
dividendi.
Si segnala, infine, che la
trasformazione è esclusa dal campo di
applicazione dell’Iva (art. 2, co. 3, lett. f), del D.P.R. n. 633/1972), e
sconta l’imposta di registro nella
misura fissa di euro 168.
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