di
Michele BANA
L’esercizio
dell’opzione per la nuova Iva per cassa comporta, in capo al cedente/prestatore
che vi ha aderito, l’obbligo di emettere le fatture attive con la dicitura “Operazione con Iva ad esigibilità
differita, ai sensi dell’art. 32-bis del D.L. n. 83/2012”. In mancanza, non
ricorre più – a dispetto del previgente regime di cui all’art. 7 del D.L. n.
185/2008 – una causa di inefficacia, bensì una mera violazione formale, in quanto il comportamento concludente del
contribuente è comunque “altrimenti riscontrabile” (C.M. n. 44/E/2012, par.
6.1). Tale differenziazione trova giustificazione nell’indifferenza del regime
nei confronti del cessionario/committente del soggetto passivo in Iva per
cassa, il quale – rispetto al passato – non detrae l’Iva dopo aver pagato il
corrispettivo, ma continua, invece, ad applicare il principio generale di
detraibilità dell’imposta in base al momento di effettuazione dell’operazione
(salvo che esso stesso abbia optato per l’Iva per cassa). La circostanza in
parola aveva indotto alcuni commentatori a sostenere la possibilità di evitare
l’apposizione della predetta annotazione in fattura, facendo leva sul fatto che
il cessionario/committente non ha più alcun interesse a sapere che la
fattispecie è soggetta ad Iva per cassa: tale tesi non è, tuttavia, condivisa
dall’Agenzia delle Entrate, in quanto la dicitura in parola non serve tanto a
costui quanto al cedente/prestatore,
il quale – in sede di liquidazione dell’imposta – si trova a dover distinguere le operazioni soggetta ad Iva per cassa da
quelle disciplinate da regimi differenti (ordinario od altri).
L’Iva
esposta nelle predette fatture, correttamente annotate, diviene esigibile per effetto della riscossione del corrispettivo e, in ogni
caso, dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione,
individuato a norma dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972, a nulla rilevando, ad
esempio, la circostanza che sia stata successivamente emessa una fattura
differita di cessione, bensì la data di consegna o spedizione dei beni,
desumibile dal documento di trasporto. Il decorso del predetto termine di un
anno si sospende, tuttavia, se – prima della scadenza dello stesso – il cessionario/committente è stato
assoggettato ad una procedura concorsuale: a differenza di quanto previsto
dalla previgente Iva per cassa (art. 7 del D.L. n. 185/2008), non rileva,
invece, più la circostanza che costui sia interessato da un’azione esecutiva.
Per quanto concerne l’individuazione della “procedura concorsuale”, la C.M. n. 44/E/2012 ha confermato il
riferimento agli istituti già considerati dalla C.M. n. 20/E/2009 (amministrazione straordinaria delle grandi
imprese in crisi, concordato preventivo, fallimento e liquidazione coatta
amministrativa): ai fini della sospensione in commento, non rileva, pertanto,
la circostanza che il cessionario/committente abbia concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti
omologato ai sensi dell’art. 182-bis del R.D. n. 267/1942, ancorchè sia
ricompreso nella norma del reddito d’impresa (art. 101, co. 5, del Tuir) in cui
sono contenute le citate procedure concorsuali. Sul punto, la C.M. n. 44/E/2012
ha precisato che, per effetto dell’apertura di una delle predette procedure
concorsuali, l’esigibilità dell’Iva è sospesa a beneficio di tutti i
cedenti/prestatori che abbiano emesso fatture con Iva per cassa, sino
all’effettivo incasso del corrispettivo, momento in cui l’imposta diviene
esigibile limitatamente all’ammontare di quest’ultimo. In caso di revoca della procedura concorsuale, è
stato riproposto il medesimo orientamento della C.M. n. 20/E/2009: l’Iva diviene comunque esigibile, e deve essere
computata nella prima liquidazione successiva alla data di revoca, salvo che
non sia ancora decorso un anno dalla data di effettuazione dell’operazione, nel
qual caso è necessario attendere la scadenza di tale termine.
La nota di variazione in aumento, emessa –
ai sensi dell’art. 26, co. 1, del D.P.R. n. 633/1972 – prima del decorso del
predetto termine di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione,
comporta che la predetta scadenza sia computata, anche per il nuovo ammontare e
relativa imposta, dalla data di
effettuazione originaria della fattispecie. Le variazioni in diminuzione che intervengono prima che l’Iva diventi
esigibile rettificano direttamente quest’ultima: diversamente, quelle
sopravvenute possono essere computate nella prima liquidazione utile.
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