domenica 2 dicembre 2012

Immobili merce con Imu “scontata” solo se c’è la delibera


di Sandro CERATO
Con l’arrivo del comunicato stampa del MEF che ufficializza la proroga al 4 febbraio 2013 del termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa alle variazioni intervenute nel 2012 (fino alla data di pubblicazione in G.U. dei modelli, intervenuta in data 5 novembre scorso), i contribuenti hanno certamente un maggior lasso temporale per comprendere in quali fattispecie si rende obbligatoria la presentazione della dichiarazione stessa, ricordando sin d’ora che è comunque necessario verificare innanzitutto se il Comune non abbia già previsto un obbligo di comunicazione ad hoc, nel qual caso quest’ultimo è sostitutivo della dichiarazione.
Le istruzioni alla dichiarazione precisano, in linea generale, che l’obbligo di presentazione sussiste per gli immobili che godono di riduzioni dell’imposta. Nell’ambito di tale folto gruppo, vi sono anche gli immobili “merce” costruiti dall’impresa e destinati ad essere venduti, per i quali l’art. 13, co. 9-bis, del D.L. 201/2011 stabilisce che i Comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,38%, in presenza dei suddetti requisiti:
  • permanenza della destinazione originaria, ossia deve trattarsi di beni merce costruiti e destinati alla rivendita;
  • non deve sussistere un contratto di locazione;
  • non devono essere trascorsi più di tre anni dalla data di ultimazione dei lavori.
Relativamente ai requisiti elencati, è opportuno spendere alcune considerazioni, evidenziando tuttavia che la prima verifica che deve essere eseguita, quale condizione per fruire della riduzione d’imposta e per la sussistenza dell’obbligo di presentazione della dichiarazione, concerne l’esistenza di una delibera comunale con cui si è stabilita un’aliquota ridotta rispetto a quella effettiva. Per quanto riguarda il primo requisito elencato, poiché l’agevolazione è connessa all’esistenza di beni costruiti dall’impresa e destinati alla rivendita, è necessario che gli stessi siano classificati tra i beni “merce”, e non tra le immobilizzazioni, posto che in tal caso la destinazione non sarebbe più quella di rivendita ma di detenzione quale bene strumentale.
In relazione al secondo requisito, invece, l’assenza di un contratto di locazione è funzionale ad evitare una possibile “duplicazione” di ipotesi agevolative, posto che ai sensi dell’art. 13, co. 9, del D.L. 201/2011 i Comuni posso stabilire un’aliquota ridotta, fino allo 0,4%, anche per gli immobili locati, nel qual caso vi rientrano anche quelle “merce” detenuti dalle imprese che lo hanno costruito.
Infine, l’ultimo requisito è di natura “temporale”, in quanto si stabilisce che la possibilità di fruire dell’aliquota ridotta eventualmente deliberata dal Comune, non è a tempo indeterminato, bensì è circoscritta ai primi tre anni rispetto alla data di ultimazione dei lavori. Diventa quindi determinante stabilire il dies a quo per il computo del triennio, ed in tale ambito può essere utile ricordare quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate con la C.M. n. 12/E/2007 in relazione al requisito temporale di cinque anni previsto per l’applicazione dell’Iva da parte delle imprese che hanno costruito o ristrutturato l’immobile abitativo, quale condizione per il realizzo di una cessione imponibile ad Iva (per obbligo).
Nel predetto documento di prassi l’Agenzia ha precisato che “si deve considerare ultimato l’immobile per il quale sia intervenuta da parte del direttore dei lavori l’attestazione della ultimazione degli stessi, che di norma coincide con la dichiarazione da rendere in catasto ai sensi degli articoli 23 e 24 del DPR 6 giungo 2001, n. 380. Inoltre, si deve ritenere “ultimato” anche il fabbricato concesso in uso a terzi, con i fisiologici contratti relativi all’utilizzo dell’immobile, poiché lo stesso, pur in assenza della formale attestazione di ultimazione rilasciata dal tecnico competente si presume che, essendo idoneo ad essere immesso in consumo, presenti tutte le caratteristiche fisiche idonee a far ritenere l’opera di costruzione o di ristrutturazione completata”.
In altre parole, secondo l’Agenzia si deve aver riguardo ad un dato fattuale, nel senso che l’immobile deve considerarsi ultimato nel momento in cui lo stesso sia idoneo per l’uso per il quale è stato costruito.

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