giovedì 29 novembre 2012

Da domani parte la nuova Iva per cassa: un breve memorandum


di Sandro CERATO
Da domani, 1° dicembre 2012, i soggetti passivi con volume d’affari non superiore a euro 2.000.000 (da verificare nell’anno 2011, ovvero quello presunto per l’anno 2012 per coloro che hanno iniziato in tale anno l’attività), possono optare per il regime di Iva per cassa, di cui all’art. 32-bis del D.L. 83/2012. A tal fine, per i soggetti passivi Iva che intendono optare sin da subito, diventa determinante stabilire una sorta di “spartiacque” tra le operazioni fino al 30 novembre 2012, per le quali l’Iva diviene esigibile secondo le regole ordinarie, e quelle dal 1° dicembre 2012, alle quali si rende applicabile il differimento dell’imposta all’atto del pagamento.
La decorrenza, come stabilito dall’art. 8 del D.M. 11 ottobre 2012, e confermata dalla C.M. n. 44/E, è fissata a partire dalle operazioni effettuate dal 1° dicembre 2012, ragion per cui è necessario riferirsi alle disposizioni contenute nell’art. 6 del DPR 633/72,  in relazione al momento di effettuazione dell’operazione. Più nel dettaglio, ricordando che l’opzione avviene per comportamento concludente (e successiva comunicazione nella dichiarazione Iva) rientrano nel regime di Iva per cassa (senza pretese di esaustività):
  • le cessioni di beni immobili, per le quali l’atto notarile è stato stipulato a partire dal 1° dicembre, fermo restando che per eventuali acconti fatturati prima di tale data (ad esempio a seguito di contratto preliminare), l’imposta (già incassata) resta ovviamente esigibile nei modi ordinari. Particolare attenzione deve essere prestata per eventuali atti di trasferimento immobiliare stipulati antecedentemente al 1° dicembre 2012, nei quali è stata posta una clausola di differimento nel trasferimento della proprietà che si realizza a partire dal 1° dicembre 2012, poiché in tal caso l’effettuazione dell’operazione è posticipata (a meno che non sia già stata emessa fattura entro il 30 novembre, nel qual caso l’imposta è già esigibile), con esclusione delle vendite con riserva di proprietà o le locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti, in quanto tali clausole non consentono, a norma dell’art. 6, co. 1, del DPR 633/72, il differimento dell’esigibilità del tributo. Si rammenta, inoltre, che sono escluse dall’Iva per cassa, tra le altre, le operazioni assoggettate a reverse charge e, quindi, le cessioni di fabbricati abitativi o strumentali per le quali il venditore ha esercitato l’opzione per l’imponibilità Iva (art. 17, co. 6, lett. a-bis), del D.P.R. n. 633/1972): è il caso, ad esempio, dei fabbricati abitativi o strumentali ceduti dall’impresa di costruzione o ristrutturazione dopo il decorso di 5 anni dall’ultimazione dei lavori, o degli immobili strumentali venduti da un’impresa differente, la cui alienazione è stata assoggettata ad Iva per opzione del cedente;
  • le cessioni di beni mobili consegnati o spediti a partire dal 1° dicembre 2012, a meno che antecedentemente alla predetta consegna o spedizione non siano stati incassati acconti fino al 30 novembre, ovvero sia stata emessa fattura anticipata fino alla predetta data del 30 novembre. In tali ultime due fattispecie, infatti, si è realizzato il momento di effettuazione dell’operazione prima del 1° dicembre, con conseguente assoggettamento ad Iva “ordinaria” (limitatamente all’imposta relativa all’acconto o a quella risultante dalla fattura emessa). Laddove nel mese di novembre il soggetto si sia avvalso della fattura differita per le consegne effettuate in tale mese, l’imposta relativa alla fattura, anche se emessa nel mese di dicembre (entro il giorno 15) è esigibile nei modi ordinari in quanto riferita ad operazioni effettuate prima del 1° dicembre;
  • le prestazioni di servizi, il cui corrispettivo è stato incassato (o pagato) a partire dal 1° dicembre 2012, posto che per tali operazioni il momento di effettuazione coincide con la data in cui avviene il pagamento. Tuttavia, restano escluse dall’Iva di cassa eventuali prestazioni di servizi, il cui corrispettivo è stato incassato a partire dal 1° dicembre 2012, ma la cui fattura è stata emessa fino al 30 novembre 2012, atteso che l’emissione anticipata della fattura realizza il momento di effettuazione dell’operazione.
Infine, è opportuno ricordare che per coloro che intendono avvalersi del regime Iva in questione già dal 1° dicembre 2012, il triennio di permanenza è formato dagli anni 2012, 2013 e 2014, posto che il provvedimento direttoriale del 21 novembre scorso ha stabilito che l’anno 2012 deve considerarsi per intero anche se l’efficacia della norma decorre dal 1° dicembre.

Nessun commento:

Posta un commento