di
Michele BANA
La dichiarazione Imu
deve essere consegnata ai comuni sul cui territorio insistono gli immobili
dichiarati, i quali sono tenuti a rilasciare la ricevuta di avvenuta
presentazione: in altri termini, se il bene insiste su più aree municipali, il modello deve essere presentato
ad ogni comune interessato. Conseguentemente, non opera più il principio di prevalenza previsto per l’Ici: nel
caso in cui l’immobile sia anche adibito
ad abitazione principale del soggetto passivo, la dichiarazione Imu deve
essere presentata ai soli comuni in cui il contribuente non ha la residenza
anagrafica, specificando – nella parte dedicata alle “Annotazioni” – che si
tratta di “Immobile destinato ad
abitazione principale la cui superficie insiste su territori di comuni diversi”.
La dichiarazione può essere trasmessa anche mediante posta,
con raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa recante la dicitura
“Dichiarazione Imu 20_ _”, indirizzata all’Ufficio Tributi del comune
competente. In alternativa, è altresì ammessa la trasmissione in via
telematica, tramite posta elettronica
certificata.
L’invio può essere
effettuato anche dall’estero,
attraverso lettera raccomandata od altro strumento equivalente dal quale
risulti la data di spedizione, in quanto generalmente considerata – anche negli
altri casi di deposito – come quella di presentazione.
È, in ogni caso,
riconosciuta al comune, nell’esercizio della propria potestà regolamentare, la
facoltà di stabilire altre modalità di
trasmissione della dichiarazione, maggiormente adeguate alle proprie
esigenze organizzative, delle quali deve dare ampia informazione ai
contribuenti, al fine di consentire il corretto adempimento dell’obbligazione
tributaria.
Sotto il profilo della
tempistica, l’art. 13, co. 12-ter, del D.L. n. 201/2011 ha stabilito che la
dichiarazione Imu deve essere presentata entro
90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio, oppure
sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta:
la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si
verifichino modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati da cui consegua
un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Per quanto concerne gli immobili il
cui obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione Imu
dovrebbe essere presentata entro lunedì
4 febbraio 2013, così come previsto dal maxi-emendamento al D.L. n.
174/2012 (c.d. Decreto enti locali),
in corso di approvazione in Parlamento – a rettifica dell’originaria scadenza
del 30 settembre 2012, poi prorogata al 30 novembre 2012 – ovvero entro 90
giorni dall’entrata in vigore del provvedimento modificativo, essendo stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica il 5 novembre 2012.
Nel caso di
inadempimento, trova applicazione l’art. 9, co. 7, del D.Lgs. n. 23/2011,
che richiama l’art. 14 del D.Lgs.
n. 504/1992, per effetto del quale è prevista l’applicazione della sanzione
amministrativa:
·
dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di euro 51, in caso di omessa presentazione della dichiarazione.
La sanzione è ridotta ad un terzo qualora il contribuente paghi, se dovuto, il
tributo e la sanzione, entro il termine per ricorrere in commissione
tributaria;
·
dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta, nell’ipotesi di dichiarazione infedele, potendo, però, beneficiare della medesima
riduzione di cui al punto precedente;
·
da euro 51 ad euro 258, se l’omissione o l’errore attengono ad elementi
non incidenti sull’ammontare dell’imposta. La medesima sanzione è prevista per
le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e
documenti, ovvero per l’omessa restituzione di questionari nei 60 giorni dalla
richiesta o per la loro compilazione mancata, incompleta od infedele.
La sanzione è ridotta
ad un decimo del minimo di quella prevista per l’omessa presentazione della
dichiarazione annuale, se questa viene consegnata con un ritardo non superiore
a 90 giorni, purchè la violazione non sia già stata contestata, e comunque non
siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche od altre attività amministrative
di accertamento delle quali l’autore – o i soggetti solidalmente obbligati –
abbiano avuto formale conoscenza.
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