martedì 20 novembre 2012

Dichiarazione Imu, prima scadenza il 4 febbraio 2013?


di Michele BANA

La dichiarazione Imu deve essere consegnata ai comuni sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati, i quali sono tenuti a rilasciare la ricevuta di avvenuta presentazione: in altri termini, se il bene insiste su più aree municipali, il modello deve essere presentato ad ogni comune interessato. Conseguentemente, non opera più il principio di prevalenza previsto per l’Ici: nel caso in cui l’immobile sia anche adibito ad abitazione principale del soggetto passivo, la dichiarazione Imu deve essere presentata ai soli comuni in cui il contribuente non ha la residenza anagrafica, specificando – nella parte dedicata alle “Annotazioni” – che si tratta di “Immobile destinato ad abitazione principale la cui superficie insiste su territori di comuni diversi”.
La dichiarazione può essere trasmessa anche mediante posta, con raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa recante la dicitura “Dichiarazione Imu 20_ _”, indirizzata all’Ufficio Tributi del comune competente. In alternativa, è altresì ammessa la trasmissione in via telematica, tramite posta elettronica certificata.
L’invio può essere effettuato anche dall’estero, attraverso lettera raccomandata od altro strumento equivalente dal quale risulti la data di spedizione, in quanto generalmente considerata – anche negli altri casi di deposito – come quella di presentazione.
È, in ogni caso, riconosciuta al comune, nell’esercizio della propria potestà regolamentare, la facoltà di stabilire altre modalità di trasmissione della dichiarazione, maggiormente adeguate alle proprie esigenze organizzative, delle quali deve dare ampia informazione ai contribuenti, al fine di consentire il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria.
Sotto il profilo della tempistica, l’art. 13, co. 12-ter, del D.L. n. 201/2011 ha stabilito che la dichiarazione Imu deve essere presentata entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio, oppure sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta: la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verifichino modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati da cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Per quanto concerne gli immobili il cui obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione Imu dovrebbe essere presentata entro lunedì 4 febbraio 2013, così come previsto dal maxi-emendamento al D.L. n. 174/2012 (c.d. Decreto enti locali), in corso di approvazione in Parlamento – a rettifica dell’originaria scadenza del 30 settembre 2012, poi prorogata al 30 novembre 2012 – ovvero entro 90 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento modificativo, essendo stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica il 5 novembre 2012.
Nel caso di inadempimento, trova applicazione l’art. 9, co. 7, del D.Lgs. n. 23/2011, che  richiama l’art. 14 del D.Lgs. n. 504/1992, per effetto del quale è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa:
·    dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di euro 51, in caso di omessa presentazione della dichiarazione. La sanzione è ridotta ad un terzo qualora il contribuente paghi, se dovuto, il tributo e la sanzione, entro il termine per ricorrere in commissione tributaria;
·    dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta, nell’ipotesi di dichiarazione infedele, potendo, però, beneficiare della medesima riduzione di cui al punto precedente;
·    da euro 51 ad euro 258, se l’omissione o l’errore attengono ad elementi non incidenti sull’ammontare dell’imposta. La medesima sanzione è prevista per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per l’omessa restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro compilazione mancata, incompleta od infedele.
La sanzione è ridotta ad un decimo del minimo di quella prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione annuale, se questa viene consegnata con un ritardo non superiore a 90 giorni, purchè la violazione non sia già stata contestata, e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche od altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore – o i soggetti solidalmente obbligati – abbiano avuto formale conoscenza.

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