giovedì 8 novembre 2012

Le diverse forme di costituzione della s.r.l. dopo il D.L. n. 83/2012


di Michele BANA

La normativa vigente in materia di società a responsabilità limitata prevede tre distinte ed autonome possibilità di costituzione: ordinaria, semplificata ed ad capitale ridotto, di cui le prima due stabilite dalla disciplina civilistica, e la terza prevista dal Decreto Crescita.
Il criterio generale è delineato dall’art. 2463 c.c., per effetto del quale la s.r.l. può essere costituita con contratto od atto unilaterale, redatto per atto pubblico, e riportante alcune specifiche informazioni, tra le quali:
la denominazione, contenente l’indicazione di società a responsabilità limitata, e il comune ove sono poste la sede della società e quelle secondarie;
l’attività costituente l’oggetto sociale (lecito, possibile, determinato o almeno determinabile);
l’ammontare del capitale sociale, non inferiore ad euro 10.000, sottoscritto e di quello versato;
i conferimenti di ciascun socio e il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura (art. 2464 c.c.);
le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l’amministrazione e la rappresentanza;
le persone cui è affidata l’amministrazione e l’eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti.
Una prima deroga a tale forma ordinaria di costituzione è stata introdotta dall’art. 3, co. 1, del D.L. n. 1/2012, mediante l’inserimento – nel codice civile – dell’art. 2463-bis c.c., che prevede la facoltà di costituzione della società a responsabilità limitata semplificata (s.r.l.s.), con contratto od atto unilaterale, riservata a persone fisiche che non abbiano ancora compiuto, alla data della costituzione, 35 anni di età. Conseguentemente, il capitale della s.r.l.s. può essere detenuto da un unico socio o da una pluralità di persone, purchè risulti soddisfatto il predetto requisito anagrafico, da verificarsi a cura del notaio (art. 2 del D.M. 23 giugno 2012). L’atto costitutivo di tale s.r.l.s. deve essere redatto per atto pubblico, in conformità del modello standard tipizzato (art. 1 del D.M. n. 138/2012), contenente le seguenti informazioni:
il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita, il domicilio e la cittadinanza di ciascun socio;
la denominazione sociale, con l’indicazione di società a responsabilità limitata semplificata, e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
l’ammontare del capitale sociale, pari ad almeno euro 1 ed inferiore ad euro 10.000, sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve essere effettuato in denaro, direttamente all’amministratore, per l’intero importo, alla data della costituzione;
alcune informazioni previste per la s.r.l. ordinaria (art. 2463, co. 2, n. 3, 6), 7) e 8), c.c.);
gli amministratori, da scegliersi tra i soci.
Le quote di partecipazione nella s.r.l.s. non possono essere cedute a soggetti aventi almeno 35 anni: la violazione di tale divieto comporta la nullità del trasferimento. Analogamente, non può essere deliberato un aumento di capitale sociale comportante l’ingresso nella compagine sociale di una persona giuridica oppure di una persona fisica priva del requisito anagrafico. Diversamente, il successivo compimento, da parte di uno dei soci, dei 35 anni di età non produce alcuna conseguenza giuridica rilevante (Notai Triveneto, settembre 2012): in altri termini, non è necessario sciogliere o trasformare la società in s.r.l. ordinaria o a capitale ridotto, né escludere il socio. Tale orientamento trova giustificazione nella considerazione che si deve “applicare alla s.r.l.s., per quanto non specificatamente previsto la disciplina della s.r.l. ordinaria”, ed il vincolo anagrafico è previsto soltanto per la costituzione. L’art. 3, co. 3, del D.L. n. 1/2012 ha, inoltre, stabilito che l’atto costitutivo e l’iscrizione nel registro delle imprese della s.r.l.s. sono esenti dal diritto di bollo e segreteria, così come non sono dovuti onorari notarili.
L’art. 44 del D.L. n. 83/2012 ha, infine, introdotto la possibilità di costituire la società a responsabilità limitata a capitale ridotto (s.r.l.c.r.), da parte delle persone fisiche che hanno compiuto i 35 anni di età, fermo restando quanto previsto dall’art. 2463-bis c.c. (s.r.l.s.). In altri termini, viene stabilito un limite minimo anagrafico – e non massimo come nel caso della società a responsabilità semplificata –  e si prevede l’accesso ad alcuni benefici della s.r.l.s., come la redazione ed il contenuto dell’atto costitutivo (con la distinzione sull’amministrazione, che può essere affidata anche a persone fisiche diverse dai soci). A differenza della società a responsabilità limita semplificata, la s.r.l.c.r. è tenuta a pagare le spese di costituzione (imposte di bollo, diritti di segreteria ed onorari notarili), così come la s.r.l. ordinaria. L’unica vera agevolazione è, pertanto, rappresentata dal versamento di un capitale sociale inferiore ad euro 10.000, seppure in un’unica soluzione in denaro, a dispetto della tradizionale società a responsabilità limitata, il cui versamento iniziale obbligatorio è fissato nel 25%.

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