di
Michele BANA
La
normativa vigente in materia di società a responsabilità limitata prevede tre distinte ed autonome possibilità di
costituzione: ordinaria, semplificata ed ad capitale ridotto, di cui le
prima due stabilite dalla disciplina civilistica, e la terza prevista dal
Decreto Crescita.
Il
criterio generale è delineato dall’art. 2463 c.c., per effetto del quale la
s.r.l. può essere costituita con contratto od atto unilaterale, redatto
per atto pubblico, e riportante alcune specifiche informazioni, tra le
quali:
la
denominazione, contenente l’indicazione di società a responsabilità limitata, e
il comune ove sono poste la sede della società e quelle secondarie;
l’attività
costituente l’oggetto sociale (lecito, possibile, determinato o almeno
determinabile);
l’ammontare
del capitale sociale, non inferiore ad euro 10.000, sottoscritto e di
quello versato;
i conferimenti
di ciascun socio e il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in
natura (art. 2464 c.c.);
le
norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l’amministrazione
e la rappresentanza;
le
persone cui è affidata l’amministrazione e l’eventuale soggetto incaricato di
effettuare la revisione legale dei conti.
Una prima deroga a tale forma ordinaria di
costituzione è stata introdotta dall’art. 3, co. 1, del D.L. n. 1/2012,
mediante l’inserimento – nel codice civile – dell’art. 2463-bis c.c., che
prevede la facoltà di costituzione della società a responsabilità limitata
semplificata (s.r.l.s.), con contratto od atto unilaterale, riservata a persone
fisiche che non abbiano ancora compiuto, alla data della costituzione, 35 anni
di età. Conseguentemente, il capitale della s.r.l.s. può essere detenuto da
un unico socio o da una pluralità di persone, purchè risulti soddisfatto il
predetto requisito anagrafico, da verificarsi a cura del notaio (art. 2 del
D.M. 23 giugno 2012). L’atto costitutivo di tale s.r.l.s. deve essere redatto
per atto pubblico, in conformità del modello standard tipizzato (art. 1 del
D.M. n. 138/2012), contenente le seguenti informazioni:
il
cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita, il domicilio e la
cittadinanza di ciascun socio;
la
denominazione sociale, con l’indicazione di società a responsabilità
limitata semplificata, e il comune ove sono poste la sede della società e
le eventuali sedi secondarie;
l’ammontare
del capitale sociale, pari ad almeno euro 1 ed inferiore ad euro
10.000, sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il
conferimento deve essere effettuato in denaro, direttamente
all’amministratore, per l’intero importo, alla data della costituzione;
alcune
informazioni previste per la s.r.l. ordinaria (art. 2463, co. 2, n. 3, 6), 7) e
8), c.c.);
gli amministratori,
da scegliersi tra i soci.
Le quote di partecipazione nella s.r.l.s. non
possono essere cedute a soggetti aventi almeno 35 anni: la violazione di
tale divieto comporta la nullità del trasferimento. Analogamente, non può
essere deliberato un aumento di capitale sociale comportante l’ingresso
nella compagine sociale di una persona giuridica oppure di una persona fisica
priva del requisito anagrafico. Diversamente, il successivo compimento,
da parte di uno dei soci, dei 35 anni di età non produce alcuna
conseguenza giuridica rilevante (Notai Triveneto, settembre 2012): in altri
termini, non è necessario sciogliere o trasformare la società in s.r.l.
ordinaria o a capitale ridotto, né escludere il socio. Tale orientamento trova
giustificazione nella considerazione che si deve “applicare alla s.r.l.s., per
quanto non specificatamente previsto la disciplina della s.r.l. ordinaria”, ed il
vincolo anagrafico è previsto soltanto per la costituzione. L’art. 3, co.
3, del D.L. n. 1/2012 ha, inoltre, stabilito che l’atto costitutivo e
l’iscrizione nel registro delle imprese della s.r.l.s. sono esenti dal
diritto di bollo e segreteria, così come non sono dovuti onorari
notarili.
L’art. 44 del D.L. n. 83/2012 ha, infine, introdotto
la possibilità di costituire la società a responsabilità limitata a capitale
ridotto (s.r.l.c.r.), da parte delle persone fisiche che hanno compiuto i 35
anni di età, fermo restando quanto previsto dall’art. 2463-bis c.c. (s.r.l.s.).
In altri termini, viene stabilito un limite minimo anagrafico – e non massimo
come nel caso della società a responsabilità semplificata – e si prevede l’accesso ad alcuni
benefici della s.r.l.s., come la redazione ed il contenuto dell’atto
costitutivo (con la distinzione sull’amministrazione, che può essere
affidata anche a persone fisiche diverse dai soci). A differenza della
società a responsabilità limita semplificata, la s.r.l.c.r. è tenuta a
pagare le spese di costituzione (imposte di bollo, diritti di segreteria ed
onorari notarili), così come la s.r.l. ordinaria. L’unica vera agevolazione
è, pertanto, rappresentata dal versamento di un capitale sociale inferiore
ad euro 10.000, seppure in un’unica soluzione in denaro, a dispetto della tradizionale
società a responsabilità limitata, il cui versamento iniziale obbligatorio è
fissato nel 25%.
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