di
Michele BANA
L’art. 17 del D.L. n. 179/2012 (c.d. Decreto Sviluppo-bis) non è intervenuto
soltanto sulla disciplina del concordato preventivo, come riportato nel
commento di ieri, ma anche su quella riguardante i rapporti tra curatore
fallimentare e creditori, con particolare riferimento alla formazione dello
stato passivo. In primo luogo, è stato sostituito il co. 1 dell’art. 92 del
R.D. n. 267/1942, stabilendo che il curatore
– esaminate le scritture contabili dell’imprenditore fallito ed altre fonti di
informazione – comunica, senza
indugio, l’intervenuta dichiarazione di fallimento del debitore ai suoi creditori ed ai titolari di diritti
reali o personali su beni mobili ed immobili di proprietà o in possesso del
medesimo. Tale avviso deve essere trasmesso mediante posta elettronica certificata (Pec), se il relativo indirizzo del
creditore destinatario risulta dal registro delle imprese o dall’indice
nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei
professionisti: in mancanza, deve provvedere tramite lettera raccomandata o
telefax presso la sede dell’impresa o la residenza del creditore. La missiva in
parola è finalizzata informare costoro dei propri diritti e doveri, nonché dei
principali aspetti della procedura:
·
la loro facoltà
di partecipare al concorso, trasmettendo la domanda secondo le modalità
indicate nell’art. 93 L.F., anch’esso modificato dal D.L. n. 179/2012, come
meglio illustrato nel prosieguo;
·
la data fissata per l’esame dello stato passivo, e quella entro cui devono essere
presentate le richieste di ammissione;
·
ogni informazione utile per il deposito
dell’istanza, con l’avvertimento di cui all’art. 31-bis, co. 2, del R.D. n.
267/1942, ovvero che – nel caso dell’omessa
precisazione dell’indirizzo Pec di
cui all’art. 93, co. 5, L.F., così come in quello di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata,
per cause imputabili al creditore destinatario – tutte le comunicazioni sono
eseguite esclusivamente mediante deposito nella competente cancelleria del tribunale;
·
l’indirizzo Pec del curatore.
È stato, inoltre, modificato significativamente
l’art. 93 del R.D. n. 267/1942, non tanto nel co. 1 – dove si introduce il
concetto di “trasmissione” dell’insinuazione, in luogo di quello di “deposito”
– quanto nel correlato co. 2. Quest’ultimo è stato rivisto radicalmente nella
procedura, poiché stabilisce che il ricorso per l’ammissione allo stato
passivo:
·
può essere sottoscritto anche personalmente dalla
parte;
·
è formato ai sensi dell’art. 21, co. 2, del D.Lgs.
n. 82/2005 – come documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale – o del
successivo art. 22, co. 3, del medesimo Decreto (copia per immagine su supporto
informatico di documenti originali formati su supporto analogico);
·
è trasmesso,
almeno 30 giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo,
all’indirizzo di posta elettronica
certificata del curatore, così come indicato nel suddetto avviso di cui
all’art. 92 L.F., unitamente ai documenti dimostrativi del diritto del
creditore o del terzo che chiede la restituzione o rivendica il bene.
Successivamente, il curatore provvede a esaminare
le domande, redigere il progetto di stato
passivo, depositandolo in
cancelleria, ed allegandovi le istanze dei creditori, almeno 15 giorni prima dell’udienza fissata per la verifica dello
stato passivo: il documento è, inoltre, trasmesso – a cura del medesimo
pubblico ufficiale, ai sensi del novellato art. 95, co. 2, L.F. – ai creditori
e ai titolari di diritti sui beni all’indirizzo indicato nell’istanza di
ammissione. L’adempimento in parola è assolto per consentire a tali soggetti,
analogamente al fallito, di presentare al curatore eventuali osservazioni scritte e documenti integrativi, sino a 5 giorni
prima dell’udienza.
Le suddette novità normative
sono applicabili a partire dalla data di entrata in vigore della Legge di
conversione del D.L. n. 179/2012, anche rispetto alle procedure di fallimento pendenti, rispetto alle quali, alla
medesima data, non risulti ancora effettuata la comunicazione di cui all’art.
92 del R.D. n. 267/1942.
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