martedì 6 novembre 2012

Giustizia digitale e fallimento, nuovi criteri per l’insinuazione del creditore


di Michele BANA

L’art. 17 del D.L. n. 179/2012 (c.d. Decreto Sviluppo-bis) non è intervenuto soltanto sulla disciplina del concordato preventivo, come riportato nel commento di ieri, ma anche su quella riguardante i rapporti tra curatore fallimentare e creditori, con particolare riferimento alla formazione dello stato passivo. In primo luogo, è stato sostituito il co. 1 dell’art. 92 del R.D. n. 267/1942, stabilendo che il curatore – esaminate le scritture contabili dell’imprenditore fallito ed altre fonti di informazione – comunica, senza indugio, l’intervenuta dichiarazione di fallimento del debitore ai suoi creditori ed ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili ed immobili di proprietà o in possesso del medesimo. Tale avviso deve essere trasmesso mediante posta elettronica certificata (Pec), se il relativo indirizzo del creditore destinatario risulta dal registro delle imprese o dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti: in mancanza, deve provvedere tramite lettera raccomandata o telefax presso la sede dell’impresa o la residenza del creditore. La missiva in parola è finalizzata informare costoro dei propri diritti e doveri, nonché dei principali aspetti della procedura:
·    la loro facoltà di partecipare al concorso, trasmettendo la domanda secondo le modalità indicate nell’art. 93 L.F., anch’esso modificato dal D.L. n. 179/2012, come meglio illustrato nel prosieguo;
·    la data fissata per l’esame dello stato passivo, e quella entro cui devono essere presentate le richieste di ammissione;
·    ogni informazione utile per il deposito dell’istanza, con l’avvertimento di cui all’art. 31-bis, co. 2, del R.D. n. 267/1942, ovvero che – nel caso dell’omessa precisazione dell’indirizzo Pec di cui all’art. 93, co. 5, L.F., così come in quello di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata, per cause imputabili al creditore destinatario – tutte le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito nella competente cancelleria del tribunale;
·    l’indirizzo Pec del curatore.
È stato, inoltre, modificato significativamente l’art. 93 del R.D. n. 267/1942, non tanto nel co. 1 – dove si introduce il concetto di “trasmissione” dell’insinuazione, in luogo di quello di “deposito” – quanto nel correlato co. 2. Quest’ultimo è stato rivisto radicalmente nella procedura, poiché stabilisce che il ricorso per l’ammissione allo stato passivo:
·    può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte;
·    è formato ai sensi dell’art. 21, co. 2, del D.Lgs. n. 82/2005 – come documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale – o del successivo art. 22, co. 3, del medesimo Decreto (copia per immagine su supporto informatico di documenti originali formati su supporto analogico);
·    è trasmesso, almeno 30 giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo, all’indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, così come indicato nel suddetto avviso di cui all’art. 92 L.F., unitamente ai documenti dimostrativi del diritto del creditore o del terzo che chiede la restituzione o rivendica il bene.
Successivamente, il curatore provvede a esaminare le domande, redigere il progetto di stato passivo, depositandolo in cancelleria, ed allegandovi le istanze dei creditori, almeno 15 giorni prima dell’udienza fissata per la verifica dello stato passivo: il documento è, inoltre, trasmesso – a cura del medesimo pubblico ufficiale, ai sensi del novellato art. 95, co. 2, L.F. – ai creditori e ai titolari di diritti sui beni all’indirizzo indicato nell’istanza di ammissione. L’adempimento in parola è assolto per consentire a tali soggetti, analogamente al fallito, di presentare al curatore eventuali osservazioni scritte e documenti integrativi, sino a 5 giorni prima dell’udienza.
Le suddette novità normative sono applicabili a partire dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del D.L. n. 179/2012, anche rispetto alle procedure di fallimento pendenti, rispetto alle quali, alla medesima data, non risulti ancora effettuata la comunicazione di cui all’art. 92 del R.D. n. 267/1942.

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