Il D.M. 20.7.2012 n.
140 (pubblicato in G.U. del 22.08.2012, ed in vigore dal giorno successivo), dà
attuazione alle disposizioni contenute all’art. 9 co. 2 del D.L. 24.01.2012
secondo cui, ferma restando l’abrogazione delle tariffe professionali, la
liquidazione del compenso professionale, in assenza di specifico accordo tra le
parti, è affidata ad un
organo giurisdizionale; quest’ultimo, ai fini della corretta determinazione del
compenso, dovrà fare riferimento a precisi parametri stabiliti con apposito
decreto del Ministro Vigilante. Oltre ad individuare i parametri generali e
particolari per alcune professioni regolamentate, il D.M. 140/2012 chiarisce,
tra l’altro, che l’assenza di prova del preventivo di massima costituisce
«elemento di valutazione negativa da parte dell’organo giurisdizionale per la
liquidazione del compenso»: la mancanza del preventivo potrebbe indurre il
giudice a fissare un compenso inferiore, rispetto a quello che il
professionista avrebbe potuto concordare con il cliente.
In linea generale, è
stabilito che, in difetto di accordo tra
le parti, circa la quantificazione del compenso per prestazioni
professionali, spetta all’organo giurisdizionale liquidare lo stesso, tenuto
conto delle disposizioni (parametri generali e particolari) previste per alcune
professioni regolamentate. L'organo giurisdizionale può sempre
applicare analogicamente le predette disposizioni anche ai casi non
espressamente individuati nel D.M. 140/2012. Si pensi, ad esempio, all’avvocato
che esercita l'attività accessoria di revisore legale dei conti. Nel caso in
esame si applicheranno, per analogia, i parametri previsti per l’attività di
revisione legale, riconosciuti più adeguati rispetto a quelli concernenti la
generica attività stragiudiziale forense.
La determinazione
giudiziale dei compensi – che comprende l'intero corrispettivo per la
prestazione professionale (incluse le attività accessorie alla stessa e i costi
degli ausiliari del professionista) -
non riguarda le spese da rimborsare (comprese quelle concordate in modo
forfettario) e gli oneri e i contributi dovuti a qualsiasi titolo; tali costi
dovranno, invece, essere liquidati autonomamente sulla base della
documentazione prodotta dal professionista, che attesti l’effettivo
sostenimento degli stessi. Altra importante previsione è quella secondo cui
«l’assenza di prova del preventivo di massima (art. 9, co. 4, terzo periodo,
del D.L. 24.01.2012, n. 1) costituisce elemento di valutazione negativa da
parte dell’organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso ». Ciò indurrà i professionisti a concordare
(in anticipo e per iscritto) i
compensi dovuti, con il solo fine di sottrarsi alle alee di rischio della
liquidazione giudiziale: la mancanza del preventivo potrebbe, infatti, indurre
il giudice a fissare un compenso più basso rispetto a quello che il
professionista avrebbe potuto concordare con il cliente. Nel caso di incarico
assunto collegialmente, il compenso e' uno solo, ma potrebbe, a discrezione del
giudice, essere incrementato fino al doppio.
Analogamente, per gli
incarichi svolti dalle società tra
professionisti, il compenso è determinato nella misura spettante ad un solo dei soci, anche quando la
prestazione è eseguita collegialmente. Per gli incarichi non conclusi o assunti
in corso d’opera, si terrà conto dell'attività professionale effettivamente
svolta. Ad ogni modo, le soglie numeriche o percentuali, relative alle varie
prestazioni professionali, non sono
vincolanti per la liquidazione del compenso, sicché il giudice potrà
accordare compensi diversi da quelli che risulterebbero applicando i parametri
(generali e particolari) contenuti nel DM 140/2012.
Focalizzando sui
dottori commercialisti ed esperti contabili, ad essi è dedicato il capo III, ossia
gli artt. da 15 a 29. Rispetto al passato sono superati i criteri che prevedevano rimborsi di
spese, indennità, onorari specifici e graduali, preconcordati e a tempo.
Il compenso del
professionista deve ora essere determinato con riferimento a parametri
generali (sezione I del capo III)
quali: a) valore e natura della pratica; b) importanza, difficoltà, complessità
della pratica; c) condizioni d'urgenza per l'espletamento dell'incarico; d)
risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente; e) impegno
profuso anche in termini di tempo impiegato; f) pregio dell'opera prestata. Ai
fini della corretta determinazione del compenso, l’organo giurisdizionale dovrà attenersi, oltre alle indicazioni circa i
suddetti parametri generali, anche alle disposizione e ai parametri
specifici indicati per le seguenti funzioni professionali (sezione II del
medesimo capo): a) amministrazione e custodia; b) liquidazione di
aziende; c) valutazioni, perizie e pareri; d) revisioni contabili; e) tenuta
della contabilità; f) formazione del bilancio; g) operazioni societarie; h)
consulenza contrattuale ed economico-finanziaria; i) assistenza in procedure concorsuali;
l) assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria; m) sindaco di società. Operativamente, quindi, a seconda delle varie funzioni
esercitate, il compenso del professionista dovrà essere liquidato
applicando, al valore della pratica, le percentuali variabili stabilite nella tabella C allegata al D.M. 140/2012, nonché utilizzando gli
ulteriori valori monetari contenuti nella medesima tabella.
Nel caso in cui
l’attività svolta non dovesse rientrare in una delle predette categorie, il
giudice potrà fare riferimento, per analogia, ai parametri previsti per altre
categorie professionali. Inoltre, per le pratiche di eccezionale importanza, complessità o difficoltà,
ovvero per le prestazioni compiute in condizioni
di particolare urgenza, al compenso del professionista, come sopra
determinato, può essere accordata una maggiorazione fino al 100% rispetto a quello altrimenti liquidabile; di contro,
nel caso in cui la prestazione possa essere eseguita in modo spedito e non
implichi la soluzione di questioni rilevanti, potrà applicarsi una riduzione
fino al 50% del compenso altrimenti liquidabile.
Nessun commento:
Posta un commento