martedì 27 novembre 2012

La liquidazione giudiziale dei compensi dei professionisti: novità del D.M. 140/2012

di Sandro CERATO

Il D.M. 20.7.2012 n. 140 (pubblicato in G.U. del 22.08.2012, ed in vigore dal giorno successivo), dà attuazione alle disposizioni contenute all’art. 9 co. 2 del D.L. 24.01.2012 secondo cui, ferma restando l’abrogazione delle tariffe professionali, la liquidazione del compenso professionale, in assenza di specifico accordo tra le parti, è affidata ad un organo giurisdizionale; quest’ultimo, ai fini della corretta determinazione del compenso, dovrà fare riferimento a precisi parametri stabiliti con apposito decreto del Ministro Vigilante. Oltre ad individuare i parametri generali e particolari per alcune professioni regolamentate, il D.M. 140/2012 chiarisce, tra l’altro, che l’assenza di prova del preventivo di massima costituisce «elemento di valutazione negativa da parte dell’organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso»: la mancanza del preventivo potrebbe indurre il giudice a fissare un compenso inferiore, rispetto a quello che il professionista avrebbe potuto concordare con il cliente.
In linea generale, è stabilito che, in difetto di accordo tra le parti, circa la quantificazione del compenso per prestazioni professionali, spetta all’organo giurisdizionale liquidare lo stesso, tenuto conto delle disposizioni (parametri generali e particolari) previste per alcune professioni regolamentate. L'organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente le predette disposizioni anche ai casi non espressamente individuati nel D.M. 140/2012. Si pensi, ad esempio, all’avvocato che esercita l'attività accessoria di revisore legale dei conti. Nel caso in esame si applicheranno, per analogia, i parametri previsti per l’attività di revisione legale, riconosciuti più adeguati rispetto a quelli concernenti la generica attività stragiudiziale forense.
La determinazione giudiziale dei compensi – che comprende l'intero corrispettivo per la prestazione professionale (incluse le attività accessorie alla stessa e i costi degli ausiliari del professionista) ­- non riguarda le spese da rimborsare (comprese quelle concordate in modo forfettario) e gli oneri e i contributi dovuti a qualsiasi titolo; tali costi dovranno, invece, essere liquidati autonomamente sulla base della documentazione prodotta dal professionista, che attesti l’effettivo sostenimento degli stessi. Altra importante previsione è quella secondo cui «l’assenza di prova del preventivo di massima (art. 9, co. 4, terzo periodo, del D.L. 24.01.2012, n. 1) costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell’organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso ». Ciò indurrà i professionisti a concordare (in anticipo e per iscritto) i compensi dovuti, con il solo fine di sottrarsi alle alee di rischio della liquidazione giudiziale: la mancanza del preventivo potrebbe, infatti, indurre il giudice a fissare un compenso più basso rispetto a quello che il professionista avrebbe potuto concordare con il cliente. Nel caso di incarico assunto collegialmente, il compenso e' uno solo, ma potrebbe, a discrezione del giudice, essere incrementato fino al doppio.
Analogamente, per gli incarichi svolti dalle società tra professionisti, il compenso è determinato nella misura spettante ad un solo dei soci, anche quando la prestazione è eseguita collegialmente. Per gli incarichi non conclusi o assunti in corso d’opera, si terrà conto dell'attività professionale effettivamente svolta. Ad ogni modo, le soglie numeriche o percentuali, relative alle varie prestazioni professionali, non sono vincolanti per la liquidazione del compenso, sicché il giudice potrà accordare compensi diversi da quelli che risulterebbero applicando i parametri (generali e particolari) contenuti nel DM 140/2012.
Focalizzando sui dottori commercialisti ed esperti contabili, ad essi è dedicato il capo III, ossia gli artt. da 15 a 29. Rispetto al passato sono superati i criteri che prevedevano rimborsi di spese, indennità, onorari specifici e graduali, preconcordati e a tempo.
Il compenso del professionista deve ora essere determinato con riferimento a parametri generali (sezione I del capo III) quali: a) valore e natura della pratica; b) importanza, difficoltà, complessità della pratica; c) condizioni d'urgenza per l'espletamento dell'incarico; d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente; e) impegno profuso anche in termini di tempo impiegato; f) pregio dell'opera prestata. Ai fini della corretta determinazione del compenso, l’organo giurisdizionale dovrà attenersi, oltre alle indicazioni circa i suddetti parametri generali, anche alle disposizione e ai parametri specifici indicati per le seguenti funzioni professionali (sezione II del medesimo capo): a) amministrazione e custodia; b) liquidazione di aziende; c) valutazioni, perizie e pareri; d) revisioni contabili; e) tenuta della contabilità; f) formazione del bilancio; g) operazioni societarie; h) consulenza contrattuale ed economico-finanziaria; i) assistenza in procedure concorsuali; l) assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria; m) sindaco di società. Operativamente, quindi, a seconda delle varie funzioni esercitate, il compenso del professionista dovrà essere liquidato applicando, al valore della pratica, le percentuali variabili stabilite nella tabella C allegata al D.M. 140/2012, nonché utilizzando gli ulteriori valori monetari contenuti nella medesima tabella.
Nel caso in cui l’attività svolta non dovesse rientrare in una delle predette categorie, il giudice potrà fare riferimento, per analogia, ai parametri previsti per altre categorie professionali. Inoltre, per le pratiche di eccezionale importanza, complessità o difficoltà, ovvero per le prestazioni compiute in condizioni di particolare urgenza, al compenso del professionista, come sopra determinato, può essere accordata una maggiorazione fino al 100% rispetto a quello altrimenti liquidabile; di contro, nel caso in cui la prestazione possa essere eseguita in modo spedito e non implichi la soluzione di questioni rilevanti, potrà applicarsi una riduzione fino al 50% del compenso altrimenti liquidabile.

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