domenica 18 novembre 2012

Dichiarazione Imu, possibile la compilazione congiunta per i contitolari


di Michele BANA

Il modello approvato dal D.M. 30 ottobre 2012 si compone di due facciate, di cui la prima è riservata all’indicazione del comune destinatario, dei dati identificativi del contribuente, del dichiarante e degli eventuali contitolari, mentre la seconda è dedicata alla descrizione degli immobili dichiarati.
Nel quadro “Contribuente”, devono essere riportati i dati identificativi del soggetto passivo Imu (persona fisica o giuridica, ente pubblico o privato, associazione o fondazione, condominio, ecc.). Le persone non residenti in Italia devono indicare, nello spazio riservato al domicilio fiscale, lo Stato estero di residenza, con la specificazione della relativa località e dell’indirizzo.
In caso di presentazione della dichiarazione da parte dell’amministratore del condominio per le parti comuni dell’edificio, deve essere indicato il codice fiscale del condominio e la sua denominazione, nonché – in luogo del domicilio fiscale – l’indirizzo del condominio stesso.
Il quadro “Dichiarante” deve essere compilato esclusivamente nel caso in cui il soggetto che presenta la dichiarazione sia diverso dal contribuente, come nel caso dei seguenti soggetti:
·    rappresentante legale o negoziale;
·    socio amministratore;
·    custode od amministratore giudiziario;
·    liquidatore volontario;
·    amministratore del condominio.
La natura della carica deve essere indicata nell’apposito rigo.
Anche nell’ipotesi di compilazione del quadro “Dichiarante”, deve essere predisposta la sezione relativa al contribuente.
Per quanto concerne le operazioni straordinarie, le istruzioni precisano che:
·    la società incorporante o risultante dalla fusione deve provvedere a presentare la propria dichiarazione per denunciare l’inizio del possesso degli immobili ricevuti – a partire dalla data di effetto dell’atto di fusione – nonché quella delle società incorporate o fuso per comunicare la cessazione del possesso;
·    le società beneficiarie della scissione totale devono presentare la dichiarazione per denuncia l’inizio di possesso – a decorrere dalla data di effetto dell’atto di scissione – degli immobili ricevuti. La beneficiaria designata deve, inoltre, presentare la dichiarazione della società scissa, per comunicare la cessazione del possesso.
Nel caso in cui più persone siano titolari di diritti reali sull’immobile (ad esempio, più comproprietari, oppure proprietà piena per una quota ed usufrutto per la restante quota), ciascun contitolare è tenuto a dichiarare la quota ad esso spettante, nel quadro “Contitolari”: è, tuttavia, consentito ad uno qualsiasi dei titolari di presentare la dichiarazione congiunta, purchè comprensiva di tutti i contitolari, con la relativa compilazione del predetto quadro. Tale ipotesi rappresenta, infatti, l’unico caso in cui è prevista la compilazione di tale quadro.
Il quadro relativo alla descrizione degli immobili si compone di 20 campi, da compilare secondo le modalità di seguito riportate.
Nel campo 1, deve essere indicato il numero corrispondente alle caratteristiche dell’immobile:
·    “1”: terreno;
·    “2”: area fabbricabile;
·    “3”: fabbricato;
·    “4”: fabbricato classificabile nel gruppo catastale D non iscritto in catasto, ovvero iscritto senza attribuzione di rendita, interamente appartenente ad impresa, distintamente contabilizzato;
·    “5”: abitazione principale;
·    “6”: pertinenza;
·    “7.1”: immobili non produttivi di reddito fondiario (art. 43 del Tuir);
·    “7.2”: immobili posseduti da soggetti passivi Ires;
·    “7.3”: immobili locati;
·    “8”: beni-merce.
Nel campo 2, deve, invece, essere riportata l’esatta ubicazione dell’immobile descritto (località, via o piazza, numero civico, scala, piano ed interno).
Nel quadro “Dati catastali identificativi dell’immobile”, devono essere esposte alcune specifiche informazioni:
·    la sezione eventualmente esistente (campo 3);
·    il foglio (campo 4);
·    il numero di particella (campo 5), come risultante dalla banca dati catastale;
·    il subalterno (campo 6), ove esistente;
·    la categoria del fabbricato, o la qualità del terreno (seminativo, vigneto, seminativo arboreo, ecc.), nel campo 7;
·    la classe dei fabbricati, o di redditività delle singole particelle di terreno (campo 8). I dati da indicare nei campi da 3 a 8 sono desumibili dalla banca dati catastale, forniti gratuitamente dall’Agenzia del Territorio;
·    il numero di protocollo (campo 9) e l’anno (campo 10) della domanda di accatastamento, nel caso di mancanza degli estremi catastali. Tali campi, così come quelli da 3 a 8, non devono essere compilati nell’ipotesi del fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, interamente posseduto da un’impresa e distintamente contabilizzato, il cui valore deve essere determinato sulla base delle scritture contabili.
Il campo 11 deve essere barrato nel caso in cui risultino verificate le condizioni per l’applicazione delle riduzioni previste dall’art. 13, co. 3, lett. a) e b), del D.L. n. 201/2011 riguardanti i fabbricati di interesse storico od artistico di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004, nonché quelli dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati.
Nel campo 12, deve essere riportato il valore dell’immobile descritto nel quadro, per intero – essendo la base di calcolo dell’imposta –  indipendentemente dalla quota, anche qualora l’immobile sia:
·    gravato da un diritto reale di godimento;
·    oggetto di locazione finanziaria;
·    un’area demaniale in concessione.
In tal caso, il soggetti passivo dell’Imu è, infatti, esclusivamente il titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, superficie od enfiteusi, oppure il locatario finanziario o il concessionario di aree demaniali.
Qualora l’immobile insista su territori di comuni diversi, il valore dello stesso deve essere calcolato in proporzione alla superficie di pertinenza dell’ente municipale al quale è destinata la dichiarazione: la corrispondente imposta deve essere versata ai diversi comuni, tenendo conto delle aliquote, della detrazione e delle eventuali agevolazioni deliberate da ciascuno di essi, oltre che della quota di possesso detenuta dal contribuente (campo 13).
Il campo 14 deve essere barrato se si sono verificate condizioni per l’applicazione della riduzione di cui all’art. 13, co. 8-bis, del D.L. n. 201/2011 (terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti od imprenditori agricoli professionali), mentre il campo 15 deve essere selezionato se sussistono i requisiti per l’esenzione dall’imposta.
Nel campo 16, deve essere indicata la data in cui il possesso ha avuto inizio, oppure è cessato, o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
Nel campo 17, deve essere esposto l’importo della detrazione per abitazione principale, comprensiva dell’eventuale maggiorazione per i figli di età non superiore ai 26 ani, e deve essere utilizzato soltanto qualora si sia verificata una situazione in cui ricorre l’obbligo dichiarativo: se la destinazione ad abitazione principale è stata effettuata nel corso dell’anno, l’importo della detrazione deve essere calcolato proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione stessa si è verificata.
Nel campo 18, deve essere riportata la data di ultimazione dei lavori, nel caso in cui la dichiarazione sia presentata per i beni alla cui produzione o al cui scambio è destinata l’attività dell’impresa (c.d. immobili merce).
I campi 19 e 20 devono essere, infine, barrati se il contribuente ha, rispettivamente, acquistato o ceduto/perso il diritto sull’immobile, precisando altresì l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale è stato registrato l’atto o dichiarato il fatto che ha determinato l’acquisto o la perdita della soggettività passiva Imu: in mancanza, devono essere indicati gli estremi dell’atto, del contratto o della concessione.

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