di Sandro CERATO
Nell’ambito delle operazioni
straordinarie che hanno ad oggetto la circolazione dell’azienda, quali ad
esempio la cessione ed il conferimento, accade sovente che il dante causa, con
la qualifica di esportatore abituale ai fini Iva, intenda trasferire,
unitamente all’azienda, anche la posizione soggettiva connessa al plafond
maturato, al fine di consentire all’avente causa di acquistare beni e
servizi senza applicazione dell’Iva.
La questione “nasce” già negli
anni precedenti (R.M. n. 165/E/2008), con alcune prese di posizione
dell’Agenzia che consentivano tale passaggio a condizione che con l’azienda
venissero trasferite tutte le posizioni creditorie e debitorie, con conseguente
difficoltà in tutti quei casi, assai frequenti, in cui le parti trasferiscono
solamente i cespiti, il magazzino e l’avviamento, lasciando in capo al dante
causa i crediti ed i debiti dell’azienda.
Nel più recente passato, invece,
la posizione dell’Agenzia si è “ammorbidita”, ed in particolare con la R.M.
14.12.2011, n. 124/E, l’Amministrazione Finanziaria ha innovato il proprio
pensiero. L’elemento di novità del predetto documento di prassi risiede nel
fatto che in tale circostanza a seguito del conferimento:
- l’attività di produzione (di macchinari, nella fattispecie), è trasferita in capo alla società neo-costituita a seguito del conferimento (conferitaria);
- l’attività commerciale di vendita dei prodotti, e delle correlate prestazioni di servizi, rimane in capo alla società conferente (che ha presentato l’istanza di interpello).
A seguito di tale configurazione
giuridica, la società conferitaria (newco) assume la veste di primo cedente per
le operazioni triangolari che la società conferente effettua nei confronti
dell’acquirente finale situato in un Paese extraUe. Ne consegue che entrambe le
società continueranno ad effettuare operazioni che conferiscono lo status di
esportatore abituale, sia pure tenendo conto che in capo al secondo cedente
(società interpellante e conferente), si matura anche una quota di plafond
vincolato (fino a concorrenza del costo di acquisto presso il primo cedente), e
solamente per il “margine” sulla successiva vendita il plafond è libero.
Sulla questione rappresentata,
l’Agenzia dopo aver confermato la possibilità di trasferimento del plafond
di esportatore abituale maturato in capo alla società conferente in capo alla
società avente causa (conferitaria) in occasione del conferimento d’azienda, e
ribadendo il contenuto della R.M. n. 165/E/2008 (con cui si chiedono due
condizioni per tale trasferimento: continuazione da parte della conferitaria
dell’attività svolta dalla conferente, e subentro nei rapporti giuridici attivi
e passivi relativi al complesso aziendale conferito), precisa tuttavia che “il
trasferimento del plafond non sia condizionato al trasferimento di tutti i
rapporti con la clientela non residente o, più in generale, di tutte le
posizioni creditorie e debitorie relative al ramo d’azienda conferito”. Il
diritto di godere dei benefici connessi dall’assumere la qualifica di
esportatore abituale, continua l’Agenzia, dipende infatti “dall’essere esportatore
abituale nei limiti quantitativi previsti dalla relativa disciplina. Situazione
nella quale il conferita rio subentra per effetto del conferimento del ramo
aziendale dedito all’attività di esportazione”.
Dopo aver quindi avallato la
possibilità di trasferimento del plafond in occasione del conferimento, con le
puntualizzazioni descritte (innovative rispetto alla precedente posizione più
rigida assunta con la R.M. n. 165/E/2008), l’Agenzia, accettando la soluzione
proposta dalla società interpellante, ritiene che, in forza del fatto che dopo
il conferimento conferente e conferitaria effettuano operazioni triangolari
in cui assumo rispettivamente la veste di secondo cedente e primo cedente, il
plafond maturato nell’anno 2011 (in capo alla conferente, posto che
l’operazione ha effetto all’1.1.2012) potrà essere utilizzato:
- dalla Newco (conferitaria), in funzione del rapporto tra l’ammontare stimato delle operazioni non imponibili presunte per l’anno 2012 (numeratore) e la somma di tale ammontare e di quello delle operazioni non imponibili che si presume saranno effettuate dalla conferente nell’anno 2012 (denominatore), tenendo conto che per tali ultime operazioni è necessario prendere come riferimento solamente il “margine” applicato nell’operazione triangolare (prezzo di vendita al cliente finale meno costo di acquisto presso la Newco primo cedente);
- dalla società conferente per il residuo importo.
Infine, per quanto riguarda gli adempimenti
da porre in essere, l’Agenzia ritiene che la società conferente deve
indicare nell’atto di conferimento il passaggio anche del plafond, nonché i
criteri di attribuzione dello stesso in funzione del criterio sopra indicato.
La società conferitaria, a sua volta, deve indicare l’operazione effettuata
nella comunicazione di variazione dati, di cui all’art. 35, co. 3, del DPR
633/72.
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