Nell’ambito
del settore edile, gli interventi
che costituiscono trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, sono
subordinati al rilascio del permesso di
costruire al proprietario o a chi ha titolo per richiederlo (D.P.R.
6.6.2001, n. 380 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia). Il rilascio del suddetto permesso comporta la
corresponsione di un contributo, come previsto dall’art. 16 del D.P.R. n.
380/2001, “commisurato all’incidenza
degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione”. Il
contributo concessorio si compone dunque di due parti:
·
una quota
relativa agli oneri di urbanizzazione,
da corrispondersi all’atto del rilascio del permesso, e rateizzabile;
· una quota
relativa al costo di costruzione, determinata all’atto del rilascio e
corrisposta in corso d’opera.
Tralasciando
la quota relativa al costo di costruzione, non rilevante ai fini della
trattazione in esame, è opportuno osservare che l’art. 16, co. 2, del D.P.R. n.
380/2001, consente al titolare del permesso a costruire, a scomputo totale o parziale della quota relativa agli oneri di
urbanizzazione, di “obbligarsi a
realizzare direttamente le opere di urbanizzazione (….) con le modalità e le
garanzie stabilite dal Comune, con conseguente acquisizione delle opere
realizzate al patrimonio indisponibile del Comune”.
Le
norme urbanistiche, pertanto, prevedono, quale presupposto indispensabile per
l’esercizio dell’attività edilizia, un’obbligazione di natura pecuniaria, al
cui adempimento è subordinato il rilascio della concessione, con possibilità
per il soggetto debitore di eseguire, alternativamente al pagamento in denaro, un facere,
ossia la realizzazione delle opere vere e proprie, da cedersi successivamente
al Comune gratuitamente.
Ai
fini Iva, mentre il pagamento degli oneri in denaro non comporta particolari
problematiche, come si dirà in seguito, la cessione gratuita di aree ed opere
al Comune, quale alternativa al pagamento del denaro, può presentare alcune
difficoltà in merito al corretto trattamento Iva.
Prima
dell’entrata in vigore della Legge n. 342/2000, di cui si dirà tra poco,
l’Amministrazione Finanziaria (Nota 20.4.1979, n. 363977, e Nota 14.6.1984, n.
397527) aveva ritenuto che l’esclusione da Iva, che si realizza nel caso in cui
vi sia pagamento in denaro degli oneri
di urbanizzazione, non potesse essere riconosciuta laddove il titolare
della concessione si fosse obbligato a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione a scomputo
totale o parziale della quota di contributo dovuta al Comune. In tale ipotesi,
infatti, si sarebbe realizzato un “distinto
rapporto in base al quale l’impresa concessionaria si obbliga ad eseguire
nell’interesse del comune i lavori relativi alle opere di urbanizzazione”,
configurabile quindi come “prestazione si
servizi imponibile all’Iva ai sensi dell’art. 3, co. 1, del D.P.R. n. 633/72,
il cui corrispettivo è costituito dagli importi parzialmente o totalmente
scomputati a favore del titolare della concessione”.
Tale
posizione, tuttavia, non era condivisa dalla prevalente giurisprudenza tributaria, in quanto, partendo dal presupposto che
gli oneri di urbanizzazione costituiscono prestazioni tributarie, come tali non
soggette ad Iva, concludeva per il non assoggettamento ad Iva anche
nell’ipotesi in cui i medesimo oneri non venissero corrisposti in denaro, bensì
mediante l’esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione (Comm. Trib. I
grado di Alessandria 26.6.1986, n. 380, Comm. Trib. II grado di Alessandria
27.10.1988, n. 505, e Comm. Trib. I grado di Piacenza 5.7.1986, n. 482).
La
questione è stata definitivamente
risolta dal legislatore con l’art. 51 della Legge n. 342/2000, che
espressamente dispone che “non è da
intendere rilevante ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, neppure agli
effetti delle limitazioni al diritto alla detrazione, la cessione nei confronti
dei comuni di aree o di opere di urbanizzazione, a scomputo di contributi di
urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione”. La citata
disposizione, dunque, che supera il precedente orientamento ministeriale,
sancisce definitivamente l’irrilevanza
ai fini Iva della cessione di aree ed opere di urbanizzazione ai comuni, a
scomputo della quota dovuta per oneri di urbanizzazione, in analogia a
quanto già ritenuto per il pagamento in denaro degli oneri stessi.
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