di
Michele BANA
L’art. 2475, co. 1, c.c. stabilisce che, “salvo
diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’amministrazione della società è
affidata a uno o più soci”. In altri termini, la norma contempla la possibilità
che l’atto costitutivo preveda la nomina di amministratore a beneficio di un
soggetto diverso dai soci. Non sono, tuttavia, designabili i soggetti che
si trovino in una delle cause di ineleggibilità di cui all’art. 2382
c.c.:
interdizione;
inabilitazione;
fallimento;
condanna
ad una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici,
oppure l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
Il successivo co. 3 dell’art. 2475 c.c. contempla
la possibilità che la gestione della s.r.l. sia affidata a uno o più
amministratori. Al ricorrere di quest’ultima ipotesi, il potere di
amministrazione può essere conferito a costoro secondo uno dei seguenti sistemi
di norme:
relative
alle società di capitali, che contemplano la costituzione di un consiglio di
amministrazione, non necessariamente obbligato ad attenersi al metodo della
collegialità. L’atto costitutivo può, infatti, disporre che le decisioni
vengano assunte attraverso il metodo del consenso espresso per iscritto o della
consultazione scritta;
previste
per le società di persone (artt. 2257 e 2258 c.c.),
ovvero scegliendo se utilizzare una forma di amministrazione disgiuntiva o congiuntiva.
La predetta previsione
dell’atto costitutivo, per l’amministrazione disgiunta o congiunta, è,
tuttavia, preclusa con riferimento ad alcune particolari fattispecie (art.
2475, co. 5, c.c.): le decisioni
di aumento di capitale di cui all’art. 2481 c.c., e la redazione del
progetto di bilancio, oppure delle operazioni straordinarie di fusione o
scissione di società.
Ai sensi dell’art. 2463, co. 2,
n. 8), c.c., la designazione degli amministratori deve avvenire, per la
prima volta, nell’atto costitutivo: l’identificazione degli amministratori
rappresenta un elemento essenziale e necessario per il funzionamento della
società a responsabilità limitata. Nello statuto possono essere indicati il numero di
amministratori, ovvero il loro numero minimo o massimo, ed il nome dei primi
amministratori: la nomina degli amministratori successiva alla prima,
ovvero a quella costitutiva, deve essere decisa dai soci, a norma del combinato
disposto di cui agli artt. 2475, co. 1, e 2479 c.c., ovvero mediante deliberazione
assembleare ai sensi dell’art. 2479-bis c.c., salvo che l’atto costitutivo
disponga diversamente. In tale eventualità, la decisione può essere,
infatti, assunta anche mediante consultazione scritta oppure sulla base
del consenso espresso per iscritto, purchè dai documenti sottoscritti
dai soci risultino “con chiarezza l’argomento oggetto della decisione ed il
consenso alla stessa” (art. 2479, co. 3, c.c.).
Per quanto riguarda, infine, il regime di pubblicità
della nomina, l’art. 2475, co. 2, c.c. dispone il rinvio alle norme
dettate dall’art. 2383, co. 4 e 5, c.c. con riferimento alle società per
azioni. In particolare, gli amministratori sono tenuti ad uno specifico
adempimento pubblicitario, entro 30 giorni dalla notizia della
loro nomina, ovvero chiederne l’iscrizione nel Registro delle imprese,
indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di
nascita, il domicilio, la cittadinanza e gli amministratori ai quali è
attribuita la rappresentanza della società, precisando se disgiuntamente o
congiuntamente.
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