martedì 13 novembre 2012

Dichiarazione Imu, obbligo per carenza informativa comunale


di Michele BANA

Le istruzioni alla compilazione del modello di cui al D.M. 30 ottobre 2012, in tema di imposta municipale propria, individuano – nell’ambito delle fattispecie che comportano l’adempimento della presentazione della dichiarazione Imu – alcuni casi riconducibili alla mancanza, da parte del comune, delle informazioni necessarie alla verifica del corretto adempimento dell’obbligazione tributaria. Il provvedimento fa riferimento, in particolare, alle seguenti circostanze:
·    l’immobile è utilizzato in locazione finanziaria. A questo proposito, si rammenta che – ai sensi dell’art. 9, co. 1, del D.Lgs. n. 23/2011, richiamato dall’art. 13, co. 1, del D.L. n. 201/2011 – è soggetto passivo Imu il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di edificazione, concessi in locazione finanziaria, a partire dalla data della stipulazione del contratto e per tutta la durata dello stesso: l’adempimento deve essere assolto entro 90 giorni dalla sottoscrizione dell’atto. Qualora si verifichi la risoluzione anticipata del contratto, o il mancato esercizio del diritto di riscatto, la società di leasing – che è il nuovo soggetto passivo – e il locatario (che ha cessato di esserlo) sono i contribuenti sui quali grava l’obbligo dichiarativo, entro 90 giorni dalla data di riconsegna del bene, comprovata dal relativo verbale. Nel caso di leasing stipulati prima dell’entrata in vigore della Legge n. 99/2009, sono compatibili le dichiarazioni Ici già presentate (C.M. n. 3/DF/2012);
·    l’immobile ha costituito oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
·    l’atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha avuto ad oggetto un’area fabbricabile. Al ricorrere di tale ipotesi, nonostante il dato relativo alla variazione catastale sia fruibile dal comune, l’informazione relativa al valore dell’area deve, tuttavia, essere dichiarata dal contribuente, così come la variazione del valore dell’area successivamente intervenuta, in quanto tali dati non sono contenuti nella banca dati catastale. Diversamente, qualora il comune abbia predeterminato i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, la dichiarazione Imu non deve essere presentata se il contribuente, all’atto del versamento, intende adeguarsi, per il calcolo dell’imposta, al valore venale dell’area predeterminato dal comune;
·    il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile;
·    l’area è divenuta edificabile per effetto della demolizione del fabbricato;
·    l’immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà divisa, in via provvisoria. Sul punto, si rammenta l’orientamento della giurisprudenza di legittimità riguardante la previgente Ici, secondo cui – essendo il presupposto del tributo il possesso degli immobili – è tenuto al pagamento dell’imposta l’assegnatario, anche provvisorio, di alloggio di cooperativa edilizia, nonostante non sia ancora stato stipulato l’atto notarile di trasferimento della proprietà in suo favore (Cass. 1° dicembre 2004, n. 22570, e 18 agosto 2004, n. 16130);
·    l’immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure è variata la destinazione ad abitazione principale dell’alloggio, oppure concesso in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità, come nel caso in cui il fabbricato è rimasto inutilizzato, oppure non è stato adibito ad abitazione principale per una parte dell’anno;
·    l’immobile è esente dall’Imu, ai sensi dell’art. 7, co. 1, lett c) e i), del D.Lgs. n. 504/1992;
·    l’immobile ha perso, oppure acquistato, durante l’anno di riferimento il diritto all’esenzione dall’imposta municipale propria;
·    il fabbricato è classificabile nel gruppo catastale D, non è iscritto in catasto, ovvero è iscritto ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, per il quale sono stati computati costi aggiuntivi a quelli di acquisizione, suscettibili di determinare una variazione, sia in aumento che in diminuzione, del valore venale del bene;
·    è intervenuta, relativamente all’immobile, una riunione di usufrutto non dichiarata in catasto, oppure un’estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o superficie, salvo che tale estinzione sia stata dichiarata in catasto, o dipenda da un atto per il quale sono state applicate le procedure telematiche del MUI;
·    le parti comuni dell’edificio indicate nell’art. 1117, co. 2, c.c. sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile. Qualora venga costituito il condominio, la dichiarazione deve essere presentata dall’amministratore per conto di tutti i condomini;
·    l’immobile è oggetto di diritto di godimento a tempo parziale di cui al D.Lgs. n. 427/1998 (c.d. multiproprietà). Analogamente al punto precedente, l’obbligo dichiarativo grava sull’amministratore del condominio o della comunione;
·    l’immobile è posseduto, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione;
·    si è verificato l’acquisto o la cessazione di un diritto reale sull’immobile per effetto di legge, come nel caso dell’usufrutto legale dei genitori.
Fermo restando che la dichiarazione deve essere presentata in tutti i casi in cui il contribuente non abbia richiesto gli aggiornamenti della banca dati catastale.


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