di
Michele BANA
Le istruzioni alla compilazione
del modello di cui al D.M. 30 ottobre 2012, in tema di imposta municipale
propria, individuano – nell’ambito delle fattispecie che comportano l’adempimento
della presentazione della dichiarazione Imu – alcuni casi riconducibili alla
mancanza, da parte del comune, delle informazioni necessarie alla verifica del
corretto adempimento dell’obbligazione tributaria. Il provvedimento fa
riferimento, in particolare, alle seguenti circostanze:
· l’immobile è
utilizzato in locazione finanziaria. A
questo proposito, si rammenta che – ai sensi dell’art. 9, co. 1, del D.Lgs. n.
23/2011, richiamato dall’art. 13, co. 1, del D.L. n. 201/2011 – è soggetto
passivo Imu il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di
edificazione, concessi in locazione finanziaria, a partire dalla data della
stipulazione del contratto e per tutta la durata dello stesso: l’adempimento
deve essere assolto entro 90 giorni dalla sottoscrizione dell’atto. Qualora si
verifichi la risoluzione anticipata del
contratto, o il mancato esercizio
del diritto di riscatto, la società di leasing – che è il nuovo soggetto
passivo – e il locatario (che ha cessato di esserlo) sono i contribuenti sui
quali grava l’obbligo dichiarativo, entro
90 giorni dalla data di riconsegna del bene, comprovata dal relativo
verbale. Nel caso di leasing stipulati prima dell’entrata in vigore della Legge
n. 99/2009, sono compatibili le dichiarazioni Ici già presentate (C.M. n.
3/DF/2012);
· l’immobile ha
costituito oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
· l’atto costitutivo,
modificativo o traslativo del diritto ha avuto ad oggetto un’area fabbricabile.
Al ricorrere di tale ipotesi, nonostante
il dato relativo alla variazione catastale sia fruibile dal comune,
l’informazione relativa al valore dell’area deve, tuttavia, essere dichiarata
dal contribuente, così come la variazione del valore dell’area successivamente
intervenuta, in quanto tali dati non sono contenuti nella banca dati catastale.
Diversamente, qualora il comune abbia predeterminato i valori venali in comune
commercio delle aree fabbricabili, la dichiarazione Imu non deve essere
presentata se il contribuente, all’atto del versamento, intende adeguarsi, per
il calcolo dell’imposta, al valore venale dell’area predeterminato dal comune;
· il terreno agricolo è
divenuto area fabbricabile;
· l’area è divenuta
edificabile per effetto della demolizione del fabbricato;
· l’immobile è assegnato
al socio della cooperativa edilizia a proprietà divisa, in via provvisoria. Sul punto, si rammenta l’orientamento della
giurisprudenza di legittimità riguardante la previgente Ici, secondo cui –
essendo il presupposto del tributo il possesso degli immobili – è tenuto al
pagamento dell’imposta l’assegnatario, anche provvisorio, di alloggio di
cooperativa edilizia, nonostante non sia ancora stato stipulato l’atto notarile
di trasferimento della proprietà in suo favore (Cass. 1° dicembre 2004, n.
22570, e 18 agosto 2004, n. 16130);
· l’immobile è assegnato al socio della cooperativa
edilizia a proprietà indivisa oppure è variata la destinazione ad abitazione
principale dell’alloggio, oppure concesso in locazione dagli istituti autonomi
per le case popolari (IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica
aventi le stesse finalità, come nel caso in cui il fabbricato è rimasto
inutilizzato, oppure non è stato adibito ad abitazione principale per una parte
dell’anno;
· l’immobile è esente
dall’Imu, ai sensi dell’art. 7, co.
1, lett c) e i), del D.Lgs. n. 504/1992;
· l’immobile ha perso,
oppure acquistato, durante l’anno di riferimento il diritto all’esenzione
dall’imposta municipale propria;
· il fabbricato è classificabile
nel gruppo catastale D, non è iscritto in catasto, ovvero è iscritto ma senza attribuzione di
rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, per
il quale sono stati computati costi aggiuntivi a quelli di acquisizione,
suscettibili di determinare una variazione, sia in aumento che in diminuzione,
del valore venale del bene;
· è intervenuta,
relativamente all’immobile, una riunione di usufrutto non dichiarata in
catasto, oppure un’estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o
superficie, salvo che tale estinzione
sia stata dichiarata in catasto, o dipenda da un atto per il quale sono state
applicate le procedure telematiche del MUI;
· le parti comuni
dell’edificio indicate nell’art. 1117, co. 2, c.c. sono accatastate in via
autonoma, come bene comune censibile. Qualora
venga costituito il condominio, la dichiarazione deve essere presentata
dall’amministratore per conto di tutti i condomini;
· l’immobile è oggetto
di diritto di godimento a tempo parziale di cui al D.Lgs. n. 427/1998 (c.d. multiproprietà). Analogamente al punto precedente, l’obbligo
dichiarativo grava sull’amministratore del condominio o della comunione;
· l’immobile è
posseduto, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da
persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione;
· si è verificato
l’acquisto o la cessazione di un diritto reale sull’immobile per effetto di
legge, come nel caso
dell’usufrutto legale dei genitori.
Fermo restando che la
dichiarazione deve essere presentata in tutti
i casi in cui il contribuente non abbia richiesto gli aggiornamenti della banca
dati catastale.
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