mercoledì 28 novembre 2012

La costituzione della s.r.l. semplificata


di Michele BANA

L’art. 3, co. 1, del D.L. n. 1/2012 ha inserito una nuova forma di s.r.l., disciplinata dall’art. 2463-bis c.c., secondo cui la società a responsabilità limitata semplificata può essere formata con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i 35 anni di età alla data della costituzione: conseguentemente, il capitale della s.r.l.s. può essere detenuto da un unico socio oppure da una pluralità di persone fisiche, purchè soddisfino il predetto requisito anagrafico, da verificarsi a cura del notaio (art. 2 del D.M. n. 138/2012, entrato in vigore lo scorso 29 agosto).
La società a responsabilità limitata semplificata deve costituirsi mediante atto pubblico, in conformità al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico (D.M. n. 138/2012). Il modello in parola deve ritenersi immodificabile sotto il profilo della disciplina sostanziale del negozio costitutivo della società in esso previsto, ma non anche in relazione alle formule dell’atto pubblico proposte (Comitato dei Notati del Triveneto, massima R.A.1). Queste ultime appaiono, infatti, inserite nel modello standardizzato al solo scopo di semplificarne la lettura, tant’è che sono incomplete – ad esempio, manca l’intestazione “Repubblica Italiana”, e l’espressa menzione del distretto notarile di iscrizione del notaio rogante – e riferite ad un’unica ipotesi tipo (quella dell’atto pubblico in cui intervengono soggetti non rappresentati, che conoscono la lingua italiana, sanno leggere e scrivere, non richiedono l’assistenza di testimoni, ecc.). Con l’effetto che, secondo il predetto orientamento, si deve riconoscere al notaio la possibilità di utilizzare le formule dell’atto pubblico che ritiene maggiormente opportune, anche discostandosi da quelle contenute nel modello tipizzato, purchè rispetti la disciplina legale sulla forma degli atti pubblici contenuta nella Legge Notarile e nelle altre norme speciali: dovrebbe, pertanto, ritenersi prospettabile l’inserimento di clausole statutarie ulteriori, purchè non si pongano in contrasto con le previsioni del modello e le finalità specifiche della s.r.l.s. (Circolare Assonime n. 29/2012).
L’atto costitutivo deve riportare le seguenti informazioni: 
  1. il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio; 
  2. la denominazione sociale contenente l'indicazione di “società a responsabilità limitata semplificata” e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie; 
  3. l'ammontare del capitale sociale, pari almeno ad euro 1 e inferiore all'importo di euro 10.000 previsto all'art. 2463, co. 2, n. 4), c.c. sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all'organo amministrativo e non collocato transitoriamente in banca, come ordinariamente accade nelle s.r.l. ordinarie. Tale deroga pare, tuttavia, in contrasto con le nuove disposizioni in merito alla circolazione del denaro contante per le quali i trasferimenti di denaro eccedenti la soglia di euro 1.000 devono avvenire necessariamente in modalità tracciata. Pertanto, in caso di conferimenti eccedenti la predetta soglia, questi devono necessariamente transitare sul conto corrente intestato alla società e non, come dispone la norma, “nelle mani” dell’organo organo amministrativo. Si osservi, tuttavia, che il predetto principio di versamento diretto agli amministratori non dovrebbe trovare applicazione nel caso di aumento di capitale sociale ad almeno euro 10.000: al ricorrere di tale ipotesi, si verificherebbe, infatti, un mutamento del modello societario, in quello della s.r.l. ordinaria, che non prevede alcun obbligo di effettuare i soli conferimenti in denaro (Circolare Assonime n. 29/2012);
  4. le informazioni previste dall’art. 2463, co. 2, n. 3), 6), 7) e 8), c.c., ovvero l’attività che costituisce l’oggetto sociale, la quota di partecipazione di ciascun socio, le norme relative al funzionamento della società, comprese quelle concernenti l’amministrazione e la rappresentanza, le persone alle quali è affidata l’amministrazione, e l’eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
  5. il luogo e la data di sottoscrizione; 
  6. gli amministratori, i quali devono essere scelti tra i soci. Non possono, pertanto, assumere la carica di amministratori i soggetti diversi dalle persone fisiche, oppure non facenti parte della compagine sociale od aventi già 35 anni di età: qualora l’amministratore perda la qualifica di socio, decade anche dall’incarico di gestione ad esso affidato.
La denominazione di società a responsabilità limitata semplificata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.
Alla luce di quanto sopra riportato, emerge che nella società a responsabilità limitata semplificata:
  • sono stati eliminati i riferimenti alla denominazione del socio e dello stato di costituzione. Il nuovo modello societario, infatti, è riservato alle persone fisiche;
  • l’indicazione della denominazione sociale deve essere accompagnata dalla dicitura “società a responsabilità limitata semplificata”;
  • l’ammontare del capitale sociale è soggetto alle nuove disposizioni contenute nell’art. 2463-bis c.c., che derogano al limite ordinario di euro 10.000;
  • la  precisazione dell’importo presunto delle spese di costituzione, poste a carico della società, è stata eliminata. L’art. 3 , co. 3, del D.L. n. 1/2012 dispone, infatti, che l'atto costitutivo e l'iscrizione nel  registro delle imprese delle s.r.l.s. sono esenti da diritto di bollo e segreteria, così come non devono essere corrisposti onorari notarili: rimangono, invece, dovuti l’imposta di registro in misura fissa (euro 168), il diritto annuale camerale e la tassa di concessione governativa sui libri sociali (euro 309,87 oltre ad euro 14,62 ogni 100 pagine di ogni libro);
  • gli amministratori, da scegliersi obbligatoriamente tra i soci, devono essere espressamente menzionati.

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