domenica 25 novembre 2012

Nuova Iva per cassa già dal prossimo mese, modalità di esercizio dell’opzione

di Sandro CERATO
Il 1° dicembre 2012 entrerà in vigore il nuovo regime di Iva per cassa, così come riformulato ad opera dell’art. 32-bis del D.L. n. 83/2012, che demandava ad un provvedimento direttoriale l’individuazione delle modalità per l’esercizio dell’opzione. Tale provvedimento è stato approvato in data 21 novembre scorso, e ha stabilito che l’opzione, per i soggetti passivi Iva con volume d’affari non superiore a euro 2.000.000, si esercita con il comportamento concludente del soggetto passivo (aspetto sostanziale) e con la successiva conferma nel quadro VO della dichiarazione Iva (aspetto formale) presentata successivamente al predetto comportamento concludente.
L’art. 32-bis, D.L. 83/2012, si ricorsa brevemente ha introdotto un nuovo regime di esigibilità differita dell’imposta sul valore aggiunto, la cui effettiva entrata in vigore determina l’abrogazione di quello previsto dall’art. 7, D.L. 185/2008. Le nuove disposizioni sono state attuate dal D.M. 11.10.2012, il quale ha, però, rinviato ad un successivo Provvedimento Agenzia delle Entrate, come peraltro previsto dalla citata disposizione del Decreto Crescita, pubblicato in data 21 novembre 2012, e quindi pochi giorni prima dell’entrata in vigore (1° dicembre 2012) del nuovo regime di Iva per cassa. Le principali tematiche affrontate dal Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze hanno riguardato i presupposti soggettivi, le operazioni escluse, l’esigibilità e la detrazione dell’imposta, nonché gli effetti dell’esercizio dell’opzione per l’Iva di cassa, mentre il provvedimento direttoriale del 21 novembre ha illustrato le modalità, gli effetti e la durata dell’opzione.
In buona sostanza, per coloro che intendono optare per l’Iva di cassa sin dal prossimo 1° dicembre 2012, è necessario procedere come segue:
  • applicare l’esigibilità differita su tutte le operazioni attive effettuate dal prossimo 1° dicembre, nonché operare la detrazione solo all’atto del pagamento dell’Iva afferente tutti gli acquisti registrati dal prossimo 1° dicembre;
  • barrare la casella del quadro VO della dichiarazione Iva 2013 (per l’anno 2012), da presentarsi entro il 30 settembre 2013.
Su tale opportunità ossia di “entrare” nell’Iva di cassa sin dal prossimo 1° dicembre 2012, deve essere spesa qualche riflessione, posto che comporterebbe la “spaccatura” dell’anno 2012 in due parti: operazioni effettuate fino al 30 novembre con esigibilità immediata, ed operazioni effettuate nel mese di dicembre con esigibilità differita, con evidenti complicazioni soprattutto per i contribuenti trimestrali, costretti ad un lavoro improbo per ottenere una corretta suddivisione. A tal fine, sembra più agevole optare per il regime Iva di cassa con decorrenza dal prossimo 1° gennaio 2013, talchè si chiude l’anno 2012 con le regole ordinarie, si inizia l’anno nuovo con quelle speciali previste dalle disposizioni in commento. 
Un merito alla durata dell’opzione, il provvedimento direttoriale impone un “paletto” particolarmente oneroso, posto che viene precisato che il vincolo, una volta esercitata l’opzione stessa, è pari a tre anni, periodo che francamente appare eccessivo, fermo restando che l’uscita potrà anticipatamente ma solo nel caso in cui nel corso di un anno compreso nel triennio il soggetto passivo superi il limite di volume d’affari di euro 2.000.000.
Particolare attenzione deve essere prestata anche all’eventuale revoca dell’opzione, posto che nel provvedimento si stabilisce che trascorso il triennio di permanenza nel regime, l’opzione si rinnova automaticamente per ciascun anno successivo, salva la possibilità di revoca espressa, da esercitarsi con le medesime modalità dell’opzione, ossia:
  •  con il comportamento concludente (ritorno all’applicazione dell’Iva “ordinaria”); 
  • con la comunicazione nella prima dichiarazione Iva da presentarsi successivamente alla revoca.
Infine, è bene ricordare gli ulteriori seguenti aspetti:
  • per la durata dell’opzione, è stabilito che per coloro che intendono optare già dal prossimo 1° dicembre 2012, l’anno 2012 è considerato per intero ai fini del computo del triennio, con la conseguenza che il regime cesserà il 31 dicembre 2014; 
  • nelle fatture emesse da parte del soggetto che ha optato per il regime di Iva per cassa, deve essere riportata la dicitura “Iva per cassa”, e l’indicazione dell’art. 32-bis del D.L. 83/2012 (indicazione che appare inutile, considerando che la controparte può comunque detrarre l’imposta nei modi ordinari);
  • salva l’applicazione delle relative sanzioni, sono fatti salvi gli effetti dell’opzione, anche se la stessa è comunicata in una dichiarazione “tardiva”, ossia presentata entro i 90 giorni successivi allo spirare del termine ordinario.


Nessun commento:

Posta un commento