Il 1° dicembre 2012 entrerà in
vigore il nuovo regime di Iva per cassa, così come riformulato ad opera
dell’art. 32-bis del D.L. n. 83/2012, che demandava ad un provvedimento
direttoriale l’individuazione delle modalità per l’esercizio dell’opzione. Tale
provvedimento è stato approvato in data 21 novembre scorso, e ha stabilito che
l’opzione, per i soggetti passivi Iva con volume d’affari non superiore a euro
2.000.000, si esercita con il comportamento concludente del soggetto passivo
(aspetto sostanziale) e con la successiva conferma nel quadro VO della
dichiarazione Iva (aspetto formale) presentata successivamente al predetto
comportamento concludente.
L’art. 32-bis, D.L. 83/2012, si
ricorsa brevemente ha introdotto un nuovo regime di esigibilità differita
dell’imposta sul valore aggiunto, la cui effettiva entrata in vigore determina
l’abrogazione di quello previsto dall’art. 7, D.L. 185/2008. Le nuove
disposizioni sono state attuate dal D.M. 11.10.2012, il quale ha, però,
rinviato ad un successivo Provvedimento Agenzia delle Entrate, come peraltro
previsto dalla citata disposizione del Decreto Crescita, pubblicato in data 21
novembre 2012, e quindi pochi giorni prima dell’entrata in vigore (1° dicembre
2012) del nuovo regime di Iva per cassa. Le principali tematiche affrontate dal
Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze hanno riguardato i
presupposti soggettivi, le operazioni escluse, l’esigibilità e la detrazione
dell’imposta, nonché gli effetti dell’esercizio dell’opzione per l’Iva di
cassa, mentre il provvedimento direttoriale del 21 novembre ha illustrato le
modalità, gli effetti e la durata dell’opzione.
In buona sostanza, per coloro che
intendono optare per l’Iva di cassa sin dal prossimo 1° dicembre 2012, è
necessario procedere come segue:
- applicare l’esigibilità differita su tutte le operazioni attive effettuate dal prossimo 1° dicembre, nonché operare la detrazione solo all’atto del pagamento dell’Iva afferente tutti gli acquisti registrati dal prossimo 1° dicembre;
- barrare la casella del quadro VO della dichiarazione Iva 2013 (per l’anno 2012), da presentarsi entro il 30 settembre 2013.
Su tale opportunità ossia di
“entrare” nell’Iva di cassa sin dal prossimo 1° dicembre 2012, deve essere
spesa qualche riflessione, posto che comporterebbe la “spaccatura” dell’anno
2012 in due parti: operazioni effettuate fino al 30 novembre con esigibilità
immediata, ed operazioni effettuate nel mese di dicembre con esigibilità
differita, con evidenti complicazioni soprattutto per i contribuenti
trimestrali, costretti ad un lavoro improbo per ottenere una corretta
suddivisione. A tal fine, sembra più agevole optare per il regime Iva di cassa
con decorrenza dal prossimo 1° gennaio 2013, talchè si chiude l’anno 2012 con
le regole ordinarie, si inizia l’anno nuovo con quelle speciali previste dalle
disposizioni in commento.
Un merito alla durata
dell’opzione, il provvedimento direttoriale impone un “paletto” particolarmente
oneroso, posto che viene precisato che il vincolo, una volta esercitata
l’opzione stessa, è pari a tre anni, periodo che francamente appare eccessivo,
fermo restando che l’uscita potrà anticipatamente ma solo nel caso in cui nel
corso di un anno compreso nel triennio il soggetto passivo superi il limite di
volume d’affari di euro 2.000.000.
Particolare attenzione deve essere prestata anche all’eventuale revoca
dell’opzione, posto che nel provvedimento si stabilisce che trascorso il triennio
di permanenza nel regime, l’opzione si rinnova automaticamente per ciascun anno
successivo, salva la possibilità di revoca espressa, da esercitarsi con le
medesime modalità dell’opzione, ossia:
- con il comportamento concludente (ritorno all’applicazione dell’Iva “ordinaria”);
- con la comunicazione nella prima dichiarazione Iva da presentarsi successivamente alla revoca.
Infine, è bene ricordare gli ulteriori seguenti aspetti:
- per la durata dell’opzione, è stabilito che per coloro che intendono optare già dal prossimo 1° dicembre 2012, l’anno 2012 è considerato per intero ai fini del computo del triennio, con la conseguenza che il regime cesserà il 31 dicembre 2014;
- nelle fatture emesse da parte del soggetto che ha optato per il regime di Iva per cassa, deve essere riportata la dicitura “Iva per cassa”, e l’indicazione dell’art. 32-bis del D.L. 83/2012 (indicazione che appare inutile, considerando che la controparte può comunque detrarre l’imposta nei modi ordinari);
- salva l’applicazione delle relative sanzioni, sono fatti salvi gli effetti dell’opzione, anche se la stessa è comunicata in una dichiarazione “tardiva”, ossia presentata entro i 90 giorni successivi allo spirare del termine ordinario.
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