La
società a responsabilità limitata, come illustrato in un precedente commento,
può costituirsi – a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 1/2012 e del
Decreto Sviluppo – secondo tre distinte forme: ordinaria (art. 2463 c.c.),
semplificata (art. 2463-bis c.c.) e a capitale ridotto (art. 44 del D.L. n.
83/2012). In questo primo contributo, ci soffermeremo sui principali aspetti
della formazione della tradizionale s.r.l., rinviando a successivi interventi
la trattazione delle altre due tipologie.
L’art. 2463 c.c. dispone che la società a
responsabilità limitata può essere costituita mediante contratto, ovvero atto
unilaterale (c.d. s.r.l. unipersonale).
È richiesta, a pena di nullità (artt. 2463, ultimo co., e 2332, co. 1, n. 1),
c.c.), ovvero ad substantiam, la
forma di atto pubblico e, quindi,
l’intervento di un notaio.
L’atto costitutivo della s.r.l. ordinaria deve
riportare almeno le seguenti informazioni (c.d. contenuto minimo obbligatorio):
- il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza di ciascun socio. La normativa civilistica consente, pertanto, la partecipazione al procedimento costitutivo anche da parte dei soggetti diversi dalle persone fisiche, nonché dei residenti in uno Stato differente da quello italiano, purchè risulti verificata – preventivamente – la sussistenza del principio di reciprocità;
- la denominazione, contenente l’indicazione – anche soltanto mediante sigla – di società a responsabilità limitata, e il comune ove sono poste la sede principale della s.r.l. e le eventuali sedi secondarie. Alla luce della formulazione letterale della norma, il trasferimento della sede all’interno del medesimo comune non configura l’ipotesi di modifica dell’atto costitutivo, escludendo dunque la necessità di un’apposita deliberazione di assemblea. Salvo il caso in cui l’atto costitutivo abbia, originariamente, riportato l’indirizzo completo della sede, e non soltanto l’indicazione del comune (massima E.A.1. dei Notai del Triveneto);
- l’oggetto sociale, che deve essere lecito, possibile e determinato (ovvero almeno determinabile), in ossequio ai principi generali di cui all’art. 1346 c.c.;
- l'ammontare del capitale sottoscritto (non inferiore ad euro 10.000,00), e quello versato, che non necessita, tuttavia, di una valutazione di congruità – da parte del notaio, in sede di controllo di legittimità dell’atto costitutivo – rispetto all’oggetto che la costituenda s.r.l. si propone di perseguire. Sul punto, si rammenta che la costituzione della s.r.l. ordinaria con un capitale sociale inferiore al minimo (euro 10.000,00) non costituisce una causa di nullità, in quanto il presupposto oggettivo della disposizione applicabile alla fattispecie (artt. 2463, ultimo co., e 2332, co. 1, n. 3), c.c.) è rappresentato dalla “mancanza nell’atto costitutivo di ogni indicazione riguardante […] l’ammontare del capitale sociale”. L’ipotesi in parola configura, invece, una causa di scioglimento della s.r.l. (art. 2484, co. 4, c.c.);
- i conferimenti di ciascun socio, nonché il valore attribuito ai crediti e beni apportati in natura: a differenza delle s.p.a., è ammesso il conferimento nella forma di prestazioni d’opera o di servizi a beneficio della s.r.l., a norma dell’art. 2464, co. 6, c.c.;
- la quota di partecipazione di ciascun socio, determinabile anche in misura non proporzionale ai conferimenti (art. 2468, co. 2, ultimo periodo, c.c.), ma soggetta ad alcuni divieti: non può, infatti, essere rappresentata da azioni, né formare oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari (art. 2468, co. 1, c.c.);
- le norme di funzionamento della società, con la precisazione di quelle riguardanti l’amministrazione e la rappresentanza. A questo proposito, si riscontra una differenziazione rispetto alle s.p.a., in quanto il contenuto obbligatorio dell’atto costitutivo comprende le norme relative alla ripartizione degli utili, nonché l’indicazione del sistema di amministrazione adottato e dei soggetti che hanno la rappresentanza della società (art. 2328, co. 2, nn. 7) e 9), c.c.). La distinzione in parola trova fondamento nella diversa disciplina della s.p.a., non rinvenibile nelle s.r.l.: nelle società per azioni, lo statuto può, infatti, essere rappresentato da un atto separato, comunque considerato parte integrante dell’atto costitutivo (art. 2328, ultimo co., primo periodo, c.c.), ferma restando la prevalenza delle norme dello statuto su quelle dell’atto costitutivo, se difformi ovvero incompatibili;
- le persone a cui è affidata l’amministrazione, l’eventuale soggetto incaricato della revisione legale dei conti della società;
- l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società.
A differenza delle s.p.a. (art. 2328, co. 2, n.
13), c.c.), non è richiesta l’indicazione
della durata della s.r.l., che si
presume dunque costituita a tempo indeterminato, né il termine entro il quale
il socio può esercitare il diritto di
recesso. Quest’ultimo è, infatti, autonomamente disciplinato dall’art.
2473, co. 2, c.c., che riconosce la facoltà del partecipante di sciogliersi dal
rapporto sociale, con un preavviso di
almeno 180 giorni, salvo che l’atto costitutivo stabilisca un termine
maggiore, comunque non superiore ad un
anno.
Si ricorda, infine, che per la costituzione della s.r.l., analogamente
alle s.p.a., non è sufficiente la predisposizione del contratto, ovvero
dell’atto unilaterale, secondo le suddette modalità, ma è altresì necessario
che risultino soddisfatti i seguenti requisiti
(artt. 2463, ultimo co., e 2329 c.c.):
- il capitale sociale è stato interamente sottoscritto;
- è stata rispettata la disciplina speciale dei conferimenti, dettata dagli artt. 2464 e 2465 c.c.: l’avvenuto versamento di almeno il 25,00% dei conferimenti in denaro, ovvero il 100,00% nel caso di costituzione con atto unilaterale (art. 2464, co. 4, primo periodo, c.c.); la presentazione della relazione di stima sui conferimenti in natura, redatta da un revisore legale oppure da una società di revisione iscritti nell’apposito registro, designato dal socio conferente, contenente la descrizione dei beni o crediti conferiti, l’attestazione che il valore del conferimento in natura è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo, ed i criteri di valutazione adottati (art. 2465, co. 1, secondo periodo, c.c.);
- sussistono le autorizzazioni e le altre condizioni richieste, in virtù di leggi speciali, per la costituzione della società, in relazione al proprio particolare oggetto.
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