giovedì 15 novembre 2012

Dichiarazione Imu (quasi) sempre esclusa per l’abitazione principale

di Sandro CERATO

Le istruzioni alla dichiarazione Imu confermano che per l’abitazione principale, e le relative pertinenze, non sussiste l’obbligo di dichiarazione al Comune. Tale esclusione è in linea con la disciplina prevista ai fini Imu, posto che i requisiti per fruire della riduzione di aliquota prevista in tale ipotesi (0,4% normalmente) richiedono che il contribuente dimori e risieda nell’immobile stesso. Tali requisiti, soprattutto quello riferito alla residenza, sono già conosciuti dal Comune, con la conseguenza che nessun obbligo dichiarativo si rende necessario, nemmeno, come precisano le istruzioni, per l’indicazione della maggiorazione detrazione di euro 50 per ciascun figlio, di età non superiore a 26 anni, dimorante e residente nell’immobile per il quale si applica il beneficio di abitazione principale. Vi sono tuttavia, alcune ipotesi in cui l’obbligo di dichiarazione sussiste, che di seguito si descrivono:
  • i componenti del nucleo familiare (tipicamente marito e moglie) hanno stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi stabiliti nello stesso territorio comunale. In tale ipotesi, come ricordato anche nella C.M. n. 3/DF, le agevolazioni per l’abitazione principale si applicano per un solo immobile, con la conseguenza che l’obbligo dichiarativo si realizza proprio in relazione all’immobile che fruisce dell’aliquota ridotta (e quindi in capo al soggetto che vi dimora e vi risiede);
  • separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nel qual caso le disposizioni in materia di Imu prevedono che l’assegnazione della casa coniugale all’ex coniuge si intende effettuata, ai soli fini Imu, a titolo di diritto di abitazione. In tale ipotesi, precisano le istruzioni è necessario verificare il Comune in cui è ubicato l’immobile assegnato, poiché se lo stesso si trova nel Comune in cui è stato celebrato il matrimonio, ovvero in quello in cui l’ex coniuge assegnatario è nato, non sussiste alcun obbligo dichiarativo. Tale conclusione deriva dalla circostanza che, a seguito della separazione o annullamento del matrimonio, la sentenza è comunicata al Comune di celebrazione del matrimonio, il quale a sua volta procede alla comunicazione presso i Comuni in cui i due ex coniugi sono nati. In altre parole, concludono le istruzioni, l’obbligo dichiarativo sorge solamente se l’immobile assegnato è ubicato in un Comune diverso da quello di celebrazione del matrimonio, ovvero diverso da quello in cui tale assegnatario è nato.
Per completezza, è altresì bene ricordare che le istruzioni precisano altresì che:
  • per i cittadini italiani residenti all’estero, per i quali il Comune può disporre con delibera l’assimilazione all’abitazione principale dell’immobile posseduto in Italia, è richiesto l’obbligo dichiarativo (ovviamente se il Comune ha adottato la relativa delibera);
  • per gli anziani o disabili che abbiano trasferito la residenza in istituti di ricovero o sanitari, per i quali è possibile fruire dell’aliquota ridotta per l’abitazione principale, non è mai richiesto l’obbligo dichiarativo, essendo sufficiente a tal fine la presenza della delibera adottata dal Comune (il quale è quindi a conoscenza della fattispecie).
Sono, invece, esclusi dall’obbligo di presentazione della dichiarazione Imu le pertinenze, gli immobili indicati nella dichiarazione di successione presentata da eredi e legatari, nonché i fabbricati rurali ad uso strumentale: in quest’ultimo caso, l’Agenzia del Territorio – a norma dell’art. 4, co. 2, del D.M. 26 luglio 2012 – rende, infatti, disponibile ai comuni, sul portale per gli stessi, ed all’Agenzia delle Entrate le domande presentate per il riconoscimento dei requisiti di ruralità di cui al precedente art. 2, al fine di agevolare le attività di verifica di rispettiva competenza. Tale principio opera anche nei confronti dei fabbricati rurali iscritti al catasto terreni, che devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012 (art. 13, co. 14-ter, del D.L. n. 201/2011), per i quali i comuni potranno comunque avvalersi delle informazioni disponibili sul predetto portale.
Le istruzioni alla compilazione della dichiarazione Imu precisano, inoltre, che “per quanto non espressamente indicato nell’elenco sopra riportato, il contribuente può assumere le necessarie informazioni sul corretto adempimento dell’obbligazione tributaria presso il competente ufficio del comune di ubicazione degli immobili”.

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