di
Michele BANA
Il Ministro
dell’Economia e delle Finanze, nel rispetto del combinato disposto di cui agli
artt. 9, co. 6, del D.Lgs. n. 23/2011, e 13, co. 12-ter, del D.L. n. 201/2011,
ha emanato – dopo aver sentito l’Associazione Nazionale dei Comuni – il D.M. 30
ottobre 2012 di approvazione della dichiarazione Imu, precisandone altresì i
casi di obbligatoria presentazione.
I soggetti passivi del
tributo devono presentare la dichiarazione Imu entro 90 giorni dalla data in cui ha avuto inizio il possesso
dell’immobile, oppure da quella in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai
fini della determinazione dell’imposta: tale adempimento ha effetto anche
per gli anni successivi, purchè non si verifichino modifiche nei dati e negli
elementi dichiarati da cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. A
questo proposito, le istruzioni alla compilazione della dichiarazione Imu, con
riferimento alle ipotesi in cui deve essere obbligatoriamente presentato il
modello, citano gli immobili che godono di una riduzione della base imponibile
e, quindi, del prelievo, quali, ad esempio:
· i fabbricati
dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, per i quali – a norma dell’art. 13, co. 3, del
D.L. n. 201/2011 – è prevista la decurtazione del 50% della base imponibile
Imu, purchè i requisiti di inagibilità/inabitabilità e inutilizzabilità
sussistano congiuntamente. Sul punto, le istruzioni chiariscono altresì che l’inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato
diroccato, pericolante o fatiscente) oppure in un’obsolescenza funzionale, struttura e tecnologica, non superabile
con interventi di manutenzione. L’agevolazione si applica limitatamente al
periodo dell’anno durante il quale sussistono le predette condizioni.
L’inagibilità od inabitabilità deve essere accertata dall’ufficio tecnico
comunale con perizia a carico del
proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione: in alternativa,
il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R.
n. 445/2000, attestante il possesso di una perizia accertante l’inagibilità od
inabitabilità, redatta da un tecnico abilitato. Nella fattispecie in parola, le
riduzioni devono essere dichiarate soltanto nel caso in cui si
perda il relativo diritto, poiché è in questa ipotesi che il comune non
dispone delle informazioni necessarie per verificare il venir meno delle
condizioni richieste dalla legge per l’agevolazione;
· i fabbricati di
interesse storico o artistico,
per i quali – analogamente a quelli di cui al punto precedente – è stabilita
una riduzione del 50% della base imponibile;
· gli immobili per i
quali il comune ha deliberato la riduzione dell’aliquota, ai sensi del’art. 13, co. 9, del D.L. n.
201/2011, ovvero non produttivi di reddito fondiario di cui all’art. 43 del
D.P.R. n. 917/1986 – relativi ad imprese commerciali o costituenti beni
strumentali per l’esercizio di arti o professioni – oppure quelli posseduti da
soggetti passivi Ires, locati od affittati (C.M. 18 maggio 2012, n. 3/DF). La
dichiarazione Imu non deve, tuttavia, essere presentata nel caso di contratti di locazione od affitto
registrati a partire dal 1° luglio 2010, in quanto al momento della
registrazione hanno già formato oggetto di comunicazione, al competente ufficio
dell’Agenzia delle Entrate, dei relativi dati catastali (art. 19, co. 15 e 16,
del D.L. n. 78/2010): permane, quindi, l’obbligo per gli atti registrati prima
della predetta data, salvo che i dati catastali siano stati comunicati al
momento della cessione, risoluzione o proroga del contratto. In ogni caso, la
dichiarazione Imu non deve essere, tuttavia, presentata qualora il comune abbia
previsto, ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta, specifiche modalità
per il riconoscimento del beneficio, consistenti nell’assolvimento – da parte
del contribuente – di peculiari adempimenti formali, e comunque non onerosi,
come la consegna del contratto di locazione o la presentazione di un’autocertificazione;
· i fabbricati costruiti
e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, per i quali il comune ha
deliberato la riduzione dell’aliquota,
ai sensi dell’art. 13, co. 9-bis, del D.L. n. 201/2011, che riconosce la
possibilità di decurtazione dell’aliquota base sino allo 0,38% finchè permanga
tale destinazione e non siano locati, per un periodo non superiore a 3 anni
dall’ultimazione dei lavori;
· i terreni agricoli, e
quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da
imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP). Tale casistica ricomprende anche le aree
fabbricabili possedute e condotte dai predetti soggetti, sulle quali persiste
l’utilizzazione agro-pastorale, mediante l’esercizio di attività dirette alla
coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento
di animali.
Le riduzioni vanno dichiarate sia nel caso in cui si acquista che in quello in cui si perde il relativo diritto.
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