di
Michele BANA
L’art. 17 del D.L. n. 179/2012 (c.d. Decreto Sviluppo-bis), teso ad
incentivare una maggiore celerità nell’informativa delle procedure di soluzione
della crisi d’impresa, ha introdotto alcune novità anche in materia di
concordato preventivo. La prima riguarda l’informativa di cui all’art. 171, co.
2, del R.D. n. 267/1942 che il commissario
giudiziale, nominato dal tribunale in sede di decreto di ammissione alla
procedura, deve inviare a tutti i
creditori. Tale disposizione è stata integralmente sostituita, stabilendo che
il pubblico ufficiale in parola è tenuto a formulare la predetta comunicazione, mediante posta elettronica certificata (Pec), se
il relativo indirizzo del creditore destinatario risulta dal registro delle
imprese o dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica
certificata delle imprese e dei professionisti: in mancanza, deve provvedere
tramite lettera raccomandata o telefax presso la sede dell’impresa o la
residenza del creditore. La predetta missiva deve contenere alcune informazioni
essenziali:
·
la data di convocazione dei creditori;
·
la proposta del debitore;
·
il decreto di ammissione;
·
l’indirizzo di posta elettronica certificata del
commissario giudiziale, e l’invito al creditore ad indicare il proprio, le cui
variazioni dovranno, poi, essere comunicate al medesimo pubblico ufficiale;
·
l’avvertimento di cui all’art. 92, co. 1, n. 3),
L.F., secondo cui – nel caso dell’omessa
precisazione dell’indirizzo Pec di
cui al punto precedente, entro 15 giorni dall’avviso, così come in quello di mancata consegna del messaggio di posta
elettronica certificata, per cause imputabili al creditore destinatario –
tutte le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito nella
competente cancelleria del tribunale
(art. 31-bis, co. 2, del R.D. n. 267/1942).
Il novellato art. 171, co. 2, L.F. stabilisce,
inoltre, che le successive comunicazioni sono effettuate dal commissario
giudiziale tramite posta elettronica certificata.
Analogamente, è stato sostituito l’art. 172, co.
1, del R.D. n. 267/1942, introducendo il riferimento alla Pec, e modificando
altresì la tempistica posta a carico del commissario giudiziale. La
disposizione stabilisce, infatti, che costui redige l’inventario del patrimonio
del debitore ed una relazione
particolareggiata – da depositarsi in cancelleria almeno 10 giorni prima dell’adunanza dei creditori, in luogo dei
previgenti 3 giorni – sui seguenti aspetti:
·
cause del dissesto;
·
condotta del debitore;
·
proposte di concordato e garanzie offerte ai
creditori.
Nel medesimo termine, la relazione deve essere
comunicata ai creditori, mediante posta elettronica certificata, in base ai
criteri sopra riportati.
È rimasto, invece, invariato il successivo co. 2
dell’art. 172 L.F., che riconosce al commissario giudiziale la facoltà di
richiedere al giudice delegato la nomina di un perito stimatore che lo assista
nella valutazione dei beni.
È stato altresì integrato l’art. 173, co. 1, del R.D. n. 267/1942, che disciplina il caso in
cui il commissario giudiziale abbia accertato che il debitore si è reso
responsabile di una delle seguenti condotte:
·
occultamento o dissimulazione di parte
dell’attivo;
·
omissione dolosa dell’indicazione di uno o più
crediti;
·
esposizione di passività insussistenti;
·
commissione di altri atti di frode.
Al ricorrere di una di tali ipotesi, così come in
quella di omessa costituzione del
deposito giudiziale (art. 163, co. 2, n. 4), L.F.), il commissario
giudiziale è tenuto a darne immediata notizia al tribunale, il quale apre
d’ufficio il procedimento per la revoca
del concordato preventivo,
disponendo la comunicazione al pubblico ministero e quella ai creditori. L’art.
17 del D.L. n. 179/2012 è intervenuto proprio su quest’ultimo adempimento,
stabilendo che l’informativa ai
creditori è eseguita dal commissario giudiziale, mediante posta elettronica certificata, nel
rispetto dei predetti criteri di cui all’art. 171, co. 2, del R.D. n. 267/1942.
È stata, infine, aggiunta una disposizione
all’art. 182 L.F., riguardante la disciplina del liquidatore giudiziale, nominato – salvo che la proposta del
debitore disponga diversamente – in sede di omologazione del concordato
preventivo con cessione dei beni. In particolare, è stato inserito il co. 6,
che stabilisce l’applicabilità degli adempimenti, posti a carico del curatore,
di cui all’art. 33, co. 5, primo, secondo e terzo periodo, L.F., per effetto
del quale:
·
il liquidatore giudiziale, ogni sei mesi successivi alla propria nomina, redige un rapporto riepilogativo delle attività
svolte, con indicazione di tutte le informazioni raccolte, accompagnate dal
proprio conto della gestione;
·
una copia di tale documento deve essere trasmessa
al comitato dei creditori, anch’esso
nominato in sede di omologazione del concordato preventivo, unitamente agli
estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al semestre.
L’adempimento in parola è, pertanto, funzionale alla necessità di consentire al
comitato dei creditori di formulare eventuali osservazioni scritte. Non è, invece, richiamato il quarto periodo
dell’art. 33, co. 5, L.F., relativo all’iscrizione camerale del rapporto
riepilogativo, che rimane, pertanto, applicabile soltanto in caso di
fallimento;
·
il liquidatore giudiziale deve trasmettere il
rapporto riepilogativo semestrale, mediante posta elettronica certificata, al commissario giudiziale, il quale è
tenuto a darne comunicazione ai creditori, ai sensi dell’art. 171, co. 2, del
R.D. n. 267/1942.
Le suddette novità normative sono
applicabili a partire dalla data di entrata in vigore della Legge di
conversione del D.L. n. 179/2012, anche rispetto alle procedure di concordato preventivo pendenti, rispetto alle quali,
alla medesima data, non risulti ancora effettuata la comunicazione di cui
all’art. 171 del R.D. n. 267/1942.
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