lunedì 5 novembre 2012

Giustizia digitale e concordato preventivo, effetti su creditori e liquidatore giudiziale


di Michele BANA

L’art. 17 del D.L. n. 179/2012 (c.d. Decreto Sviluppo-bis), teso ad incentivare una maggiore celerità nell’informativa delle procedure di soluzione della crisi d’impresa, ha introdotto alcune novità anche in materia di concordato preventivo. La prima riguarda l’informativa di cui all’art. 171, co. 2, del R.D. n. 267/1942 che il commissario giudiziale, nominato dal tribunale in sede di decreto di ammissione alla procedura, deve inviare a tutti i creditori. Tale disposizione è stata integralmente sostituita, stabilendo che il pubblico ufficiale in parola è tenuto a formulare la predetta comunicazione, mediante posta elettronica certificata (Pec), se il relativo indirizzo del creditore destinatario risulta dal registro delle imprese o dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti: in mancanza, deve provvedere tramite lettera raccomandata o telefax presso la sede dell’impresa o la residenza del creditore. La predetta missiva deve contenere alcune informazioni essenziali:
·    la data di convocazione dei creditori;
·    la proposta del debitore;
·    il decreto di ammissione;
·    l’indirizzo di posta elettronica certificata del commissario giudiziale, e l’invito al creditore ad indicare il proprio, le cui variazioni dovranno, poi, essere comunicate al medesimo pubblico ufficiale;
·    l’avvertimento di cui all’art. 92, co. 1, n. 3), L.F., secondo cui – nel caso dell’omessa precisazione dell’indirizzo Pec di cui al punto precedente, entro 15 giorni dall’avviso, così come in quello di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata, per cause imputabili al creditore destinatario – tutte le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito nella competente cancelleria del tribunale (art. 31-bis, co. 2, del R.D. n. 267/1942).
Il novellato art. 171, co. 2, L.F. stabilisce, inoltre, che le successive comunicazioni sono effettuate dal commissario giudiziale tramite posta elettronica certificata.
Analogamente, è stato sostituito l’art. 172, co. 1, del R.D. n. 267/1942, introducendo il riferimento alla Pec, e modificando altresì la tempistica posta a carico del commissario giudiziale. La disposizione stabilisce, infatti, che costui redige l’inventario del patrimonio del debitore ed una relazione particolareggiata – da depositarsi in cancelleria almeno 10 giorni prima dell’adunanza dei creditori, in luogo dei previgenti 3 giorni – sui seguenti aspetti:
·    cause del dissesto;
·    condotta del debitore;
·    proposte di concordato e garanzie offerte ai creditori.
Nel medesimo termine, la relazione deve essere comunicata ai creditori, mediante posta elettronica certificata, in base ai criteri sopra riportati.
È rimasto, invece, invariato il successivo co. 2 dell’art. 172 L.F., che riconosce al commissario giudiziale la facoltà di richiedere al giudice delegato la nomina di un perito stimatore che lo assista nella valutazione dei beni.
È stato altresì integrato l’art. 173, co. 1, del R.D. n. 267/1942, che disciplina il caso in cui il commissario giudiziale abbia accertato che il debitore si è reso responsabile di una delle seguenti condotte:
·    occultamento o dissimulazione di parte dell’attivo;
·    omissione dolosa dell’indicazione di uno o più crediti;
·    esposizione di passività insussistenti;
·    commissione di altri atti di frode.
Al ricorrere di una di tali ipotesi, così come in quella di omessa costituzione del deposito giudiziale (art. 163, co. 2, n. 4), L.F.), il commissario giudiziale è tenuto a darne immediata notizia al tribunale, il quale apre d’ufficio il procedimento per la revoca del concordato preventivo, disponendo la comunicazione al pubblico ministero e quella ai creditori. L’art. 17 del D.L. n. 179/2012 è intervenuto proprio su quest’ultimo adempimento, stabilendo che l’informativa ai creditori è eseguita dal commissario giudiziale, mediante posta elettronica certificata, nel rispetto dei predetti criteri di cui all’art. 171, co. 2, del R.D. n. 267/1942.
È stata, infine, aggiunta una disposizione all’art. 182 L.F., riguardante la disciplina del liquidatore giudiziale, nominato – salvo che la proposta del debitore disponga diversamente – in sede di omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni. In particolare, è stato inserito il co. 6, che stabilisce l’applicabilità degli adempimenti, posti a carico del curatore, di cui all’art. 33, co. 5, primo, secondo e terzo periodo, L.F., per effetto del quale:
·    il liquidatore giudiziale, ogni sei mesi successivi alla propria nomina, redige un rapporto riepilogativo delle attività svolte, con indicazione di tutte le informazioni raccolte, accompagnate dal proprio conto della gestione;
·    una copia di tale documento deve essere trasmessa al comitato dei creditori, anch’esso nominato in sede di omologazione del concordato preventivo, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al semestre. L’adempimento in parola è, pertanto, funzionale alla necessità di consentire al comitato dei creditori di formulare eventuali osservazioni scritte. Non è, invece, richiamato il quarto periodo dell’art. 33, co. 5, L.F., relativo all’iscrizione camerale del rapporto riepilogativo, che rimane, pertanto, applicabile soltanto in caso di fallimento;
·    il liquidatore giudiziale deve trasmettere il rapporto riepilogativo semestrale, mediante posta elettronica certificata, al commissario giudiziale, il quale è tenuto a darne comunicazione ai creditori, ai sensi dell’art. 171, co. 2, del R.D. n. 267/1942.
Le suddette novità normative sono applicabili a partire dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del D.L. n. 179/2012, anche rispetto alle procedure di concordato preventivo pendenti, rispetto alle quali, alla medesima data, non risulti ancora effettuata la comunicazione di cui all’art. 171 del R.D. n. 267/1942.

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