di
Michele BANA
Nelle società a responsabilità limitata, è rimessa
all’atto costitutivo la ripartizione di competenze tra soci e
amministratori, ad eccezione di alcuni adempimenti riservati alla competenza
esclusiva dell’organo di gestione (art. 2475, co. 5, c.c.):
la
redazione del progetto di bilancio, nonché di quello relativo alle
operazioni straordinarie di fusione o scissione;
le decisioni
di aumento del capitale sociale delegate, a norma dell’art. 2481 c.c., agli
amministratori.
La formulazione letterale della norma, riferita
alla “competenza dell’organo amministrativo”, sembra altresì richiedere
che tali atti siano assunti in forma collegiale, a prescindere dal
sistema di amministrazione adottato.
Gli amministratori hanno un potere
generale di gestione, che può essere derogato per specifiche
competenze in funzione di quanto previsto dallo statuto (art. 2479, co. 1,
c.c.): i soci possono, infatti, essere chiamati a deliberare su argomenti
sottoposti alla loro attenzione da parte degli amministratori o dei soci che
rappresentino almeno un terzo del capitale sociale. Le decisioni prese dai soci
costituiscono vere e proprie indicazioni di carattere vincolante per gli
amministratori: l’art. 2476, co. 7,
c.c. stabilisce, infatti, un’estensione della responsabilità – con riferimento
agli atti di gestione – anche per i soci che “hanno intenzionalmente deciso
o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi”. Il
parere vincolante espresso dai soci in merito a scelte di gestione non esime,
peraltro, gli amministratori dalla responsabilità a loro carico per eventuali
atti compiuti in esecuzione delle delibere così assunte: la responsabilità è,
infatti, solidale tra i soci deliberanti e gli amministratori, senza alcuna
distinzione, salvo che gli amministratori dimostrino di aver manifestato il
loro dissenso rispetto alla decisione presa.
Si osservi, inoltre, che l’atto
costitutivo – a norma dell’art. 2468, co. 3, c.c. – può prevedere il
riconoscimento a singoli soci di “particolari diritti” riguardanti
l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili. Tale
disposizione consente ai soci di inserire nell’atto costitutivo clausole che riservino
ai singoli soci o ad un gruppo di essi il potere di nomina degli
amministratori, anziché lasciare che esso sia esercitato dalla totalità
degli stessi, oppure attribuiscano la qualità di amministratori a
determinati soci, come “diritto particolare” loro conferito per un
determinato periodo di tempo, ovvero senza limiti temporali.
L’art. 2479 c.c. individua, infine, le competenze
esclusive dei soci:
materie
riservate alla loro competenza dall’atto costitutivo;
argomenti
sottoposti alla loro approvazione da parte di uno o più amministratori, ovvero
da un numero di soci rappresentanti almeno un terzo del capitale sociale;
approvazione
del bilancio e distribuzione degli utili;
nomina
degli amministratori, se prevista nell’atto costitutivo, e – nelle
ipotesi di cui all’art. 2477 c.c. – dei sindaci, del presidente del collegio
e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
modificazioni
dell’atto costitutivo, e compimento di operazioni comportanti una sostanziale variazione dell’oggetto sociale indicato
nell’atto costitutivo o un rilevante
mutamento di diritti dei soci.
L’art. 2476, co. 2, c.c. riserva una serie di diritti ai
soci che non partecipano all’amministrazione della s.r.l., tra i quali la
facoltà di ottenere dagli amministratori notizie in merito allo svolgimento
degli affari sociali, e consultare – anche tramite professionisti di
propria fiducia – i libri sociali ed i documenti relativi
all’amministrazione.
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