domenica 9 dicembre 2012

Iva per cassa con vincolo triennale, escluse le operazioni in reverse charge


di Michele BANA

L’esercizio dell’opzione per la nuova Iva per cassa, in presenza dei presupposti di cui all’art. 32-bis del D.L. n. 83/2012 (già illustrati in un precedente commento), è subordinato all’osservanza delle modalità indicate dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 165764/2012, così come meglio chiarite dalla C.M. n. 44/E/2012: l’opzione si desume dal comportamento concludente, ed è comunicata nella dichiarazione annuale Iva relativa al periodo d’imposta nel quale è stata effettuata la scelta del contribuente, ovvero – per coloro che intendono avvalersi del regime sin dall’inizio dell’attività – in sede di presentazione della dichiarazione Iva riguardante l’anno di inizio attività. Conseguentemente, per il primo anno di applicazione della nuova disciplina (operazioni effettuate dal 1° dicembre 2012), l’opzione deve essere comunicata nel quadro VO del modello Iva 2013, entro il 30 settembre 2013 oppure nei 90 giorni successivi (art. 2, co. 7, del D.P.R. n. 322/1998), ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo.
Il regime dell’Iva per cassa deve essere applicato per almeno un triennio, salvo il caso di superamento del limite di 2 milioni di euro di volume d’affari, che ne determina la cessazione: conseguentemente, nel caso di esercizio dell’opzione per le operazioni effettuate dal 1° dicembre 2012, il regime dell’Iva per cassa deve essere applicato almeno sino alle cessioni di beni e prestazioni di servizi rientranti nell’ambito di operatività dell’art. 32-bis del D.L. n. 83/2012 poste in essere almeno sino al 31 dicembre 2014.
A partire dal 2013, l’opzione ha effetto a partire dal 1° gennaio dell’anno in cui è esercitata (con esclusione delle operazioni liquidate entro il 31 dicembre dell’anno precedente) ovvero – nell’ipotesi di inizio dell’attività nel corso dell’anno – dalla data di inizio dell’attività. Qualora l’opzione sia esercitata già per le operazioni effettuate dal 1° dicembre 2012, la C.M. n. 44/E/2012 ha chiarito che il 2012 – così come l’anno di inizio dell’attività – rileva, ai fini del computo del triennio, come primo anno di applicazione del regime, a prescindere dal fatto che sia stato interessato soltanto per un mese. Decorso il triennio minimo di efficacia, l’opzione rimane valida per ciascun anno successivo, salvo che intervenga la revoca espressa da parte del contribuente, secondo le medesime modalità di esercizio dell’opzione, mediante comunicazione nella dichiarazione Iva dell’anno in cui è stata effettuata tale scelta.
Il soggetto passivo che ha esercitato l’opzione deve assoggettare ad Iva per cassa tutte le operazioni effettuate – non è, quindi, possibile, a differenza del previgente regime, invocare l’opzione per una sola operazione – ad eccezione di quelle:
  • poste in essere nei confronti dei privati. A questo proposito, la C.M. n. 44/E/2012 ha precisato che non rientrano in tale forma di esclusione gli enti non commerciali che agiscono nell’esercizio di impresa (C.M. n. 8/E/2009, par. 6.8), anche nell’eventualità in cui i beni o servizi acquistati siano parzialmente destinati dall’ente all’attività istituzionale;
  • assoggettate a reverse charge. È il caso, ad esempio, della cessione di un fabbricato (abitativo o strumentale) – dopo il decorso di 5 anni dall’ultimazione dei lavori – da parte di un’impresa di costruzione o ristrutturazione, che ha esercitato l’opzione per l’imponibilità Iva e, in quanto tale, obbligatoriamente soggetta al reverse charge (art. 17, co. 6, lett. a-bis), del D.P.R. n. 633/1972) e, quindi, esclusa dall’Iva per cassa: la medesima esclusione opera per la vendita di immobili strumentali, a cura di soggetti differenti dalle imprese di costruzione e ristrutturazione, in cui l’Iva è stata applicata per opzione dell’alienante (impresa di gestione o compravendita immobiliare, od altri soggetti passivi);
  • già rientranti nell’ambito di operatività dell’Iva per cassa di cui all’art. 6, co. 5, del D.P.R. n. 633/1972;
  • cessioni intracomunitarie (art. 41 del D.L. n. 331/1993) o all’esportazione, operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione e servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali di cui agli art. 8, 8-bis e 9 del D.P.R. n. 633/1972, per le quai il cedente/prestatore nazionale non indica l’Iva in fattura e non è debitore della relativa imposta (C.M. n. 44/E/2012).
Sono, inoltre, espressamente escluse le fattispecie poste in essere nell’ambito di regimi speciali di determinazione dell’imposta, come quelli:
  • monofase di cui all’art. 74, co. 1, del D.P.R. n. 633/1972 (commercio di prodotti editoriali, sali e tabacchi, ecc.);
  • dell’agricoltura e delle attività connesse (artt. 34 e 34-bis del D.P.R. n. 633/1972);
  • delle agenzie di viaggio o turismo (art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972);
  • del margine per i beni usati (art. 36 del D.L. n. 41/1995);
  • dell’agriturismo (art. 5, co. 2, della Legge n. 413/1991).
A questo proposito, la relazione al D.M. 11 ottobre 2012 ha precisato che il regime dell’Iva per cassa è, invece, applicabile anche alle operazioni effettuate, secondo le regole ordinarie, dai soggetti passivi che – previa separazione delle attività di cui all’art. 36 del D.P.R. n. 633/1972 – applicano sia regimi speciali che quello ordinario: ai fini della verifica della sussistenza del requisito dimensionale (volume d’affari dell’anno solare precedente non superiore a 2 milioni di euro), devono essere considerate cumulativamente tutte le operazioni attive, anche quelle escluse dall’Iva per cassa, a dispetto del principio formulato dalla C.M. n. 18/331568/1981 in merito alla separazione delle attività obbligatoria per legge (C.M. n. 44/E/2012, par. 5).
L’accesso all’Iva per cassa non è neppure precluso alle operazioni per le quali è già previsto un differimento del termine di registrazione o fatturazione, in quanto non deriva dall’applicazione di un regime speciale, ma dall’operatività di disposizioni che attengono alla tempistica degli adempimenti: è il caso, ad esempio, del differimento della registrazione delle fatture previsto per gli autotrasportatori dall’art. 74, co. 4, del D.P.R. n. 633/1972.

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