di
Michele BANA
La liquidazione dell’Iva per cassa di cui
all’art. 32-bis del D.L. n. 83/2012 non si applica soltanto alle operazioni
attive, come illustrato in un precedente commento, ma anche a quelle passive, con espressa esclusione di
quelle soggette a reverse charge, degli acquisti intracomunitari, delle
importazioni di beni e delle estrazioni dai depositi fiscali. Conseguentemente,
l’imposta su tutti gli acquisti effettuati dal soggetto in Iva per cassa
diviene detraibile dopo il pagamento del relativo corrispettivo (o del decorso
di un anno dall’effettuazione dell’operazione) – alle condizioni esistenti al
momento in cui l’imposta diviene esigibile per il fornitore del contribuente ex
art. 32-bis del D.L. n. 83/2012 – a prescindere dal fatto che costui effettui
operazioni attive escluse dall’Iva per cassa: in altri termini, non è contemplata la possibilità di
utilizzare un coefficiente di ponderazione della detrazione dell’Iva per cassa
in base all’ammontare delle cessioni di beni e prestazioni di servizi che danno
luogo all’imposta esigibile in base al medesimo criterio.
La detrazione dell’Iva di cui
all’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972, ordinariamente esercitabile al più tardi
con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è
sorto il diritto alla detrazione, deve, pertanto, ritenersi invocabile – da
parte del contribuente che ha optato per l’Iva di cassa – sino alla dichiarazione relativa al secondo anno
successivo a quello in cui, alternativamente:
·
è
stato pagato il corrispettivo;
·
è
decorso un anno dall’effettuazione dell’acquisto.
Ad esempio, nel caso di un
acquisto effettuato il 7 gennaio 2013, con pagamento del corrispettivo il 5
giugno 2013, la detrazione dell’Iva può essere esercitata sino alla
dichiarazione relativa all’anno 2015: diversamente, se il corrispettivo non è
pagato, l’imposta diventa esigibile il 7 gennaio 2014, con l’effetto che la
detrazione potrà essere esercitata, al più tardi, con la dichiarazione Iva
dell’anno 2016.
L’Agenzia delle Entrate, con la
C.M. n. 44/E/2012, ha ricordato che il regime dell’Iva per cassa incide sul
momento in cui l’imposta diviene esigibile, ma non riguarda gli altri
incombenti procedurali. Resta fermo, pertanto, l’obbligo di emettere fattura secondo le modalità e nei
termini disciplinati dall’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 (apponendo, però,
l’apposita dicitura), e di procedere alla registrazione della stessa, avendo
presente che l’imponibile indicato, ancorchè l’Iva non sia immediatamente
esigibile, rileva – come già precisato dal D.M. 11 ottobre 2012 – anche ai fini
della determinazione del volume d’affari
nell’anno di effettuazione dell’operazione. In altre parole, l’applicazione
dell’art. 20 del D.P.R. n. 633/1972 rimane ancorata ai principi generali di cui
al precedente art. 6, a prescindere dalla circostanza che il contribuente abbia
optato per il regime dell’Iva per cassa. Il medesimo criterio opera, quindi,
pure per il computo della percentuale di
detrazione dell’imposta di cui all’art. 19-bis del D.P.R. n. 633/1972,
anch’esso da ritenersi fondato sul principio di effettuazione delle operazioni,
e non di manifestazione monetaria delle stesse.
Per quanto riguarda la liquidazione dell’imposta, il periodo
di riferimento del cedente/prestatore è il mese o trimestre di incasso delle
fatture emesse, oppure quello di avvenuto decorso del termine di un anno
dall’effettuazione dell’operazione (salvo il caso di assoggettamento del
cessionario/committente, prima di tale scadenza, ad una procedura concorsuale):
l’Iva sulle fatture passive potrà essere detratta a partire dal momento di
effettivo pagamento del corrispettivo, oppure di scadenza del termine di un
anno dall’effettuazione dell’operazione, non oltre la dichiarazione del secondo
anno consecutivo a quello in cui è sorto tale diritto. Nel caso di riscossione/pagamento parziale,
l’imposta diviene naturalmente esigibile/detraibile limitatamente alla quota di
corrispettivo per la quale è intervenuta la movimentazione monetaria: al fine
di individuare il momento del pagamento
non effettuato mediante contanti, il cedente/prestatore deve considerare le
risultanze dei propri conti dai quali è desumibile l’accreditamento del
corrispettivo (ad esempio, assegni bancari, Ri.Ba., Rid o bonifico bancario).
Il cessionario/committente è tenuto a numerare la fattura emessa dal
cedente/prestatore, ed annotarla nel registro degli acquisti, ai fini della
detrazione dell’Iva esposta in tale documento, che – come anticipato – sorge
già dal momento di effettuazione dell’operazione, salvo il caso in cui il
cliente abbia esso stesso optato per
l’applicazione dell’Iva di cassa: al ricorrere di tale ipotesi, il
cessionario/committente maturerà il diritto alla detrazione soltanto dopo aver
pagato il corrispettivo al proprio cedente/prestatore.
Per
quanto concerne, infine, il versamento dell’acconto Iva in scadenza al 27 dicembre 2012, si osservi che
l’esercizio dell’opzione per l’Iva di cassa già con riferimento alle operazioni
effettuate al 1° dicembre 2012 potrebbe consentire un risparmio, qualora
l’acconto venga determinato in base al c.d. metodo della pre-liquidazione,
fondato sulla somma algebrica dell’Iva
esigibile ed Iva detraibile relativa
alle operazioni registrate nel periodo 1° dicembre 2012 – 20 dicembre 2012
(contribuenti mensili) o 1° ottobre 2012 – 20 dicembre 2012 (contribuenti
trimestrali). Diversamente, l’adesione all’Iva per cassa nel 2012 è ininfluente
sul calcolo dell’acconto in base al c.d. metodo storico, in quanto pari
all’88% dell’imposta dovuta per l’anno precedente e, pertanto, non inciso dalla
parte di Iva “sospesa” per effetto dell’adesione del regime di cui all’art.
32-bis del D.L. n. 83/2012.
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