di
Michele BANA
L’art.
44 del D.L. 83/2012 ha introdotto una nuova forma – accanto a quella ordinaria
e semplificata – di società a responsabilità limitata, ovvero a capitale
ridotto. In primo luogo, il co. 1 della disposizione stabilisce che, fermo
restando quanto previsto dall’art. 2463-bis c.c. in materia di s.r.l.s., la società a responsabilità limitata a
capitale ridotto può essere costituita
con contratto o atto unilaterale
da persone fisiche che abbiano compiuto i 35 anni di età alla data della
costituzione. Con la nuova s.r.l. a capitale ridotto, quindi, pur
sussistendo alcune agevolazioni previste per la s.r.l. semplificata, scompare
il limite anagrafico dei 35 anni, ovvero, più precisamente, si trasforma da
limite massimo a minimo di età per la costituzione. A ciò si aggiunga che la normativa della nuova s.r.l. a capitale
ridotto non è stata inserita nel codice civile, che già disciplina le norme
di funzionamento delle s.r.l. ordinarie (art. 2463 c.c.) e delle s.r.l.s. (art.
2463-bis c.c.).
L'atto
costitutivo deve essere redatto per atto
pubblico e deve indicare gli elementi di cui all’art. 2463-bis c.c., ma “per disposizione dello stesso atto
costitutivo l'amministrazione della società può essere affidata a una o più
persone fisiche anche diverse dai soci”.
La denominazione di società a responsabilità
limitata a capitale ridotto, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato,
la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa
è iscritta devono essere indicati negli
atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico
destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.
L’atto costitutivo deve riportare, come
anticipato, alcune informazioni richieste dall’art. 2463-bis, co. 2, c.c. per
la s.r.l. semplificata:
1) il cognome, il nome, la
data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
2) la denominazione sociale
contenente l'indicazione di “società a
responsabilità limitata a capitale ridotto” e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali
sedi secondarie;
3) l'ammontare del capitale sociale, pari almeno ad euro 1 e
inferiore all'importo di 10.000
euro, sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il
conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all'organo amministrativo;
4) le informazioni previste dall’art. 2463, co. 2, n. 3),
6), 7) e 8), c.c., ovvero l’attività che costituisce l’oggetto sociale, la quota di partecipazione
di ciascun socio, le norme relative al funzionamento della società, comprese
quelle concernenti l’amministrazione e la rappresentanza, le persone alle quali
è affidata l’amministrazione, e l’eventuale soggetto incaricato di effettuare
la revisione legale dei conti, il luogo e la data di sottoscrizione.
L’atto
costitutivo deve essere redatto per atto pubblico, anche se non sembra applicabile la disposizione
prevista per le s.r.l.s. per la quali l’atto costitutivo deve essere
redatto per atto pubblico in conformità al modello
standard tipizzato con il D.M. n. 138/2012 (Circolare Assonime n. 29/2012).
Infatti, il predetto modello deve indicare, a pena di nullità, che
l’amministrazione della società deve essere affidata a una o più persone
fisiche scelte tra i soci: mentre, per disposizione dello stesso atto
costitutivo, l’amministrazione della società a capitale ridotto può essere
affidata a una o più persone fisiche anche diverse dai soci.
A
differenza della s.r.l.s., che – ai fini della propria costituzione – non
richiede il pagamento di oneri
notarili, imposte di bollo e spese di segreteria, la società a responsabilità
limitata a capitale ridotto deve
sostenere tutte le spese tipiche di costituzione. In altri termini, la
s.r.l. a capitale ridotto non usufruisce di una particolare agevolazione, né
per ciò che concerne gli oneri notarili, e neppure in relazione alle imposte di
bollo e spese di segreteria, equiparandosi in tal senso a qualsiasi società a
responsabilità limitata ordinaria.
Appare,
pertanto, evidente come l’unico vero
beneficio della s.r.l. a capitale ridotto sia rappresentata soltanto
dall’obbligo di versare un capitale
inferiore ad euro 10.000,
ancorché in un’unica soluzione (e non al 25,00% come invece previsto per
le s.r.l. ordinarie) in denaro, che potrebbe dunque limitarne l’appetibilità.
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