martedì 7 agosto 2012

Acquisto di nuovi veicoli “ecologici”, incentivi per il triennio 2013-2015


di Sandro CERATO

L’art. 17-decies del D.L. n. 83/2012, introdotto in sede di conversione in Legge, ha previsto il riconoscimento di un contributo a beneficio di coloro i quali acquistano in Italia – anche mediante un contratto di locazione finanziaria – un veicolo nuovo di fabbrica a basse emissioni complessive, e consegnano un veicolo per la rottamazione di cui siano proprietari o utilizzatori, in caso di leasing, da almeno 12 mesi.
L’agevolazione è commisurata al prezzo di acquisto del nuovo veicolo, in misura variabile a seconda dell’anno di riferimento e del livello di produzione delle emissioni complessive (co. 1):
a)   20% nel 2013 e 2014, fino ad un massimo di euro 5.000, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km;
b)  15% nel 2015, fino ad un massimo di euro 3.500, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km;
c)   20% nel 2013 e 2014, fino ad un massimo di euro 4.000, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km;
d)  15% nel 2015, fino ad un massimo di euro 3.000, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km;
e)   20% nel 2013 e 2014, fino ad un massimo di euro 2.000, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km;
f)   15% nel 2015, fino ad un massimo di euro 1.800, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km.
Il co. 2 dell’art. 17-decies del D.L. n. 83/2012 stabilisce che il contributo spetta per i veicoli acquistati ed immatricolati tra il 1° gennaio 2013 ed il 31 dicembre 2015, subordinandone, tuttavia, il riconoscimento all’osservanza di alcune condizioni:
1)  l’incentivo è ripartito in quote uguali tra lo sconto praticato dal venditore ed il contributo statale;
2)  il nuovo veicolo comprato non è già stato immatricolato in precedenza;
3)  il mezzo consegnato per la rottamazione appartiene alla medesima categoria di quello acquistato, e risulta immatricolato almeno 10 anni prima della data della permuta;
4)  il veicolo consegnato per la rottamazione è intestato – da almeno 12 mesi dalla data di acquisto del veicolo nuovo di cui al punto 2) – allo stesso soggetto intestatario di quest’ultimo oppure ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo. Analogamente, nel caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, è necessario che il veicolo permutato sia intestato, da almeno 12 mesi, al soggetto utilizzatore del nuovo veicolo o ad uno dei predetti familiari;
5)  nell’atto d’acquisto è espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione, ed è riportata la misura dello sconto praticato dal venditore e del contributo statale.
Entro 15 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore è obbligato – a pena del mancato riconoscimento dell’agevolazione in commento – ad affidare il mezzo usato ad un demolitore, e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione, allo sportello telematico dell’automobilista di cui al D.P.R. n. 358/2000. Tali veicoli non possono, pertanto, essere rimessi in circolazione, ma devono essere avviati alle case costruttrici oppure ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.
Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto: le imprese costruttrici od importatrici del veicolo nuovo rimborsano al cedente l’importo del contributo, e lo recuperano come credito d’imposta per il versamento delle ritenute Irpef operate in qualità di sostituto d’imposta sui redditi di lavoro dipendente, dell’Irpef, dell’Ires e dell’Iva, dovute anche in acconto per l’esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l’originale del certificato di proprietà e per i successivi.
L’art. 17-decies, co. 7, del D.L. n. 83/2012 stabilisce, infine, che le imprese costruttrici od importatrici del nuovo veicolo sono tenute a conservare – fino al 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita – la seguente documentazione ad esse trasmessa dal venditore:
a)   la copia della fattura di vendita e dell’atto di acquisto;
b)  la copia del libretto e della carta di circolazione, del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato oppure, in mancanza, la copia dell’estratto cronologico;
c)   l’originale del certificato di proprietà relativo alla cancellazione per demolizione rilasciato dallo sportello telematico dell’automobilista;
6)  il certificato dello stato di famiglia, nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia intestato ad uno dei familiari conviventi, alla data dell’acquisto, dell’intestatario del nuovo veicolo.
Si segnala, infine, che l’art. 23, co. 7, del D.L. n. 83/2012 ha soppresso la detassazione per gli investimenti ambientali prevista dall’art. 6, co. 13-19, della Legge n. 388/2000, a partire dal 26 giugno 2012. Il successivo co. 11 della citata disposizione del Decreto Crescita ha, tuttavia, stabilito che i procedimenti avviati prima di tale data rimangono disciplinati, ai fini della concessione e dell’erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all’Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal Decreto stesso.


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