di Sandro CERATO
L’art.
17-decies del D.L. n. 83/2012, introdotto in sede di conversione in Legge, ha
previsto il riconoscimento di un contributo a beneficio di coloro i quali acquistano
in Italia – anche mediante un contratto
di locazione finanziaria – un veicolo
nuovo di fabbrica a basse emissioni complessive, e consegnano un veicolo
per la rottamazione di cui siano proprietari o utilizzatori, in caso di
leasing, da almeno 12 mesi.
L’agevolazione
è commisurata al prezzo di acquisto del
nuovo veicolo, in misura variabile a seconda dell’anno di riferimento e del
livello di produzione delle emissioni complessive (co. 1):
a) 20% nel 2013 e 2014, fino ad un massimo di euro 5.000, per i veicoli a basse
emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km;
b) 15% nel 2015, fino ad un massimo
di euro 3.500, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono
emissioni di CO2 non
superiori a 50 g/km;
c) 20% nel 2013 e 2014, fino ad un
massimo di euro 4.000, per i veicoli a basse emissioni complessive che
producono emissioni di CO2 non
superiori a 95 g/km;
d) 15% nel 2015, fino ad un massimo
di euro 3.000, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono
emissioni di CO2 non
superiori a 95 g/km;
e) 20% nel 2013 e 2014, fino ad un
massimo di euro 2.000, per i veicoli a basse emissioni complessive che
producono emissioni di CO2 non
superiori a 120 g/km;
f) 15% nel 2015, fino ad un massimo
di euro 1.800, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono
emissioni di CO2 non
superiori a 120 g/km.
Il co. 2 dell’art. 17-decies del D.L. n. 83/2012
stabilisce che il contributo spetta per i veicoli acquistati ed
immatricolati tra il 1° gennaio 2013 ed il 31 dicembre 2015, subordinandone,
tuttavia, il riconoscimento all’osservanza di alcune condizioni:
1) l’incentivo
è ripartito in quote uguali tra lo sconto praticato dal venditore ed il
contributo statale;
2) il
nuovo veicolo comprato non è già stato immatricolato in precedenza;
3) il mezzo
consegnato per la rottamazione appartiene alla medesima categoria di quello
acquistato, e risulta immatricolato almeno 10 anni prima della data della
permuta;
4) il
veicolo consegnato per la rottamazione è intestato – da almeno 12 mesi dalla
data di acquisto del veicolo nuovo di cui al punto 2) – allo stesso soggetto
intestatario di quest’ultimo oppure ad uno dei familiari conviventi alla data
di acquisto del medesimo veicolo. Analogamente, nel caso di locazione
finanziaria del veicolo nuovo, è necessario che il veicolo permutato sia
intestato, da almeno 12 mesi, al soggetto utilizzatore del nuovo veicolo o ad
uno dei predetti familiari;
5) nell’atto
d’acquisto è espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato
alla rottamazione, ed è riportata la misura dello sconto praticato dal
venditore e del contributo statale.
Entro 15 giorni dalla data di consegna del veicolo
nuovo, il venditore è obbligato – a pena del mancato riconoscimento
dell’agevolazione in commento – ad affidare il mezzo usato ad un demolitore,
e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione,
allo sportello telematico dell’automobilista di cui al D.P.R. n. 358/2000. Tali
veicoli non possono, pertanto, essere rimessi in circolazione, ma devono essere
avviati alle case costruttrici oppure ai centri appositamente autorizzati,
anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della
demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.
Il contributo è corrisposto dal venditore
mediante compensazione con il prezzo di acquisto: le imprese
costruttrici od importatrici del veicolo nuovo rimborsano al cedente
l’importo del contributo, e lo recuperano come credito d’imposta per il
versamento delle ritenute Irpef operate in qualità di sostituto d’imposta sui
redditi di lavoro dipendente, dell’Irpef, dell’Ires e dell’Iva, dovute anche in
acconto per l’esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro
automobilistico l’originale del certificato di proprietà e per i successivi.
L’art. 17-decies, co. 7, del D.L. n. 83/2012
stabilisce, infine, che le imprese costruttrici od importatrici del nuovo
veicolo sono tenute a conservare – fino al 31 dicembre del 5° anno
successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita – la seguente documentazione
ad esse trasmessa dal venditore:
a)
la copia della fattura di vendita e dell’atto di
acquisto;
b) la
copia del libretto e della carta di circolazione, del foglio complementare o
del certificato di proprietà del veicolo usato oppure, in mancanza, la copia
dell’estratto cronologico;
c)
l’originale del certificato di proprietà relativo
alla cancellazione per demolizione rilasciato dallo sportello telematico
dell’automobilista;
6) il
certificato dello stato di famiglia, nel caso in cui il veicolo consegnato per
la rottamazione sia intestato ad uno dei familiari conviventi, alla data
dell’acquisto, dell’intestatario del nuovo veicolo.
Si segnala, infine, che l’art. 23, co. 7, del D.L. n.
83/2012 ha soppresso la detassazione per
gli investimenti ambientali prevista dall’art. 6, co. 13-19, della Legge n.
388/2000, a partire dal 26 giugno 2012. Il successivo co. 11 della citata
disposizione del Decreto Crescita ha, tuttavia, stabilito che i procedimenti
avviati prima di tale data rimangono disciplinati, ai fini della concessione e dell’erogazione
delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni
delle leggi di cui all’Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal
Decreto stesso.
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