lunedì 6 agosto 2012

S.r.l. a capitale ridotto, novità del D.L. n. 83/2012


di Michele BANA

L’art. 44 del D.L. n. 83/2012 ha introdotto un nuovo tipo di società a responsabilità limitata, c.d. a capitale ridotto, che si affianca a quella ordinaria ed a quella semplificata (s.r.l.s.) recentemente introdotta dall’art. 3, co. 1, del D.L. n. 1/2012. In primo luogo, il co. 1 della disposizione stabilisce che, fermo restando quanto previsto dall’art. 2463-bis c.c. in  materia di s.r.l.s., la società a responsabilità limitata a capitale ridotto può essere costituita con contratto o  atto unilaterale da persone fisiche che abbiano compiuto i 35 anni di età alla data della costituzione. Con la nuova s.r.l. a capitale ridotto, quindi, pur sussistendo alcune agevolazioni previste per la s.r.l. semplificata, scompare il limite anagrafico dei 35 anni, ovvero, più precisamente, si trasforma da limite massimo a minimo di età per la costituzione. A ciò si aggiunga che la normativa della nuova s.r.l. a capitale ridotto non è stata inserita nel codice civile, che già disciplina le norme di funzionamento delle s.r.l. ordinarie (art. 2463 c.c.) e delle s.r.l.s. (art. 2463-bis c.c.).
L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare gli  elementi di cui all’art. 2463-bis c.c., ma “per disposizione dello stesso atto costitutivo l'amministrazione della società può essere affidata a una o più persone fisiche anche diverse dai soci”. In particolare, deve riportare, come anticipato, alcune informazioni richieste dall’art. 2463-bis, co. 2, c.c. per la s.r.l.s.:
1)    il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun  socio;
2)    la denominazione sociale contenente l'indicazione di “società a responsabilità limitata a capitale ridotto” e il  comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
3)    l’ammontare del capitale sociale, pari almeno ad euro 1 e inferiore all'importo di  euro 10.000, sottoscritto e interamente versato in denaro, alla data della costituzione, all'organo amministrativo;
4)    le informazioni previste dall’art. 2463, co. 2, n. 3), 6), 7) e 8), c.c.:
-    l’attività che costituisce l’oggetto sociale;
-    la quota di partecipazione di ciascun socio;
-    le norme relative al funzionamento della società, comprese quelle concernenti l’amministrazione e la rappresentanza;
-    le persone alle quali è affidata la gestione, e l’eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
5)    il luogo e la data di sottoscrizione.
L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico, anche se non sembra applicabile la disposizione prevista per le s.r.l.s. per la quali l’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e con il Ministro dello Sviluppo economico. Infatti, il predetto modello deve indicare, a pena di nullità, che l’amministrazione della società deve essere affidata a una o più persone fisiche scelte tra i soci; mentre, per disposizione dello stesso atto costitutivo, l’amministrazione della s.r.l. a capitale ridotto può essere affidata a una o più persone fisiche anche diverse dai soci. Pertanto, la s.r.l. a capitale ridotto, non dovendo attendere la definitiva approvazione del modello standard di statuto e di atto costitutivo (richiesto, invece, per la costituzione della s.r.l.s.) potrebbe validamente già costituirsi tuttora.
La denominazione di società a responsabilità limitata a capitale ridotto, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio  elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica  ad accesso pubblico.
A differenza della s.r.l.s., che – ai fini della propria costituzione – non richiede il  pagamento di oneri notarili, imposte di bollo e spese di segreteria, la s.r.l. a capitale ridotto deve sostenere tutte le spese tipiche di costituzione. In altri termini, la s.r.l. a capitale ridotto non godrà di nessuna agevolazione, né per ciò che concerne gli oneri notarili, e neppure in relazione alle imposte di bollo e spese di segreteria, equiparandosi in tal senso a qualsiasi s.r.l. ordinaria. Appare, pertanto, evidente come l’unica vera agevolazione della s.r.l. a capitale ridotto sia rappresentata soltanto dall’obbligo di versare un capitale inferiore ad euro 10.000,  ancorché in un’unica soluzione (e non al 25% come invece previsto per le s.r.l. ordinarie) in denaro, che potrebbe dunque limitarne l’appetibilità.
L’art. 44, co. 4, del D.L. n. 83/2012 stabilisce, inoltre, che – con riferimento agli aspetti non espressamente disciplinati dal Decreto Crescita – trovano applicazione, in quanto compatibili, quelle generali dettate per le società a responsabilità limitata, contenute nel libro V, titolo V, capo VII, del codice civile.
Il co. 4-bis dell’art. 44 del D.L. n. 83/2012, introdotto in sede di conversione in Legge, ha, infine, stabilito che – al fine di favorire l'accesso al credito dei giovani imprenditori – il Ministro dell'economia e delle finanze promuove un accordo con l'Associazione bancaria italiana per fornire credito a condizioni agevolate ai giovani di età inferiore a 35 anni che intraprendono attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una s.r.l. a capitale ridotto. L’intento del legislatore è, quindi, quello di promuovere l’accesso al credito (a condizioni agevolate), a tutte le s.r.l. che – adottando il nuovo modello societario, contraddistinto da una bassa capitalizzazione, pressoché nulla – potrebbero trovare difficoltà ad accedere al mercato del credito a costi sostenibili. La norma non sembra, tuttavia, formulata nel migliore dei modi, in quanto ne consente l’accesso soltanto ai giovani di età inferiore a 35 anni che intraprendono un’attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una società a responsabilità limitata a capitale ridotto: quest’ultima, invece, si forma proprio per il fatto che i soci, diversamente, hanno già compiuto i 35 anni alla data di costituzione dell’impresa contemplata dall’art. 44 del D.L. n. 83/2012, essendone precluso l’accesso alle persone fisiche di età inferiore, che possono, invece, optare per la società a responsabilità limitata semplificata.


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