di Michele BANA
L’art.
44 del D.L. n. 83/2012 ha introdotto un nuovo tipo di società a responsabilità
limitata, c.d. a capitale ridotto,
che si affianca a quella ordinaria ed a quella semplificata (s.r.l.s.)
recentemente introdotta dall’art. 3, co. 1, del D.L. n. 1/2012. In primo luogo,
il co. 1 della disposizione stabilisce che, fermo restando quanto previsto
dall’art. 2463-bis c.c. in materia
di s.r.l.s., la società a responsabilità limitata a capitale ridotto può essere
costituita con contratto o atto
unilaterale da persone fisiche che
abbiano compiuto i 35 anni di età alla data della costituzione. Con la
nuova s.r.l. a capitale ridotto, quindi, pur sussistendo alcune agevolazioni
previste per la s.r.l. semplificata, scompare il limite anagrafico dei 35 anni,
ovvero, più precisamente, si trasforma da limite massimo a minimo di età per la
costituzione. A ciò si aggiunga che la normativa della nuova s.r.l. a capitale
ridotto non è stata inserita nel codice civile, che già disciplina le norme di
funzionamento delle s.r.l. ordinarie (art. 2463 c.c.) e delle s.r.l.s. (art.
2463-bis c.c.).
L'atto
costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare gli elementi di cui all’art. 2463-bis c.c.,
ma “per disposizione dello stesso atto
costitutivo l'amministrazione della società può essere affidata a una o più
persone fisiche anche diverse dai soci”. In particolare, deve riportare,
come anticipato, alcune informazioni
richieste dall’art. 2463-bis, co. 2, c.c. per la s.r.l.s.:
1)
il cognome,
il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di
ciascun socio;
2)
la
denominazione sociale contenente l'indicazione
di “società a responsabilità limitata a capitale ridotto” e il comune ove sono poste la sede della
società e le eventuali sedi secondarie;
3)
l’ammontare
del capitale sociale, pari almeno ad
euro 1 e inferiore all'importo di euro
10.000, sottoscritto e interamente versato in denaro, alla data della
costituzione, all'organo amministrativo;
4)
le
informazioni previste dall’art. 2463, co. 2, n. 3), 6), 7) e 8), c.c.:
- l’attività che costituisce
l’oggetto sociale;
- la quota di partecipazione di
ciascun socio;
- le norme relative al
funzionamento della società, comprese quelle concernenti l’amministrazione e la
rappresentanza;
- le persone alle quali è affidata
la gestione, e l’eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione
legale dei conti;
5)
il luogo e la
data di sottoscrizione.
L’atto costitutivo deve
essere redatto per atto pubblico,
anche se non sembra applicabile la disposizione prevista per le s.r.l.s. per la
quali l’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al
modello standard tipizzato con decreto del Ministro della Giustizia, di
concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e con il Ministro dello
Sviluppo economico. Infatti, il predetto modello deve indicare, a pena di
nullità, che l’amministrazione della società deve essere affidata a una o più
persone fisiche scelte tra i soci; mentre, per disposizione dello stesso atto
costitutivo, l’amministrazione della s.r.l. a capitale ridotto può essere
affidata a una o più persone fisiche anche diverse dai soci. Pertanto, la s.r.l. a capitale ridotto, non dovendo
attendere la definitiva approvazione del modello standard di statuto e di atto
costitutivo (richiesto, invece, per la costituzione della s.r.l.s.) potrebbe validamente già costituirsi tuttora.
La denominazione di società a
responsabilità limitata a capitale ridotto, l'ammontare del capitale sottoscritto
e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso
cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza
della società e nello spazio
elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.
A differenza della s.r.l.s., che
– ai fini della propria costituzione – non richiede il pagamento di oneri notarili, imposte di
bollo e spese di segreteria, la s.r.l. a
capitale ridotto deve sostenere tutte le spese tipiche di costituzione. In
altri termini, la s.r.l. a capitale ridotto non godrà di nessuna agevolazione,
né per ciò che concerne gli oneri notarili, e neppure in relazione alle imposte
di bollo e spese di segreteria, equiparandosi in tal senso a qualsiasi s.r.l.
ordinaria. Appare, pertanto, evidente come l’unica vera agevolazione della
s.r.l. a capitale ridotto sia rappresentata soltanto dall’obbligo di versare un
capitale inferiore ad euro 10.000,
ancorché in un’unica soluzione (e non al 25% come invece previsto per le
s.r.l. ordinarie) in denaro, che potrebbe dunque limitarne l’appetibilità.
L’art. 44, co. 4, del D.L. n.
83/2012 stabilisce, inoltre, che – con riferimento agli aspetti non
espressamente disciplinati dal Decreto Crescita – trovano applicazione, in
quanto compatibili, quelle generali dettate per le società a responsabilità
limitata, contenute nel libro V, titolo V, capo VII, del codice civile.
Il co. 4-bis dell’art. 44 del
D.L. n. 83/2012, introdotto in sede di conversione in Legge, ha, infine, stabilito
che – al fine di favorire l'accesso al
credito dei giovani imprenditori – il Ministro dell'economia e delle finanze
promuove un accordo con l'Associazione bancaria italiana per fornire credito
a condizioni agevolate ai giovani di età inferiore a 35 anni che intraprendono
attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una s.r.l. a capitale
ridotto. L’intento del legislatore è, quindi, quello di promuovere
l’accesso al credito (a condizioni agevolate), a tutte le s.r.l. che –
adottando il nuovo modello societario, contraddistinto da una bassa
capitalizzazione, pressoché nulla – potrebbero trovare difficoltà ad accedere
al mercato del credito a costi sostenibili. La norma non sembra, tuttavia,
formulata nel migliore dei modi, in quanto ne consente l’accesso soltanto ai
giovani di età inferiore a 35 anni che intraprendono
un’attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una società a
responsabilità limitata a capitale ridotto: quest’ultima, invece, si forma
proprio per il fatto che i soci, diversamente, hanno già compiuto i 35 anni
alla data di costituzione dell’impresa contemplata dall’art. 44 del D.L. n.
83/2012, essendone precluso l’accesso alle persone fisiche di età inferiore,
che possono, invece, optare per la società a responsabilità limitata
semplificata.
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