mercoledì 1 agosto 2012

Bonifico errato o incompleto: effetti sulla detrazione fiscale del 36% e 55%

di Sandro CERATO

Al fine di poter fruire delle detrazioni del 36% e del 55%, le disposizioni vigenti (in particolare, l’art. 1, co. 3, del D.M. 18.2.1998) prevedono che i pagamenti siano effettuati tramite bonifico bancario o postale, dal quale risulti:
·       la causale del versamento;
·       il codice fiscale del beneficiario della detrazione. In presenza di più sog­get­ti, il bonifico deve recare l’indicazione del codice fiscale di tutti i sog­get­ti che intendono fruire della detrazione. Invece, per gli interventi realizzati su parti comuni degli edifici residenziali e per quelli realizzati dai soggetti “so­cietà” di cui all’art. 5 del TUIR, il bonifico deve recare il codice fiscale dell’amministratore del condominio o di uno qualunque dei condomini che provvede al pagamento o della società o di un socio, nonché quello del condominio (l’indicazione del codice fiscale del condominio non è richiesta dal DM 18.2.98 n. 41, ma dalla C.M. 24.2.98 n. 57/E);
·       il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico.
In passato, con la R.M. 15.7.2008 n. 300 e la successiva R.M. 7.8.2008 n. 353, l’Agenzia delle Entrate aveva affermato che l’omes­sa o incompleta indicazione dei dati suddetti nell’ordine di bonifico poteva essere sanata dall’ordinante for­nendo alla banca, con una comunicazione successiva, i dati mancanti, così da consentire a quest’ultima di trasmetterli telematicamente all’Agenzia delle Entrate.
In seguito all’introduzione, da parte dell’art. 25 del DL 31.5.2010 n. 78 (conv. L. 122/2010), a decorrere dall’1.7.2010, della ritenuta sui pagamenti effettuati con bonifico in relazione ad oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta, la non completa compilazione del bonifico bancario/postale pregiudica, in maniera definitiva, il rispetto da parte delle banche e di Poste Italiane Spa dell’obbligo di operare tale ritenuta all’atto dell’accredito del pagamento.
Per questa ragione, l’Agenzia delle Entrate, con la R.M. 7.6.2012 n. 55/E, modificando quanto aveva precedentemente precisato (R.M. 15.7.2008 n. 300 e R.M. 7.8.2008 n. 353), ha ritenuto che nel caso in cui nel bonifico di pagamento per interventi di recupero edilizio non siano indicati gli estremi della norma per il bonus del 36%, il codice fiscale e la partita IVA dei soggetti interessati, l’agevolazione non spetta.
Tuttavia, al fine di poter rimediare alla decadenza dall’agevolazione, il contribuente può procedere alla ripetizione del pagamento alla ditta beneficiaria mediante un nuovo bonifico bancario/postale nel quale siano riportati, in maniera corretta, i dati richiesti dal citato art. 1 co. 3 del DM 41/98, in modo da consentire alle banche o a Poste Italiane SPA di operare la ritenuta del 4%. Per effetto del nuovo pagamento, inoltre, le parti potranno definire le modalità di restituzione dell’importo originariamente pagato.
In relazione al contenuto del predetto documento di prassi, è possibile evidenziare quanto segue:
  • nel caso in cui la ripetizione del pagamento avvenga nell’anno successivo a quello di effettuazione dell’originario pagamento (errato), la detrazione “slitta” di un periodo d’imposta, poiché l’agevolazione spetta a partire dall’anno in cui il pagamento è avvenuto in maniera corretta;
  • tenendo conto delle novità intervenute con l’art. 11 del D.L. 83/2012, l’interpretazione contenuta nella R.M. n. 55/E/2012 sembra offrire una buona opportunità ai contribuenti che, avendo operato bonifici carenti sotto il profilo della completezza dei dati, si tro­vi­no ora, per poter fruire della detrazione, a dover ripetere le somme ed effettuare un nuovo bonifico.Tali contribuenti, in relazione al nuovo bonifico, che determina l’acquisizione del diritto alla detrazione, dovrebbero potersi avvalere della detrazione nella misura “potenziata” (50%, anziché 36%, fino al 30 giugno 2013).
Infine, si ricorda che per i bonifici effettuati da conti correnti cointestati, la detrazione può essere fruita sull’intero importo delle spese da uno solo dei due cointestatari, purché venga an­no­ta­to sul documento di spesa (fattura) il nominativo del contribuente che ha so­stenuto la spesa. In ogni caso, occorre che il bo­nifico e il modulo di comunicazione siano stati presentati anche per il contri­buen­te cui è intestata la fattura (C.M. 1.6.99 n. 122/E, e C.M. 12.5.2000 n. 95/E).

1 commento:

  1. volevo segnalare un portale dedicato all'operazione bancaria del bonifico: cosa è, a cosa serve, come si effettua, i tipi di bonifici: http://bonifico.org
    Credo possa essere interessante per completare l'articolo del blog :)

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