giovedì 9 agosto 2012

Conversione in Legge del D.L. n. 83/2012, altre novità sui contratti di rete


di Sandro CERATO

L’art. 3, co. 4-quater, del D.L. n. 5/2009 stabilisce che il contratto di rete è soggetto alla pubblicazione nella sezione del registro delle imprese presso cui è annotato ciascun partecipante: l’efficacia dell’atto decorre, pertanto, dal momento in cui è eseguita l’ultima delle iscrizioni previste a carico di tutti i sottoscrittori originari. Il precedente co. 4-ter è stato recentemente modificato dall’art. 45, co. 1, del D.L. n. 83/2012 – così come modificato in sede di conversione in Legge – per effetto del quale, se il contratto prevede l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune, destinato a svolgere un’attività, anche commerciale, con i terzi:
·    i predetti adempimenti pubblicitari si intendono assolti mediante l’iscrizione del contratto nel registro delle imprese in cui ha sede la rete;
·    al fondo patrimoniale si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 2614 e 2615 c.c., riguardanti il fondo e la responsabilità verso i terzi dei consorzi con attività esterna. In ogni caso, per le obbligazioni contratte dall’organo comune, in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i propri diritti esclusivamente sul fondo comune.
La predetta disposizione del D.L. n. 83/2012 ha, inoltre, stabilito che – entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale – l’organo comune è tenuto a redigere una situazione patrimoniale osservando, ove possibile, le norme relative al bilancio delle s.p.a. (art. 2615-bis c.c.), da depositarsi, a cura del medesimo soggetto, presso il registro delle imprese in cui ha sede.
La novellata norma ha altresì previsto che, ai fini dei suddetti adempimenti pubblicitari, le possibilità di redazione del contratto di rete non sono circoscritte a quelle ordinarie dell’atto pubblico e della scrittura privata autenticata, bensì sono estese all’atto firmato digitalmente – a norma dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005 – da ciascun imprenditore o legale rappresentate dei soggetti aderenti: il documento deve essere trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese mediante “il modello standard tipizzato con Decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico”.
È stato, inoltre, modificato il novero delle informazioni minime che deve esporre l’atto da iscrivere presso il registro delle imprese:
a)   il nome, la ditta, ragione o denominazione sociale di ogni partecipante, per originaria sottoscrizione od adesione successiva, la denominazione e la sede della rete, qualora sia prevista l’istituzione di un fondo patrimoniale comune ai sensi della successiva lett. c);
b)  l’indicazione degli obiettivi strategici di innovazione ed innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti, e le modalità concordate tra gli stessi per misurare lo stato di avanzamento del raggiungimento di tali obiettivi;
c)   la definizione di un programma di rete, comprendente l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante, i metodi di realizzazione dello scopo comune e – qualora sia prevista l’istituzione di un fondo patrimoniale comune – la misura ed i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali, nonché gli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo e le regole di gestione dello stesso;
d)  la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l’esercizio del relativo diritto, ferma restando, in ogni caso, l’applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento, totale o parziale, dei contratti plurilaterali, con comunione di scopo;
e)   se il contratto ne prevede l’istituzione, il nome, la ditta, ragione o denominazione sociale del soggetto eventualmente nominato per svolgere l’incarico di organo comune per l’esecuzione del contratto, od anche di una sola parte dello stesso, nonché i poteri di gestione e rappresentanza allo stesso conferiti e le disposizioni da osservare per la sua sostituzione durante la vigenza del contratto;
f)   le regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia di interesse comune esclusa dai poteri di gestione conferiti all’organo comune, se nominato, nonché quelle riguardanti l’eventuale modificabilità del contratto di rete.
Quest’ultimo aspetto ha, inoltre, formato oggetto di una specifica integrazione da parte dell’art. 45, co. 2, del D.L. n. 83/2012, che ha aggiunto alcuni periodi all’art. 3, co. 4-quater, del D.L. n. 5/2009. In primo luogo, è stato stabilito che le modifiche del contratto di rete devono essere redatte e depositate per l’iscrizione, a cura dell’impresa indicata nell’atto modificativo, soltanto presso la propria sezione del registro delle imprese. Tale ufficio, come previsto dal Decreto Crescita, provvederà, poi, a comunicare l’avvenuta iscrizione della modifica del contratto di rete a tutti gli altri uffici del registro delle imprese, presso cui sono censite le altre imprese partecipanti al network, che eseguiranno, d’ufficio, la relativa annotazione della variazione. L’ultimo periodo dell’art. 45, co. 2, del D.L. n. 83/2012 – introdotto in sede di conversione in Legge – ha pure sancito che, se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese, nella cui circoscrizione è stabilita la propria sede, acquisendo soggettività giuridica.
Il novero delle novità riguardanti le reti d’impresa è stato completato da una disposizione agevolativa, contenuta nel co. 3 dell’art. 45 del D.L. n. 83/2012: è, infatti, prevista l’esclusione del contratto di rete dall’ambito di applicazione della Legge 3 maggio 1982, n. 203, riguardante i soggetti operanti nel settore agrario. Il legislatore ha, pertanto, ritenuto che il contratto di rete, pur presentando una propria tipicità economica e sociale, potrebbe essere esposto – soprattutto in relazione ai casi di esercizio in comune dell’attività agricola, per realizzare determinati obiettivi – al regime vincolistico caratterizzante i rapporti agrari, che non favorisce la costituzione e la diffusione delle aggregazioni tra aziende agricole.


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