mercoledì 8 agosto 2012

Assunzioni nella “green economy”, finanziamenti a tasso agevolato


di Michele BANA

L’art. 57, co. 1, del D.L. n. 83/2012 ha modificato, con decorrenza 26 giugno 2012, la destinazione delle risorse del c.d. Fondo Kyoto previste dall’art. 1 della Legge n. 296/2006, abrogando il co. 1112 e stabilendo l’utilizzo delle disponibilità di cui al co. 1110 per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a soggetti privati operanti nei seguenti settori:
a)   protezione del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico e sismico;
b)  ricerca, sviluppo e produzione di biocarburanti di “seconda e terza generazione”;
b-bis) ricerca, sviluppo e produzione mediante bioraffinerie di prodotti intermedi chimici da biomasse e scarti vegetali;
c)   ricerca, sviluppo, produzione e installazione di tecnologie nel solare termico, a concentrazione, termo-dinamico» e fotovoltaico, biomasse, biogas e geotermia;
d)  incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile, industriale e terziario, compresi gli interventi di social housing;
d-bis) processi di produzione o valorizzazione di prodotti, processi produttivi od organizzativi o servizi che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita.
La concessione dei predetti finanziamenti è, tuttavia, subordinata ad un’ulteriore condizione: i progetti di investimento presentati dalle imprese ricadenti nei citati settori individuati dall’art. 57, co. 1, del D.L. n. 83/2012 devono prevedere occupazione aggiuntiva a tempo indeterminato – rispetto alla media totale degli addetti degli ultimi 12 mesi – di giovani con età non superiore a 35 anni dalla data di assunzione.
Nel caso di assunzioni superiori alle tre unità, almeno un terzo dei posti è riservato a giovani laureati con età non superiore a 28 anni: in altri termini, ogni tre nuove assunzioni a tempo indeterminato, un posto deve essere riservato a laureati aventi al massimo 28 anni, mentre i restanti due posti possono essere occupati da giovani con età non eccedente il limite di 35 anni, indipendentemente dal titolo di studio posseduto da quest’ultimi.
I finanziamenti a tasso d’interesse agevolato, nella misura individuata dal D.M. 17 novembre 2009 ridotto del 50%, non possono avere una durata superiore a 72 mesi, oppure a 120 mesi se il progetto di investimento è presentato da uno dei seguenti soggetti:
·      società Esco (Energy service companies);
·      affidatari di contratti di disponibilità stipulati ai sensi dell’art. 44 del D.L. n. 1/2012;
·      s.r.l.s. costituite a norma dell’art. 2463-bis c.c.;
·      imprese partecipanti ad un contratto di rete di cui all’art. 3, co. 4-ter, del D.L. n. 5/2009.
Le modalità di presentazione delle domande e quelle di erogazione dei finanziamenti sono disciplinate nei termini indicati dall’art. 2, lett. s), del D.M. 25 novembre 2008, ovvero sulla base della Circolare applicativa condivisa con la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., prevedendo procedure semplificate ed informatizzate di accesso al beneficio.
È, in ogni caso, salva l’efficacia delle domande di finanziamento presentate ai sensi del predetto Decreto e della successiva Circolare del 16 febbraio 2012.

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