di Michele BANA
L’art. 57, co. 1, del D.L. n. 83/2012 ha modificato,
con decorrenza 26 giugno 2012, la destinazione delle risorse del c.d. Fondo Kyoto previste dall’art. 1 della
Legge n. 296/2006, abrogando il co. 1112 e stabilendo l’utilizzo delle
disponibilità di cui al co. 1110 per la concessione di finanziamenti a tasso
agevolato a soggetti privati
operanti nei seguenti settori:
b) ricerca, sviluppo e produzione di
biocarburanti di “seconda e terza generazione”;
b-bis)
ricerca, sviluppo e produzione mediante bioraffinerie di prodotti intermedi
chimici da biomasse e scarti vegetali;
c) ricerca, sviluppo, produzione e
installazione di tecnologie nel solare termico, a concentrazione,
termo-dinamico» e fotovoltaico,
biomasse, biogas e geotermia;
d) incremento dell'efficienza negli
usi finali dell'energia nei settori civile, industriale e terziario, compresi
gli interventi di social housing;
d-bis)
processi di produzione o valorizzazione di prodotti, processi produttivi od
organizzativi o servizi che, rispetto alle alternative disponibili, comportino
una riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco
dell'intero ciclo di vita.
La
concessione dei predetti finanziamenti è, tuttavia, subordinata ad un’ulteriore
condizione: i progetti di investimento presentati dalle imprese ricadenti nei
citati settori individuati dall’art. 57, co. 1, del D.L. n. 83/2012 devono prevedere occupazione aggiuntiva a tempo
indeterminato – rispetto alla media totale degli addetti degli ultimi 12
mesi – di giovani con età non superiore
a 35 anni dalla data di assunzione.
Nel
caso di assunzioni superiori alle tre unità, almeno un terzo dei posti è
riservato a giovani laureati con età non superiore a 28 anni: in altri termini,
ogni tre nuove assunzioni a tempo
indeterminato, un posto deve
essere riservato a laureati aventi al
massimo 28 anni, mentre i restanti due posti possono essere occupati da
giovani con età non eccedente il limite di 35 anni, indipendentemente dal
titolo di studio posseduto da quest’ultimi.
I
finanziamenti a tasso d’interesse
agevolato, nella misura individuata dal D.M. 17 novembre 2009 ridotto del 50%, non possono avere una durata superiore a 72
mesi, oppure a 120 mesi se il
progetto di investimento è presentato da uno dei seguenti soggetti:
·
società Esco
(Energy service companies);
·
affidatari di
contratti di disponibilità stipulati ai sensi dell’art. 44 del D.L. n. 1/2012;
·
s.r.l.s. costituite a norma dell’art. 2463-bis
c.c.;
·
imprese partecipanti ad un contratto di rete di cui all’art. 3, co. 4-ter, del D.L. n. 5/2009.
Le
modalità di presentazione delle domande e quelle di erogazione dei
finanziamenti sono disciplinate nei termini indicati dall’art. 2, lett. s), del
D.M. 25 novembre 2008, ovvero sulla base della Circolare applicativa condivisa
con la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a.,
prevedendo procedure semplificate ed informatizzate di accesso al beneficio.
È,
in ogni caso, salva l’efficacia delle domande di finanziamento presentate ai
sensi del predetto Decreto e della successiva Circolare del 16 febbraio 2012.
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