giovedì 30 agosto 2012

Aspetti critici delle "nuove" Srl semplificata ed a capitale ridotto

di Sandro CERATO

A partire da mercoledì scorso, 28 agosto 2012, è possibile costituire una società a responsabilità limitata semplificata, che si affianca alla società a responsabilità limitata a capitale ridotto, prevista dall’art. 44 del D.L. 83/2012, di cui ci siamo occupati in un precedente intervento. Brevemente, si ricorda che:
  • la srl semplificata (disciplinata dall’art. 2463-bis c.c., inserito dall’art. 3, co. 2, del D.L. n. 1/2012), i cui costi di costituzione sono di fatto azzerati (ferma restando l’imposta di registro fissa di euro 168), è riservata esclusivamente a soci persone fisiche che non abbiano compiuto i 35 anni di età, e l’atto costitutivo, da adottarsi con atto pubblico notarile, deve essere quello standard di cui al D.M. 138/2012, con le conseguenti limitazioni che ne derivano;
  • la srl a capitale ridotto (disciplinata come detto dall’art. 44 del D.L. 83/2012), invece, per la cui costituzione non sono previsti “sconti” o agevolazioni, ma il cui atto costitutivo è libero, è riservata esclusivamente a soci persone fisiche che abbiano compiuto i 35 anni di età.
In questa sede si intende focalizzare l’attenzione su alcune questioni “critiche” che si presentano per coloro che intenderanno avvalersi di tali schemi societari, soprattutto con riferimento all’eventuale trasferimento della quota da parte di un singolo socio.
Per quanto riguarda le srl semplificate, infatti, l’art. 2463-bis c.c., nonché l’atto costitutivo standard tipizzato dal predetto D.M. 138/2012 prevedono espressamente il divieto di trasferimento delle quote, per atto tra vivi, a persone fisiche che alla data di cessione delle stesse abbiano già compiuto 35 anni di età. In caso di trasferimento a soggetto senza tale requisito anagrafico, l’atto deve considerarsi nullo, e quindi come non fosse avvenuto. Nulla, tuttavia, è detto per altre situazioni che potrebbero accadere durante la vita della società, soprattutto con riferimento all’ipotesi in cui un socio (che può essere anche l’unico) compia il 35esimo anno di età. In tal caso, ferma restando la possibile cessione della quota ad un soggetto under 35 prima dell’avverarsi della condizione “risolutiva” (35 anni di età del cedente), le possibili strade potrebbero essere le seguenti:
  • scioglimento della società (si pensi, ad esempio, alla srl semplificata con unico socio);
  • trasformazione in srl ordinaria (con contestuale aumento del capitale al minimo legale di euro 10.000), o in srl a capitale ridotto, anche se in tale ultimo caso si pone la questione della possibilità che in tali società partecipino anche soci under 35 (quelli “rimasti”), di cui si dirà oltre;
  • recesso del socio che non presenta più o requisiti per far parte della compagine sociale, nel qual caso tuttavia si verrebbero a determinare penalizzanti conseguenze patrimoniali in capo alla società (le norme del codice civile in materia di srl, infatti, e segnatamente l’art. 2473, prevedono la liquidazione a valori di mercato).
Concentrando l’attenzione sull’ipotesi di trasformazione della srl semplificata in srl a capitale ridotto, si pone l’ulteriore questione della compatibilità di tale ultima società con l’art. 44 del D.L. 83/2012, secondo cui possono costituire la società solo persone fisiche con almeno 35 anni compiuti. Tuttavia, nel caso che ci occupa, non si sarebbe in presenza di una costituzione societaria ex novo, ma di una trasformazione della società stessa, e quindi di una modifica dei patti societari. Se l’interpretazione letterale del co. 1 dell’art. 44 del predetto D.L. 83/2012 è corretta, il requisito anagrafico dei soci (over 35) dovrebbe verificarsi solamente all’atto della costituzione, ragion per cui l’eventuale entrata di soci under 35 a seguito di eventi successivi potrebbe essere compatibile con tale tipologia di società, anche se sul punto, almeno in una prima fase, sembrerebbe più opportuna la trasformazione in srl ordinaria.

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