martedì 21 agosto 2012

I "supersemplificati" e gli studi di settore: il pensiero dell'Agenzia

di Sandro CERATO

Secondo l’Agenzia delle Entrate, i contribuenti “supersemplificati”, di cui all’art. 27, co. 3, del D.L. 98/2011, sono soggetti “marginali” ai fini degli studi di settore, che si rendono comunque applicabili nei confronti dei predetti soggetti. E’ quanto emerge dalla lettura della C.M. 16.3.2012, n. 8/E (§ 6.6) dell’Agenzia delle Entrate, in cui si conferma l’accertabilità di tali soggetti con lo strumento presuntivo dello studio di settore.
In relazione ai soggetti in questione, “inventati” dall’art. 27, co. 3, del D.L. 98/2011, conosciuti anche come soggetti “ex minimi”, il provvedimento direttoriale n. 185825/2011 (§ 5) si occupa di disciplinare le semplificazioni contabili previste per i soggetti ammessi al regime supersemplificato, confermando già quanto contenuto nella predetta disposizione normativa. Nell’ambito delle semplificazioni, è da segnalare l’esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi, nonché ai fini Irap e Iva e, per tale tributo, l’esonero dall’obbligo di eseguire le liquidazioni ed i versamenti periodici. In buona sostanza, ai fini Iva, si rendono applicabili le medesime regole già previste per i contribuenti che fruiscono del regime delle nuove iniziative produttive, di cui all’art. 13 della Legge n. 388/2000, con conseguente versamento dell’Iva annualmente, come indicato nello stesso provvedimento direttoriale (§ 5.2, lett. e).
Per quanto riguarda gli obblighi documentali, l’Agenzia delle Entrate conferma l’obbligo di conservazione dei documenti ricevuti ed emessi, nonché l’obbligo di emissione della fattura e di certificazione dei corrispettivi, a meno che non sussista una causa di esonero. Sul fronte degli obblighi dichiarativi e comunicativi, pochi sono gli “sconti” concessi a tali contribuenti, in quanto l’unica esclusione concerne la dichiarazione annuale Irap, in quanto tali soggetti sono esenti da tale tributo, fero restando l’obbligo di presentazione delle dichiarazioni annuali ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva. Sul punto, si segnala altresì l’obbligo di presentazione della comunicazione di cui all’art. 21 del D.L. n. 78/2010 (cd. “spesometro”), nonché l’obbligo di presentazione della comunicazione delle operazioni intercorse con soggetti “black list”, di cui all’art. 1 del D.L. n. 40/2010. La precisazione più attesa dai contribuenti è contenuta nel punto 6 del provvedimento direttoriale, laddove si precisa che i contribuenti che applicano il regime supersemplificato sono soggetti agli studi di settore, ovvero ai parametri, e sono tenuti alla compilazione del modello per la comunicazione dei relativi dati.
Tuttavia, precisa il punto 6.2 del provvedimento, “ai fini dell’individuazione del limite relativo all’ammontare dei ricavi conseguiti e dei compensi percepiti (….) non rileva l’adeguamento ai ricavi o compensi determinati sulla base degli studi di settore o dei parametri”. Ricordando che il regime supersemplificato richiede il rispetto del limite di euro 30.000 per ricavi o compensi annuali. Tale ultima disposizione comporta che un soggetto che dichiara 28.000 euro di ricavi per l’anno 2012, ma per effetto dell’adeguamento a Gerico i ricavi si innalzano ad euro 32.000, può restare nel regime supersemplificato anche per l’anno successivo, in quanto i maggiori ricavi da adeguamento (4.000 euro), pur comportando lo “splafonamento” del limite di euro 30.000, non sono rilevanti nell’individuazione del limite di euro 30.000.
Dalla lettura delle disposizioni commentate, emergono alcune considerazioni critiche, in particolare per quel che concerne gli obblighi contabili previsti per tali soggetti, i quali, come visto, sono di fatto esonerato da tutti gli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, salvo poi dover comunque procedere alla liquidazione annuale dell’Iva, alla determinazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo, con obbligo di dichiarazione, ed alla compilazione dei dati rilevanti per l’applicazione degli studi di settore. Ci si chiede, quindi, come poter procedere alla liquidazione dell’Iva, sia pure annualmente, ovvero come compilare i quadri delle dichiarazioni dei redditi e degli studi di settore, senza aver alcun obbligo contabile, salvo quello di emissione delle fatture e di certificazione dei corrispettivi.
In merito all’applicazione degli studi di settore, la citata C.M. n. 8/E/2012, infatti, precisa quanto segue:
  • anche nei confronti di soggetti supersemplificati si rendono applicabili le cause di esclusione o di inapplicabilità previste per la generalità dei contribuenti che esercitano un’attività soggetta agli studi di settore;
  • la sussistenza di requisiti di accesso al regime in questione (ossia quelli previsti dai co. 96 e 99 dell’art. 1 della Legge n. 244/2007), potrebbe configurare una situazione di marginalità economica, secondo quanto stabilito di numerosi documenti di prassi emanati in passato (C.M. n. 31/E e n. 38/E del 2007), che si realizza allorché siano utilizzati scarsi beni strumentali, ovvero vi siano ridotti volumi d’affari, ecc.
Si ricorda, infine, come precisato anche nella citata C.M. 8/E/2012, che nei confronti dei soggetti “marginali”, gli Uffici devono porre l’attenzione sul fatto che l’utilizzo dello studio di settore potrebbe portare a risultati distorti, ragion per cui è opportuno privilegiare modalità istruttorie differenti per tali soggetti.

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