di Michele BANA
L’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201
(Decreto “Salva Italia”) ha anticipato, in via sperimentale e su tutto il
territorio nazionale, l’applicazione dell’Imposta municipale propria (Imu)
prevista dal c.d. Decreto sul Federalismo
Fiscale (artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23), dal periodo d’imposta 2012, in luogo di quello del 2015
inizialmente previsto per l’entrata a regime del nuovo tributo.
L’Imu sostituisce l’Ici e, per la componente
immobiliare, l’Irpef e le relative addizionali regionali e comunali, dovute in
riferimento ai redditi fondiari concernenti gli immobili – fabbricati e terreni
– non locati, né affittati.
L’applicazione dell’imposta è subordinata alla
sussistenza di alcuni specifici presupposti, recentemente approfonditi dal
Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia, con la C.M. 18 maggio
2012, n. 3/DF.
L’art. 9, co. 1, del D.Lgs. n. 23/2011,
espressamente richiamato dall’art. 13, co. 1, del D.L. n. 201/2011, così come
interpretato dal predetto documento di prassi, stabilisce che sono tenuti al
versamento dell’Imu (c.d. presupposto
soggettivo):
· il
proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso
destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o al cui scambio è
diretta l’attività dell’impresa;
· il
titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e
superficie sui beni di cui al punto precedente. A norma dell’art. 4, co.
12-quinquies, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, ai soli fini dell’Imu, l’ex coniuge
affidatario della casa coniugale si intende, in ogni caso, titolare di un
diritto di abitazione, riconoscendone, quindi, l’esclusiva soggettività
passiva: conseguentemente, spettano soltanto all’ex coniuge le agevolazioni
previste per l’abitazione principale e le relative pertinenze, concernenti l’aliquota
ridotta, la detrazione e la maggiorazione per i figli di età non superiore a 26
anni, in relazione alle quali si dovranno seguire le regole generali. L’Imu deve,
pertanto, essere versata, per il proprio intero ammontare, dal coniuge
assegnatario – ancorchè non proprietario dell’ex casa coniugale – il quale può
usufruire sia dell’aliquota ridotta stabilita per l’abitazione principale che
dell’intera detrazione prevista per tale immobile, nonché della maggiorazione
di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione che
lo stesso risieda anagraficamente e dimori abitualmente nell’unità immobiliare
adibita ad abitazione principale;
· il
concessionario di aree demaniali;
· il
locatario di immobili, anche da edificare oppure in corso di costruzione,
concessi in locazione finanziaria, a partire dalla data di stipulazione del
contratto di leasing, e per tutta la durata dello stesso. Il principio in parola
opera anche nei confronti degli immobili da costruire o in corso di
edificazione oggetto di atti di locazione finanziaria stipulati prima dell’entrata
in vigore della Legge 23 luglio 2009, n. 99.
Sotto il
profilo oggettivo, l’art. 13, co. 2, del D.L. n. 201/2011 stabilisce
che è suscettibile di dare luogo all’imposizione Imu, il possesso di qualsiasi
immobile, e precisamente:
· fabbricati,
compresi quelli rurali ad uso strumentale od abitativo, nonchè l’abitazione
principale e le relative pertinenze. Sul punto, la C.M. n. 3/DF/2012 ha
chiarito che per “per fabbricato si
intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto
edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata
dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di
nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione
dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque
utilizzato”;
· aree
fabbricabili, considerandosi tali quelle utilizzabili a scopo edificatorio in
base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle
possibilità effettive di edificazione, determinate secondo i criteri previsti
agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. A questo
proposito, ricorre anche il principio individuato dall’art. 36, co. 2, del D.L.
4 luglio 2006, n. 223, secondo cui un’area è qualificabile come fabbricabile se
utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale
adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione
di strumenti attuativi del medesimo. Diversamente, non sono considerati
fabbricabili – per effetto del richiamo dell’art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre
1992, n. 504, operato dall’art. 13, co. 2, del D.L. n. 201/2011 – i terreni
posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli
professionali di cui all’art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella
previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale
mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla
silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali;
· terreni,
in cui rientrano sia quelli agricoli che quelli incolti, ovvero adibiti all’esercizio
delle attività di cui al punto precedente indicate nell’art. 2135 del codice
civile.