domenica 6 maggio 2012

Spese di manutenzione: cambia il calcolo del 5%

di Michele BANA
L’art. 3, co. 16-quater, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 – introdotto, in sede di conversione, dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, entrata in vigore lo scorso 29 aprile – ha modificato l’art. 102, co. 6, del Tuir, abrogando la parte in cui è stabilito che “per i beni ceduti, nonché per quelli acquisiti nel corso dell’esercizio, compresi quelli costruiti o fatti costruire, la deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso ed è commisurata, per il cessionario, al costo di acquisizione”. Conseguentemente, le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione – non imputate, in bilancio, ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono – divengono deducibili nel limite del 5,00% del costo complessivo di tutti i beni materiali risultanti dal registro dei cespiti ammortizzabili all’inizio dell’esercizio, senza considerare le operazioni di acquisto e cessione successivamente intervenute: in altre parole, il costo dei cespiti alienati nel corso del periodo d’imposta rileva, comunque, integralmente ai fini del calcolo del plafond, dal quale risulta, invece, esclusa la spesa sostenuta per l’acquisizione di nuovi beni strumentali. Ciò significa, ad esempio, che se il costo dei beni materiali ammortizzabili al 1° gennaio 2012 ammonta ad 1 milione di euro, il plafond del 5% delle spese di manutenzione e riparazione deducibili, nel periodo d’imposta 2012, sarà sempre di euro 50.000, a prescindere dal fatto che il contribuente abbia acquistato o ceduto dei cespiti nel corso del medesimo esercizio.
Rimangono, invece, confermati gli altri principi di determinazione della quota fiscalmente rilevante:
·     devono essere considerati anche tutti i cespiti, iscritti nel relativo registro, completamente ammortizzati;
·     i beni a deducibilità limitata rilevano esclusivamente per la parte di costo fiscalmente riconosciuta. Si pensi, ad esempio, ai cespiti ad uso promiscuo, come le autovetture di cui all’art. 164, co. 1, lett. b), del D.P.R. n. 917/1986 il cui costo – per la parte non eccedente euro 18.075,99 – deve essere assunto per il solo 40%, anche ai fini del calcolo del plafond in commento: oppure ai telefoni cellulari, fiscalmente rilevanti per l’80% del proprio costo, a norma dell’art. 102, co. 9 del Tuir;
·     gli immobili devono essere assunti per il loro valore fiscalmente riconosciuto, a nulla rilevando la circostanza che abbiano formato oggetto di rivalutazione esclusivamente civilistica oppure con effetti fiscali non ancora prodottisi (art. 15, co. 16 e ss., del D.L. 29 novembre 2008, n. 185), così come chiarito anche dall’Agenzia delle Entrate con la  C.M. 13 marzo 2009, n. 8/E, paragrafo 2.3;
·     sono esclusi dal computo del “costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili” i terreni, gli elementi immateriali (avviamento, marchi, brevetti, ecc.) e gli oneri pluriennali (costi di impianto ed ampliamento, ricerca, sviluppo e pubblicità), nonché i cespiti non strumentali all’esercizio dell’attività d’impresa, come gli immobili-patrimonio, e quelli relativi a beni per i quali il contribuente eroga dei compensi periodici per la manutenzione prevista contrattualmente e, quindi, deducibili nell’esercizio di competenza;
·     nel caso dell’impresa di nuova costituzione, il predetto plafond di deducibilità è determinato, nel primo esercizio, sulla base del costo complessivo dei beni materiali risultante al termine di tale periodo d’imposta: con l’effetto che tale dato risulta già completamente depurato, senza alcun ragguaglio, delle cessioni effettuate nel corso dell’esercizio, mentre gli acquisti finiscono per rilevare integralmente a prescindere dalla data di esecuzione dell’operazione;
·     l’eventuale eccedenza rispetto alla citata soglia del 5,00% è comunque deducibile, in quote costanti, nei successivi cinque periodi d’imposta, a prescindere dalla sorte del bene, che nel frattempo può formare oggetto di realizzo (R.M. 20 settembre 1980, n. 9/826).


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