giovedì 3 maggio 2012

A regime la proroga al 20 agosto dei versamenti

di Michele BANA

L’art. 3-quater del D.L. 2 marzo 2012, n. 16/2012 (c.d. Decreto semplificazioni tributarie) – introdotto
in sede di conversione, dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, entrata in vigore lo scorso 29 aprile – ha inserito una nuova disposizione nell’art. 37 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, e precisamente il co. 11-bis. La norma in parola stabilisce che gli adempimenti fiscali ed i versamenti di cui agli artt. 17 e 20, co. 4, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 – scadenti tra l’1 ed il 20 agosto – possono essere effettuati, senza alcuna maggiorazione, entro il 20 agosto del medesimo periodo d’imposta. Il legislatore ha, quindi, istituzionalizzato una proroga ormai frequente nelle ultime estati: si vedano, ad esempio i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 maggio 2011 e 27 luglio 2010.
Il differimento dei predetti termini riguarda soprattutto i pagamenti rateali e gli adempimenti, scadenti nel citato orizzonte temporale, relativi al versamento di:
a)   Irap, Ires, Irpef e relative addizionali;
b)   ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo, dipendente ed assimilato, capitale ed interessi corrisposti nel corso del mese di luglio;
c)   Iva del mese di luglio (contribuenti mensili) e quella del secondo trimestre  (contribuenti trimestrali);
d)   imposte sostitutive dei tributi riguardanti l’imposta sui redditi e sul valore aggiunto;
e)   contributi previdenziali dovuti dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f)    contributi previdenziali ed assistenziali a carico dei datori di lavoro e dei committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 50, co. 1, lett. c-bis), del Tuir;
g)   premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;
h)   interessi previsti nel caso di pagamento rateale di cui all’art. 20 del D.Lgs. n. 241/1997.
Il riferimento all’art. 17 di quest’ultimo Decreto – e, quindi, alla fattispecie del versamento unitario, mediante modello di pagamento F24 – operato dal D.L. n. 16/2012 dovrebbe, pertanto, indurre a ritenere esclusi dalla proroga al 20 agosto gli adempimenti aventi ad oggetto somme da corrispondere, tra il 1° ed il 20 agosto, tramite modello F23 (imposte di bollo e registro, ipotecarie e catastali, ecc.).
Sotto il profilo degli adempimenti formali, la proroga può, infine, interessare:
1.   la comunicazione delle dichiarazioni d’intento ricevute, le cui operazioni – senza applicazione dell’imposta – sono confluite, per la prima volta, nella liquidazione periodica del mese di luglio o del primo trimestre, a norma dell’art. 1, co. 1, lett. c), del D.L. 29 dicembre 1983, n. 746 (così come modificato dall’art. 2, co. 4, del D.L. n. 16/2012);
2.   la registrazione, anche cumulativa, da parte degli esercenti il commercio al minuto ed assimilati, delle operazioni effettuate nel mese solare precedente, a fronte delle quali è stato rilasciato lo scontrino o la ricevuta fiscale;
3.   l’emissione e la rilevazione delle fatture differite, relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente, in base ad un documento di trasporto idoneo ad identificare, inequivocabilmente, le parti contraenti;
4.   la presentazione del modello 770, qualora il termine del 31 luglio non cada in un giorno feriale, con differimento, quindi, ad una data rientrante nel periodo oggetto di proroga al 20 agosto (artt. 2963, co. 3, c.c. e 2, co. 9, del D.P.R. n. 322/1998).

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