giovedì 10 maggio 2012

Sanzioni: novità fiscali, doganali, catastali e valutarie


di Michele BANA

L’art. 11 del D.L. n. 16/2012 ha apportato modifiche significative al sistema sanzionatorio nazionale, stabilendo:
·    ai co. 1-3, l’applicazione di una sanzione proporzionale del 10% – con un minimo di euro 500 ed un massimo di euro 50.000 – nei casi di omessa, infedele od incompleta comunicazione delle minusvalenze e delle differenze negative di ammontare superiore ad euro 50.000 di cui all’art. 5-quinquies, co. 3, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203 – realizzate per effetto di operazioni su azioni o titoli negoziati in mercati regolamentati italiani od estere – e di quelle di importo complessivo superiore ad euro 5.000.000, derivanti da cessioni di partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie di cui all’art. 1, co. 4, del D.L. 24 settembre 2002, n. 209. La sanzione proporzionale in parola non dovrebbe ritenersi cumulabile con quella fissa (da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 2.065), prevista nei casi di inadempimento formale, ovvero incompleta ed inesatta indicazione di ogni elemento prescritto per il compimento dei controlli: si tratta, infatti, di misure della medesima specie, riferite ad una condotta che viola un’unica disposizione (C.M. 16 febbraio 2007, n. 11/E, paragrafo 12.6);
·    al co. 4, la sostituzione dell’art. 303 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, per effetto della quale è previsto che – qualora le dichiarazioni relative alla qualità, alla quantità ed al valore delle merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana con bolletta di cauzione, non corrispondano all'accertamento – il dichiarante è punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516, salvo che l'inesatta indicazione del valore abbia comportato, per effetto di uno scostamento superiore al 5%, la rideterminazione dei diritti di confine, che individuano una sanzione differente, in base alla consistenza di tali diritti;
·    al co. 5, il sostanziale raddoppio delle sanzioni in materia di accise, elevando l’intervallo “da euro 258 ad euro 1.549” di cui agli artt. 50, co. 1, e 59, co. 5, del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 a quello “da euro 500 ad euro 3.000”, riguardanti le omissioni, i ritardi e le irregolarità nella presentazione delle dichiarazioni obbligatorie, ad eccezione dei casi in cui sia accertata una condotta penalmente rilevante;
·    al co. 6, l’introduzione di una disposizione – collegata a quella di cui al punto precedente – nell’art. 1 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, e precisamente il co. 1-bis: “Indipendentemente dall'applicazione delle pene previste per le violazioni che costituiscono reato, la omessa, incompleta o tardiva presentazione dei dati, dei documenti e delle dichiarazioni di cui al comma 1, ovvero la dichiarazione di valori difformi da quelli accertati, e' punita con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504”;
·    al co. 7, l’incremento – per effetto del rinvio all’art. 2, co. 12, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 – delle sanzioni applicabili alla fattispecie di omessa presentazione degli atti di aggiornamento catastale, relativi agli immobili con rendita presunta;
·     al co. 8, l’introduzione di alcune novità in tema di sanzioni per trasporto di denaro all’estero di cui al D.Lgs. 19 novembre 2008, n. 195, con particolare riferimento al quantum agli importi oggetto di sequestro, alle condizioni per estinguere la violazione tramite pagamento in misura ridotta ed ai termini entro cui deve essere emesso il decreto con cui si determina la somma dovuta per la violazione.

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